Quantità e qualità della luce

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che l’illuminazione dei locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.

La quantità e la qualità della luce deve essere tale da permettere agli occupanti di svolgere le loro attività in condizioni di sicurezza, efficienza e comfort.

Illuminazione

L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta. Possono usufruire di illuminazione artificiale i seguenti ambienti:

a)    locali destinati ad uffici, la cui estensione in profondità, pur con regolare rapporto illuminante, non consente un’adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;

b)   i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;

c)    i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e i locali per spettacoli (cinema, teatri e simili);

d)    i locali non destinati alla permanenza di persone;

e)   gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all’interno delle singole unità immobiliari;

f)     servizi igienici che dispongono di aerazione attivata.

Requisiti di illuminazione naturale e diretta

L’illuminazione naturale diretta può essere del tipo perimetrale o zenitale o mista. Nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali esterne degli ambienti abitabili le parti trasparenti, misurate convenzionalmente al lordo dei telai degli infissi, non devono avere area complessiva inferiore a 1/10 di quella della superficie del pavimento degli ambienti stessi quando la profondità del pavimento di ogni singolo ambiente non superi 2,5 volte la loro altezza. Per profondità maggiori che comunque non devono essere superiori a 3,5 volte l’altezza, l’area complessiva delle parti trasparenti misurate come sopra non deve essere inferiore a 1/8 dell’area del pavimento.

La superficie illuminante che deve essere computata in tabella sul progetto è la superficie totale dell’apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad un’altezza di cm 60 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm 150 calcolata per un’altezza p=L/2 (ove p=proiezione della sporgenza sulla parete e L=lunghezza della sporgenza dall’estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo.

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La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione “p” sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti (vedi fig. seguente)

Laddove non sia possibile modificare le pareti perimetrali esterne, la conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti è consentita a condizione che non vengano peggiorati i rapporti di illuminazione già esistenti.

Nel caso di luce zenitale, l’area complessiva delle parti trasparenti, misurate come sopra, non deve essere inferiore a 1/12 dell’area del pavimento.

Nel caso di situazioni miste, il contributo della luce zenitale, in questo caso equiparato a quello delle pareti perimetrali (e quindi pari a 1/10 della superficie di pavimento), vale al solo fine dell’aumento  della profondità dell’ambiente.

Schema esplicativo superficie illuminante utile

Legenda

L = lunghezza dell’aggetto superiore

P = proiezione dell’aggetto = L/2 si calcola solo per L > 150 cm.

a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell’aeroilluminazione

b = superficie utile agli effetti dell’aeroilluminazione

c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell’aeroilluminazione (c = cm 60)

rapporto illuminazione

 

LA SUPERFICIE FINESTRATA UTILE E’ UGUALE A : B + 1/3 A .

 

Dispositivi per l’oscuramento

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano il loro oscuramento

 

dal REGOLAMENTO D’IGIENE DEL COMUNE DI MILANO

 

 

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