Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226) (GU n.288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 270 )

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Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 0TT0BRE 2010 N. 207

Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 – Suppl. Ordinario n.270)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la potestà regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato;

Visto l’articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori stessi;

Visto l’articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina degli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 22 giugno 2007; Acquisito il parere dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 luglio 2007;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Visti i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio 2008; Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso in data 24 dicembre 2008; Acquisito il parere dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 18 dicembre 2008; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009;

Vista la nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; Acquisito il parere dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 febbraio 2010; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 febbraio 2010;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 26, rispetto al contenuto della relazione geologica, la disposizione regolamentare, sotto il profilo strettamente tecnico, sia maggiormente rispondente all’ambito di competenza della geologia, secondo quanto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere del 22 giugno 2007 e riconosciuto anche dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 24 febbraio 2010;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 64, comma 6, l’inserimento della pendenza di giudizio tra le cause ostative al rilascio dell’autorizzazione all’attività di attestazione contrasti con il principi della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva statuito dall’ordinamento e che le cause ostative riferite allo stato di fallimento o altra procedura concorsuale e alla regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, siano appropriatamente riferibili alle persone giuridiche e non anche alle persone fisiche;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 72, la disposizione regolamentare sia necessaria a precisare, sulla base della previsione all’articolo 40, comma 4, lettera f-bis), del codice, il ruolo di vigilanza svolto sul sistema di qualificazione delle imprese, oltre che dall’Autorità, anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui  è attribuita l’attività di rilascio dell’attestazione di qualificazione del contraente generale;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 85, comma 1, la previsione della possibilità per l’appaltatore di conseguire la qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria anche sulla base dei lavori di tali categorie affidati in subappalto, nel limite del 10% dell’importo degli stessi, favorisca l’apertura del mercato e l’ampliamento della dinamica concorrenziale nel settore dei contratti pubblici di lavori, e non contrasti con le disposizioni legislative vigenti in materia di qualificazione e con la disciplina in materia di subappalto;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 94, in materia di consorzi stabili, la disposizione prevista dalla previgente disciplina regolamentare, che consentiva, per un periodo di cinque anni dalla costituzione, la somma dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, sia assorbita dall’articolo 36, comma 7, primo periodo, del codice, di più ampia portata, e che non comporti disallineamenti con le disposizioni regolamentari in materia di servizi e forniture, per i quali l’articolo 277, comma 3, del regolamento prevede criteri semplificati in attuazione all’articolo 35 del codice;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 103, relativamente alla traduzione in lingua italiana dei documenti riferita alla qualificazione delle imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, atteso che nel testo regolamentare non è presente una parte comune per tutti i tipi di qualificazione, non sia opportuno prevedere, una norma di carattere generale  valevole per tutti i tipi di qualificazione, in luogo di specifiche disposizioni inserite nei singoli articoli di riferimento;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 216, comma 7, in materia di affidamento del collaudo, l’inserimento di un’ulteriore disposizione che preveda l’incompatibilità per i soggetti che hanno partecipato alla verifica del progetto, non sia necessario, atteso che detta causa di incompatibilità è già contemplata alla lettera e) del medesimo comma, che contiene espresso riferimento agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 234, commi 1 e 2, la previsione circa il riferimento alla relazione riservata sulle richieste dell’appaltatore non contrasti con la disposizione di cui all’articolo 229, che disciplina i contenuti del certificato di collaudo, in quanto la relazione riservata è un documento distinto dalla relazione di collaudo contenuta nel certificato di collaudo, che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di iscrizione di riserve da parte dell’appaltatore;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 236, in materia di collaudo per lavori di particolare complessità, non sia corretto prevedere all’articolo 2, comma 2, del regolamento la generalizzata applicazione del titolo X, parte II, che, ai sensi dell’articolo 180, comma 1, del codice, è applicabile per le infrastrutture strategiche limitatamente alle disposizioni individuate dai singoli bandi di gara, atteso che la disciplina del collaudo per le infrastrutture strategiche è dettata dal combinato disposto degli articoli 178, comma 2, e 180, comma 1, del codice;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 238, in materia di compenso ai collaudatori, la disposizione che prevede la remunerazione sulla base delle tariffe professionali dei collaudatori interni alla stazione appaltante, nel caso di commissioni di collaudo miste, sia necessaria ad evitare situazioni di disparità di trattamento tra i componenti della stessa commissione di collaudo che svolgono la medesima attività ed assumono le medesime responsabilità;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 241, la disposizione riferita al contenuto della scheda tecnica, nell’ambito della progettazione dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attività culturali, sia conforme all’articolo 202 del codice e sia necessaria, a fini di maggiore chiarezza, per definire nel dettaglio il contenuto dell’elaborato, in modo da evitare la sovrapposizione della stessa con la scheda di catalogazione del bene, depotenziandone il ruolo;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 247, in materia di verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale, secondo quanto evidenziato dal competente Ministero per i beni e le attività culturali, non sussiste incompatibilità tra l’attività di redazione della scheda tecnica e l’attività di verifica, atteso che la redazione della scheda tecnica non comporta alcuna scelta metodologica relativa al futuro intervento sul bene che possa giustificare l’incompatibilità tra le due attività;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualità delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi;

Ritenuto che, in relazione all’articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell’offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all’aspetto tecnico dell’offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell’articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze;

 

Emana

Il seguente regolamento:

 

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

 

TITOLO I – POTESTA’ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

 

Art. 1

Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte I (disposizioni comuni);

b) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell’articolo 120, commi 3 e 4, dell’articolo 121, comma 6;

c) della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell’articolo 252, comma 1;

d) della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell’articolo 282, commi 1 e 2;

e) della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell’articolo 342;

f) della parte VI (contratti eseguiti all’estero) ad esclusione dell’articolo 344;

g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

4. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);

b) dell’articolo 120, commi 3 e 4;

c) dell’articolo 121, comma 6;

d) dell’articolo 252, comma 1;

e) della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento);

f) dell’articolo 282, commi 1 e 2;

g) dell’articolo 342.

5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del codice che rientrano nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome.

 

Art. 2

Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresì, in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte I, (disposizioni comuni);

b) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);

b-bis) dell’articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell’allegato XXI al codice;

c) dell’articolo 48, comma 3;

d) della parte II, titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);

e) della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);

f) della parte II, titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale);

g) della parte II, titolo VII (il contratto);

h) della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);

i) della parte III, (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari);

l) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

2. Ai sensi dell’articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo:

a) alla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori);

b) alla parte II, titolo IX (contabilità dei lavori);

c) alla parte II, titolo X (collaudo dei lavori)

 

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per :

a) codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall’articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice;

c) consorziato esecutore: l’impresa cui i consorzi previsti all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l’esecuzione dei lavori;

d) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, e le attività ad essi assimilabili;

e) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;

f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;

g) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;

h) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;

i) strutture, impianti e opere speciali previsti all’articolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati all’articolo 107, comma 2;

l) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell’articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell’articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell’opera, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell’articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;

2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;

3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

4. complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

5. esecuzione in ambienti aggressivi;

6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;

7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;

m) progetto integrale di un intervento, ai sensi dell’articolo 90, comma 6, e dell’articolo 122, comma 1, del codice: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;

n) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;

o) restauro: l’esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un’opera o di un manufatto;

p) completamento: l’esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un’opera iniziata ma non ultimata;

q) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall’articolo 10 del codice;

r) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

s) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell’allegato A; per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell’articolo 132, comma 3, del codice;

t) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A con l’acronimo OG;

u) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità, corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A con l’acronimo OS;

v) unità progettuale: unità per il mantenimento nei successivi livelli di sviluppo ed approfondimento – preliminare, definitivo ed esecutivo – delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e tecnologiche del progetto;

z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l’intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore residuo dell’opera;

aa) laureato, laurea, laurea breve: per laureato si intende il soggetto in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di titolo di studio equiparato per legge; per laurea si intende uno dei titoli di studio di cui al periodo precedente; per laurea breve si intende quella di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004;

bb) procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;

cc) organi di accreditamento: limitatamente a quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, gli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dd) organismi di accreditamento: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff);

ee) organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all’articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati di conformità del sistema di gestione per la qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;

gg) autorizzazione: nell’ambito disciplinato dalla parte II, titolo III, l’atto conclusivo del procedimento mediante il quale l’Autorità abilita gli organismi di cui alla lettera ee) all’esercizio dell’attività di attestazione di cui all’articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

hh) accreditamento: l’atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff);

ii) casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva;

ll) attestazione: nell’ambito della parte II, titolo III, il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all’articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

mm) certificazione: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;

nn) imprese: i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia di cui all’articolo 47, comma 1 del codice; limitatamente all’ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese di cui all’articolo 186, comma 1, del codice, incluse le imprese a totale capitale pubblico, controllate e/o partecipate da capitale pubblico, anche in forma di agenzia, società pubbliche di progetto e simili;

oo) garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del codice;

pp) contraente: nella garanzia globale di esecuzione, l’esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale;

qq) garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all’atto della stipulazione del contratto;

rr) subentrante: nella garanzia globale di esecuzione, l’impresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente;

ss) sostituto: nella garanzia globale di esecuzione, l’impresa designata dal garante e dal finanziatore per sostituirsi al contraente nel contratto in corso;

tt) società capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la società che detiene direttamente o indirettamente la partecipazione di controllo del contraente;

uu) finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata: nella garanzia globale di esecuzione, il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad una società di progetto contraente generale, per il quale finanziamento la garanzia dei soci è esclusa o limitata;

vv) finanziatore: nella garanzia globale di esecuzione, il soggetto che rilascia il finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata. Ove siano accordati diversi finanziamenti senza rivalsa o a rivalsa limitata notificati al committente, si intende per finanziatore, a tutti i fini, l’insieme dei soggetti che hanno accordato il finanziamento, ciascuno dei quali deve partecipare al procedimento secondo le previsioni dell’articolo 136. Ove un unico finanziamento sia rilasciato da più soggetti, dovrà essere identificato e notificato al committente in unico mandatario, che parteciperà al procedimento;

zz) buono pasto: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;

aaa) società di emissione: l’impresa che svolge l’attività di emissione di buoni pasto;

bbb) esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;

ccc) cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;

ddd) valore facciale: il valore della prestazione, inclusivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.

 

TITOLO II – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

 

Art. 4

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore

e del subappaltatore

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, e il subappaltatore e i soggetti di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

 

Art. 5

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

 

Art. 6

Documento unico di regolarità contributiva

1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all’articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l’esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un’amministrazione aggiudicatrice.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalità, l’esecutore trasmette il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un’amministrazione aggiudicatrice.

6. Le SOA, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione ai sensi dell’articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell’attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

7. Per valutare i lavori di cui all’articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8.

 

TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

 

Art. 7

Sito informatico presso l’Osservatorio

1. L’Autorità con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico dell’Osservatorio, rende noto le modalità di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 66, comma 7, del codice nonché di raccolta, dei bandi e avvisi di gara di lavori, servizi e forniture; tale modalità può essere attuata anche mediante procedure applicative di trasmissione telematica tramite il sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

2. Le modalità di pubblicazione sono definite in modo da garantire la visibilità dei bandi, in linea con i criteri ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codice dell’amministrazione digitale.

3. I bandi e gli avvisi confluiscono nel sistema dell’Osservatorio e sono registrati in una apposita banca-dati istituita presso l’Osservatorio, cui possono accedere i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.

4. La banca dati di cui al comma 3 è disciplinata con atto del Consiglio dell’Autorità, che prevede, nel suo ambito, archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la conservazione degli atti scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilità degli atti anche al fine di eventuali contenziosi, nonché un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali nelle materie oggetto del codice. L’accesso a detti archivi, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale, è gratuito e aperto al pubblico.

 

Art. 8

Casellario informatico

1. Il casellario informatico istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del codice è articolato in tre sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori è articolata in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate SOA e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati sono inseriti in tutte e tre le sezioni.

2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono inseriti, i seguenti dati:

a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori tecnici e degli organi con potere di rappresentanza;

c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;

d) data di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;

e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione;

f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione conseguita;

g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario, laurea, laurea breve;

h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita;

i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;

l) elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;

m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente all’INPS, all’INAIL e alle casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;

n) stato di liquidazione o cessazione di attività;

o) procedure concorsuali pendenti;

o) episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);

p) provvedimenti di condanna di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), del codice;

r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);

s) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; il periodo annuale, ai fini dell’articolo 38, comma 1, lettera h), del codice, decorre dalla data di iscrizione nel casellario;

t) le sanzioni di cui all’articolo 74;

u) l’elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell’unicità di incarico prevista dall’articolo 87, comma 3;

v) le imprese ausiliate in possesso dell’attestato SOA, nonché l’elenco dei requisiti di cui all’articolo 79 messi a disposizione dell’impresa ausiliaria;

z) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione;

aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

bb) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18;

cc) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di qualità aziendale.

I dati di cui alle lettere da a) a m), da u) a z), e bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità; i dati di cui alla lettera bb) sono inseriti direttamente dall’Autorità nei casi di inerzia previsti agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18; i dati di cui alle lettere da n) a s), aa) e dd) sono inseriti, a cura dell’Autorità, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera t) sono inseriti direttamente dall’Autorità; i dati di cui alla lettera cc) sono inseriti dall’Autorità a seguito di segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma 7:

a) le comunicazioni dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall’articolo 7, commi 8 e 9, del codice;

b) i certificati dei lavori di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice;

c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all’articolo 49, comma 2, del codice;

d) le comunicazioni, di cui all’articolo 63, comma 4, da parte degli organismi di certificazione;

e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7;

f) le certificazioni e attestazioni di cui all’articolo 84;

g) i certificati di lavori di cui all’articolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell’articolo 83, comma 6;

h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6.

I dati di cui alle lettere a), b) e h) sono inseriti nel casellario informatico dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera c) sono inseriti, a cura dell’Autorità, a seguito di trasmissione delle dichiarazioni da parte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera d) sono inseriti, a cura dell’Autorità, a seguito di segnalazione da parte degli organismi di certificazione; i dati di cui alle lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA; i dati di cui alla lettera f) sono inseriti dalla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri.

4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, nonché per i fornitori di prodotti e per i prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a cura dell’Autorità, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere a), b), n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) e cc), nonché i dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a 150.000 euro sono altresì inseriti, nelle rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a). Sono altresì inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del casellario.

5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 78.

6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata all’Osservatorio sul comportamento dell’esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo la scheda tipo definita dall’Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione è predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed è trasmessa entro sessanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.

7. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e le SOA, nell’ambito delle rispettive competenze individuate al comma 3, ultimo periodo, inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità:

a) i certificati dei lavori di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), entro trenta giorni dalla richiesta dell’esecutore;

b) le dichiarazioni di cui all’articolo 49, comma 2, del codice, trasmesse dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura;

c) le certificazioni per i lavori eseguiti all’estero, di cui all’articolo 84, entro trenta giorni dalla ricezione da parte della competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri della certificazione di cui all’articolo 84, comma 3;

d) i certificati di cui all’articolo 86, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dell’attestazione da parte della SOA;

e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi previsto;

f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei termini previsti dal codice;

g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d), segnalate da parte degli organismi di certificazione nei termini previsti dall’articolo 63, comma 4;

h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e), nei termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7.

8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, del codice. Inoltre, l’operatore economico può produrre l’originale o copia autentica del documento direttamente all’Osservatorio, che, previa verifica della sua autenticità, ne dispone l’inserzione nel casellario.

9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce di decadenza previste dall’articolo 73 nei confronti delle SOA.

10. Fermo quanto previsto dal successivo comma 11, i dati aggregati del casellario sono resi pubblici a cura dell’Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), per l’individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento dell’attività di attestazione e di verifica e controllo.

11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).

12. Per l’inserimento dei dati nel casellario, l’Autorità assicura, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze, la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

 

PARTE II – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

CAPO I – Organi del procedimento

 

Art. 9

Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell’articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;

b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;

c) nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni;

d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;

e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.

5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

 

Art. 10

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:

a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;

c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;

d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all’articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;

g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

i) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

l) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell’articolo 90, comma 6, del codice giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell’articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;

n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;

o) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1) l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, della progettazione preliminare dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2) la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;

3) l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento;

q) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l’allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall’articolo 7, comma 8, del codice;

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d’opera;

z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l’eventuale presenza delle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m);

bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;

dd) svolge, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice.

5. Nel caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall’articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 90, comma 8, del codice.

7. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché l’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto compatibili. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il responsabile del procedimento trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:

a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;

c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice.

 

CAPO II – Programmazione dei lavori

 

Art. 11

Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell’articolo 153, comma 19, del codice, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell’elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilità redatto secondo le previsioni dell’articolo 128, comma 2, del codice o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell’elenco annuale.

3. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilità necessari per l’elaborazione del programma di cui all’articolo 128 del codice.

 

Art. 12

Accantonamento per transazioni e accordi bonari

1. E’ obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l’attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 239 e 240 del codice, nonché ad eventuali incentivi per l’accelerazione dei lavori.

2. I ribassi d’asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare l’accantonamento di cui al comma 1.

3. Le somme restano iscritte nell’accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.

 

Art. 13

Programma triennale ed elenchi annuali

1. In conformità dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base degli studi di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all’elenco dei lavori da avviare nell’anno.

2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto disposto dal codice.

3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall’approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.

4. Sulla base dell’aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l’elenco dei lavori da avviare nell’anno successivo, con l’indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.

 

TITOLO II – PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

 

CAPO I – Progettazione

 

Sezione I – Disposizioni generali

 

Art. 14

Studio di fattibilità

1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente:

a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;

b) l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;

c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico/privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del codice;

d) l’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;

e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento, nonché l’individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.

2. Qualora lo studio di fattibilità è posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice, si compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare:

a) relazione illustrativa generale contenente:

1. l’inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto dell’intervento:

1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici;

1.2. analisi dell’impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;

2. l’analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione con riferimento:

2.1. al bacino d’utenza;

2.2. alla stima dei bisogni dell’utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia dell’intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;

2.3. all’individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell’offerta attuale e di quella prevista nei medesimi settori dell’intervento;

3. l’analisi delle alternative progettuali:

3.1. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie;

3.2. matrice delle alternative progettuali;

4. lo studio dell’impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative:

4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;

4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento;

b) relazione tecnica contenente:

1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare;

2. descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale, i valori culturali e paesaggistici;

3. analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;

4. cronoprogramma;

5. stima sommaria dell’intervento secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, con l’individuazione delle categorie di cui all’allegato A e dei relativi importi, determinati mediante l’applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo;

c) elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dall’articolo 21;

d) elaborato tecnico-economico contenente:

1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all’appalto;

2. analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione;

3. analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);

4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;

5. elementi essenziali dello schema di contratto.

 

Art. 15

Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l’altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.

2. Il progetto è redatto, salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare,definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.

4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’esecutore e con l’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.

5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all’avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:

a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera o del lavoro;

b) se per l’appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;

c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;

d) se in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione:

a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;

b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;

c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;

d) delle regole e norme tecniche da rispettare;

e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto;

f) delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento;

g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;

h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali;

i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;

l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;

n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all’identificazione e quantificazione dei bisogni dell’amministrazione aggiudicatrice secondo quando previsto dall’articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.

8. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.

9. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l’ambiente;

b) l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;

c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

10. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

12. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

13. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) ed m), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell’“analisi del valore” per l’ottimizzazione del costo globale dell’intervento. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.

14. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l’impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

15. I progetti sono predisposti in conformità delle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 68 del codice. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

 

Art. 16

Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

2- rilievi, accertamenti e indagini;

3- allacciamenti ai pubblici servizi;

4- imprevisti;

5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6- accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

12- (comma abrogato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con L. 12 luglio 2011, n. 106)

 

Sezione II – Progetto preliminare

 

Art. 17

Documenti componenti il progetto preliminare

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilità ambientale;

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;

e) planimetria generale e elaborati grafici;

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;

g) calcolo sommario della spesa;

h) quadro economico di progetto;

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

2. I contenuti minimi dell’elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere;

2) una descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;

b) una relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;

d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo.

3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;

b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

c) è redatto uno schema di contratto.

L’elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, è allegato al contratto, ferma restando l’integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.

4. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell’offerta da inserire nel relativo bando di gara.

 

Art. 18

Relazione illustrativa del progetto preliminare

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell’intervento, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:

a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;

b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale;

c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.

Nel dettaglio:

a) scelta delle alternative:

– descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell’inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.)

– illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonché delle problematiche connesse all’inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;

ove l’intervento preveda l’adeguamento o l’ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell’opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l’esame di possibili alternative anche parziali.

b) progetto della soluzione selezionata:

– descrizione dettagliata della soluzione selezionata;

– esposizione della fattibilità dell’intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di prefattibilità ambientale, ed in particolare:

– l’esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate;

– l’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;

– aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all’articolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;

– accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;

– l’accertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti;

– accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;

– indirizzi per la redazione del progetto definitivo;

– cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

– indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

c) aspetti economici e finanziari:

– calcoli estimativi giustificativi della spesa;

– l’eventuale articolazione dell’intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete;

– quadro economico;

– sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;

– risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.

2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

 

Art. 19

Relazione tecnica

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto.

Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

a) geologia;

b) geotecnica;

c) sismica;

d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;

e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;

f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);

g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;

h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);

i) architettura e funzionalità dell’intervento;

l) strutture ed opere d’arte;

m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);

n) impianti e sicurezza;

o) idrologia;

p) idraulica;

q) strutture;

r) traffico.

2. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:

a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell’opera da adeguare/ampliare;

b) la destinazione finale delle zone dismesse;

c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l’esercizio durante la costruzione dell’intervento (se previsto).

 

Art. 20

Studio di prefattibilità ambientale

1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:

a) la verifica, anche in relazione all’acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

c) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;

e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l’esercizio di impianti, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.

 

Art. 21

Elaborati grafici del progetto preliminare

1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformità di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del codice:

a) per opere e lavori puntuali:

1) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

3) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in progettazione:

– carta e sezioni geologiche

– sezioni e profili geotecnici

– carta archeologica

– planimetria delle interferenze

– planimetrie catastali

– planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito

4) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l’individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

b) per opere e lavori a rete:

1) dalla corografia generale di inquadramento dell’opera in scala non inferiore a 1:100.000;

2) dalla corografia contenente l’indicazione dell’andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all’orografia dell’area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;

3) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati.

4) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;

5) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;

6) dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;

7) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:

– carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a 1:10.000/1000

– planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000

– sezioni geotecniche con indicazione delle unità stratigrafiche omogenee sotto il profilo fisico-meccanico, delle principali grandezze fisiche e proprietà indice, nonché del regime delle pressioni interstiziali nel volume significativamente interessato dall’opera in scala non inferiore a 1:5.000/500

– carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000

– planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000

– corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l’ubicazione dei siti di cava e di deposito

– planimetria dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:10.000

– sistemazione tipo aree di deposito

8) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Dovranno essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte principali;

9) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;

10) dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:2000/200;

11) da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonché uguali sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;

12) da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nella quantificazione dei costi dell’opera;

13) da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l’intervento richiede;

14) da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l’esercizio dell’infrastruttura;

15) da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l’intervento richiede;

16) da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.

I valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.

2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:

a) i rilievi plano-altimetrici delle aree e lo stato di consistenza delle opere da ristrutturare;

b) gli elaborati grafici a corredo delle relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a);

c) gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento.

3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare può specificare gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, secondo quanto previsto nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 128, comma 7, del codice.

 

Art. 22

Calcolo sommario della spesa e quadro economico

1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall’Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16, comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.

3. Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l’indicazione:

a) dell’arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall’articolo 143, commi 6 e 8, del codice;

b) dell’eventuale prezzo che l’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire l’equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall’articolo 143, comma 4, del codice;

c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in conformità di quanto disposto dall’articolo 143, comma 5, del codice;

d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;

e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

4. Nel caso di appalti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l’importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all’articolo 262, comma 2.

 

Art. 23

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:

a) l’indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i relativi importi;

c) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l’intervento è suddivisibile, necessaria per l’applicazione della metodologia di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, redatto in conformità di quanto disposto dall’articolo 43, comma 3, costituisce allegato allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo.

 

Sezione III – Progetto definitivo

 

Art. 24

Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;

l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 30, il progetto è corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell’offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indi-cazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 112, comma 3, del codice.

 

Art. 25

Relazione generale del progetto definitivo

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

2. In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell’inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l’economia di gestione;

b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l’idrologia, le strutture e la geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l’ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all’articolo 27; in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;

c) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell’intervento con la specificazione della capacità complessiva;

d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

e) riferisce in merito all’idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all’esercizio dell’intervento da realizzare;

f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;

g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;

h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;

i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’opera eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare.

 

Art. 26

Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate – anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare – ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:

a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;

c) relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce l’azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell’immobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;

d) relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi risultati. Per le costruzioni in zona sismica e nei casi per i quali sia necessario svolgere specifiche analisi della risposta sismica locale, la relazione geotecnica deve comprendere l’illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

e) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela;

f) relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche funzionali delle opere;

g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili;

h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche del progetto;

i) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;

l) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare.

Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:

1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.

2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;

3) progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza stessa.

2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

 

Art. 27

Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale

1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell’ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.

2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell’ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all’esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

 

Art. 28

Elaborati grafici del progetto definitivo

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, da:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l’esatta indicazione dell’area interessata all’intervento;

b) planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell’area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l’ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell’intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;

d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell’intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell’area, volume dell’edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l’indicazione delle destinazioni d’uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);

f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell’edificio. In tali sezioni è altresì indicato l’andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);

g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l’edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;

i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l’indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.

4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare e salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, da:

elaborati generali – studi e indagini:

a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l’esatta indicazione dei tracciati dell’intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d’insieme in scala non inferiore a 1:25.000;

b) corografia di inquadramento 1:25.000;

c) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;

d) planimetria ubicazione indagini geologiche in scala non inferiore a 1:5.000. Planimetria con ubicazione delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche nelle stesse scale indicate nelle successive lettere da o) a r);

e) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;

f) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;

g) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;

h) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500;

i) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;

l) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;

m) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;

n) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;

o) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente l’ingombro dell’infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte;

p) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1.000 per le lunghezze;

q) sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100;

r) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi;

opere d’arte:

a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l’opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;

b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell’opera;

c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100;

d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata;

interventi di inserimento paesaggistico e ambientale:

a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;

b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione;

impianti:

a) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;

b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l’indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;

c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche;

siti di cava e di deposito:

a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;

b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.

6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all’articolo 15, commi 9 e 11.

7. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.

 

Art. 29

Calcoli delle strutture e degli impianti

1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l’aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.

2. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.

3. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità.

 

Art. 30

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.

 

Art. 31

Piano particellare di esproprio

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d’acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.

2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell’intervento.

3. Il piano è corredato dall’elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell’immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell’indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

4. Per ogni ditta va inoltre indicata l’indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.

5. Se l’incarico di acquisire l’area su cui insiste l’intervento da realizzare è affidato ad un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.

 

Art. 32

Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

a) applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell’esecutore.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’esecutore, si intendono:

a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

5. L’elaborazione del computo metrico dell’intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.

6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all’articolo 16.

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;

c) nell’ambito delle categorie suddette, quelle di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;

d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.

Il responsabile del procedimento trasmette l’elaborato riportante gli esiti dell’aggregazione, verificato dallo stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53, comma 2, lettera f), punto 9, all’ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.

 

Sezione IV – Progetto esecutivo

 

Art. 33

Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano particellare di esproprio.

 

Art. 34

Relazione generale del progetto esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

2. La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

 

Art. 35

Relazioni specialistiche

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.

2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell’ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

3. Le relazioni contengono l’illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

 

Art. 36

Elaborati grafici del progetto esecutivo

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;

b) dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;

e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all’articolo 15, comma 9;

g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;

h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

 

Art. 37

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell’osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell’impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l’altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l’esecuzione.

b) la relazione di calcolo contenente:

1) l’indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;

3) l’analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l’intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

b) l’elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del responsabile del procedimento.

 

Art. 38

Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificità dell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:

a) il manuale di uso

b) il manuale di manutenzione

c) il programma di manutenzione

3. Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni:

a)la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

b)la rappresentazione grafica;

c)la descrizione;

d)le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

a)la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

b)la rappresentazione grafica;

c)la descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo;

d)il livello minimo delle prestazioni;

e)le anomalie riscontrabili;

f)le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente;

g)le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:

a)il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8. In conformità di quanto disposto all’articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d’uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposti a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le loro parti, delle attrezzature e degli impianti.

9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del codice.

 

CAPO II – Verifica del progetto

 

Art. 39

Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a.2).

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro.

 

Art. 40

Cronoprogramma

1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché ai fini di quanto previsto dall’articolo 171, comma 12.

2. Nei casi di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente unitamente all’offerta.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

 

Art. 41

Elenco dei prezzi unitari

1. Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all’articolo 32, integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità.

 

Art. 42

Computo metrico estimativo e quadro economico

1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l’integrazione e l’aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all’articolo 41.

2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell’elenco di cui all’articolo 41. Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

3. Nel quadro economico, redatto secondo l’articolo 16, confluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all’articolo 15, comma 9, nonché l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

b) l’accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;

c) l’importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;

d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all’articolo 16.

 

Art. 43

Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell’intervento con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione dei lavori;

c) sospensioni o riprese dei lavori;

d) oneri a carico dell’esecutore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;

f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche modalità e termini di collaudo;

i) modalità di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto.

3. Il capitolato speciale d’appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all’omologazione e all’esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato contiene, altresì, l’obbligo per l’esecutore di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

5. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato speciale d’appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell’opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).

6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l’importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.

9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta.

10. Il capitolato speciale d’appalto prescrive l’obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all’articolo 40.

 

CAPO II – Verifica del progetto

 

Art. 44

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto

1. Il presente capo disciplina la materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e 112, comma 5, del codice.

 

Art. 45

Finalità della verifica

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 93, comma 6, del codice la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’articolo 52, accerta in particolare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

 

Art. 46

Accreditamento

1. Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).

2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

 

Art. 47

Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del codice.

2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti, sono:

a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B;
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l’art. 4, comma 15, lettera a-ter) che “all’articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: “per i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;”.

b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:1) l’unità tecnica di cui alla lettera a)

2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni

3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità.

3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende:

a) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;

b) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d’uso.

4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; il Servizio tecnico centrale provvede altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001.

5. Per le finalità di cui al comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’accreditamento dell’Organismo di ispezione di tipo B e l’accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).

 

Art. 48

Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all’articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:

a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l’assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l’accreditamento, l’applicazione di procedure che ne garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell’intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico;
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l’art. 4, comma 15, lettera a-quater) che “all’articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: “per i lavori di importo” sono inserite le seguenti: “pari o”;”.

 

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;

2) ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l’assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l’applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l’effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accreditare gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice il possesso di un sistema unitario di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dall’articolo 29, dell’allegato XXI, al codice.

4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l’affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all’articolo 50.

 

Art. 49

Disposizioni generali riguardanti l’attività di verifica

1. Il responsabile del procedimento può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti.

2. L’attività di verifica della progettazione, con esclusione dell’attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.

3. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di incarico, nel caso di verifica ai sensi dell’articolo 47, e negli atti di gara, nel caso di verifica ai sensi dell’articolo 48, le modalità di verifica degli elaborati che compongono la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 52 e 53, e fornisce al soggetto incaricato dell’attività di verifica lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione, nonché il disciplinare di incarico della progettazione.

4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.

5. L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.

6. Le stazioni appaltanti possono procedere all’individuazione del soggetto incaricato dell’attività di verifica, con le procedure di cui agli articoli 50 e 51, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1, primo periodo.

7. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all’articolo 57.

 

Art. 50

Requisiti per la partecipazione alle gare

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica;

b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

2. Il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all’articolo 54, comma 7.

3. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al cinquanta per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al dieci per cento dei requisiti stessi.

4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 comporta l’esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.

 

Art. 51

Procedure di affidamento

1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con esclusione dell’articolo 261, commi 1, 2 e 3.

2. Per l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la verifica, può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell’appalto di servizi di progettazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 84, comma 10, del codice, ovvero un’apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’articolo 84 del codice.

 

Art. 52

Criteri generali della verifica

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilità;

b) completezza ed adeguatezza;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

d) compatibilità;

intendendosi per:

a) affidabilità:

1. verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;

2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;

2. verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;

3. verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;

4. verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;

5. verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

6. verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;

3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

a. inserimento ambientale;

b. impatto ambientale;

c. funzionalità e fruibilità;

d. stabilità delle strutture;

e. topografia e fotogrammetria;

f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

g. igiene, salute e benessere delle persone;

h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

i. sicurezza antincendio;

l. inquinamento;

m. durabilità e manutenibilità;

n. coerenza dei tempi e dei costi;

o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

 

Art. 53

Verifica della documentazione

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione.

2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

2. verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1. le specifiche esplicitate dal committente;

2. le norme cogenti;

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;

4. le regole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell’articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;

3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;

4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;

8. i totali calcolati siano corretti;

9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del codice;

10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente;

11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario;

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16;

i) accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

 

Art. 54

Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento

2. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 e 53, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell’opera.

3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”.

4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell’attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d’opera.

6. Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all’articolo 106, comma 1.

 

Art. 55

Validazione

1. La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all’articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l’atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.

3. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

 

Art. 56

Responsabilità

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all’avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l’autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimento di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capo e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all’articolo 57, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell’attività di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 57, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

3. La validazione del progetto di cui all’articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l’affidamento dell’appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all’articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti responsabilità.

 

Art. 57

Garanzie

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:

1. non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;

2. non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell’importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

 

Art. 58

Conferenza dei servizi

1. La conferenza di servizi si svolge per l’acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza di servizi procede, se espressamente richiesto, a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche ritenute necessarie.

2. Contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le amministrazioni rendono disponibile il progetto, anche tramite via telematica, secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione.

3. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare o concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.

 

Art. 59

Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica

1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all’articolo 58, comma 1, nonché, ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l’atto formale di validazione di cui all’articolo 55.

2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell’affidamento dei lavori.

 

TITOLO III – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

 

CAPO I – Disposizioni generali

 

Art. 60

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori

1. Il presente capo nonché il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all’articolo 40 del codice.

2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.

3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.

4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo.

 

Art. 61

Categorie e classifiche

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.

3. Le categorie sono specificate nell’allegato A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I – fino a € 258.000

II – fino a € 516.000

III – fino a € 1.033.000

III-bis – fino a € 1.500.000

IV – fino a € 2.582.000

IV-bis – fino a € 3.500.000

V – fino a € 5.165.000

VI – fino a € 10.329.000

VII – fino a € 15.494.000

VIII – oltre € 15.494.000

5. L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

 

Art. 62

Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia

1. Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del codice, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

 

Art. 63

Sistema di qualità aziendale

1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.

2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

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4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro cinque giorni, l’annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all’articolo 70, comma 7.

5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).

 

CAPO II – Autorizzazione degli organismi di attestazione

 

Art. 64

Requisiti generali e di indipendenza delle SOA

1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione “organismi di attestazione”; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.

2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell’apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell’attività di attestazione secondo le norme del presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull’organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico – finanziaria. È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell’autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell’indipendenza.

6. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:

a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;

d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 67, comma 2, sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, o i direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 67, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;

f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all’articolo 67, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;

g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all’articolo 67, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all’assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell’indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell’impresa, di cui agli articoli 78 e 79, non veritiera.

 

Art. 65

Controlli sulle SOA

1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell’indipendenza e l’assenza delle condizioni di cui all’articolo 64, comma 6, l’Autorità può richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

2. Le SOA comunicano all’Autorità, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all’articolo 64, comma 6.

 

Art. 66

Partecipazioni azionarie

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, e 90, comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.

2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al fine di garantire il principio dell’uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell’Autorità. La SOA, valutata l’esistenza dei presupposti di legittimità dell’operazione di cessione azionaria, invia all’Autorità la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all’interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

4. L’Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell’indipendenza a norma dell’articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che l’Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all’operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell’iscrizione nel libro soci dell’avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.

5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all’Autorità e alla SOA entro quindici giorni.

6. L’Autorità può negare l’autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi dal comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

 

Art. 67

Requisiti tecnici delle SOA

1. L’organico minimo delle SOA è costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell’attribuzione dell’incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell’attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;

b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;

c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

2. Il personale delle SOA nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonché i soggetti che svolgono attività in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall’articolo 64, comma 6.

3. Il venire meno dei requisiti di cui all’articolo 64, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l’Autorità.

4. Il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 64, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l’avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall’avvio della procedura di risoluzione informa l’Autorità.

5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all’Osservatorio conforme al tipo definito dall’Autorità.

 

Art. 68

Rilascio della autorizzazione

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell’attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo è subordinato alla autorizzazione dell’Autorità.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:

a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale;

b) l’elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;

c) l’organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;

d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l’inesistenza delle situazioni previste dall’articolo 64, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 67, comma 2;

e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 67, comma 2;

f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall’Autorità, saranno utilizzate per l’esercizio dell’attività di attestazione;

g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l’obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

3. L’Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il tempo necessario all’Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

 

Art. 69

Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate

1. L’Autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l’attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell’Osservatorio.

2. L’Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 70, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell’articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell’articolo 50 del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l’Osservatorio.

 

Art. 70

Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del codice;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;

c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;

d) assicurare e mantenere l’indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo;

e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;

f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all’articolo 78;

g) rilasciare l’attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall’impresa e verificata ai sensi della lettera f).

2. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato.

3. Per l’espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.

4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all’allegato C – parte I. Per i consorzi stabili il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento.

5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell’attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l’autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l’intero corrispettivo.

6. Le SOA trasmettono all’Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 7.

7. Le SOA comunicano all’Autorità, entro il termine di dieci giorni, l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-ter, del codice.

 

Art. 71

Vigilanza dell’Autorità

1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera m), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall’Autorità stessa;

b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;

c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell’articolo 63, e nel capo III del presente titolo;

d) applichino le tariffe di cui all’allegato C – parte I;

e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall’articolo 70.

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell’Autorità, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Sull’istanza di verifica l’Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l’impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.

3. L’Autorità, sentiti la SOA e l’impresa della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l’attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L’inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell’Autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all’annullamento dell’attestazione nel termine assegnato, l’Au-torità, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all’impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede di ufficio alla sospensione o all’annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all’impresa interessata.

4. L’Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità.

5. L’Autorità controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l’attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.

 

Art. 72

(Articolo non ammesso al Visto dalla Corte dei Conti)

 

Art. 73

Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione

1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822, in caso di:

a) mancata risposta alle richieste dell’Autorità ai sensi degli articoli 65, comma 1, e 66, comma 4, nel termine indicato dall’Autorità stessa;

b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti;

c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 8 del presente articolo;

d) violazione degli obblighi di conservazione della documentazione, di cui all’articolo 40, comma 9-bis, primo periodo, del codice.

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro in caso di:

a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall’impresa in sede di attestazione;

b) svolgimento dell’attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall’articolo 70, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all’articolo 68, comma 2, lettera f);

c) mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 71, comma 1;

d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 8;

e) inadempimento per quanto previsto all’articolo 77, comma 3;

f) inadempimento a quanto previsto all’articolo 83, comma 7;

g) inadempimento per quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, lettere d), g) e h);

3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell’Autorità, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:

a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;

b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;

c) per un periodo fino ad un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.

Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.

4. È disposta la decadenza dell’autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 3, in caso di:

a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 64, 65, 66, 67 e 70, comma 3;

b) mancato inizio dell’attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;

c) interruzione dell’attività per più di centottanta giorni;

d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, primo periodo;

e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;

f) inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 85, commi 1 e 2.

5. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, è iniziato d’ufficio dall’Autorità, quando viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.

6. L’Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per le pronuncia da parte dell’Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria.

7. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti.

8. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell’autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell’ipotesi di sospensione dell’autorizzazione, le imprese possono indicare un’altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell’autorizzazione, fallimento, cessazione dell’attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l’impresa non provvede, l’Autorità nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall’impresa o, in caso di inerzia, dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall’impresa, prevede, in caso di sospensione dell’autorizzazione della SOA all’esercizio dell’attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell’impresa.

9. In caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, l’Autorità non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

 

Art. 74

Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell’obbligo d’informazione

1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l’inadempimento, l’Autorità provvede a sospendere l’attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l’impresa continui ad essere inadempiente, l’Autorità dispone la decadenza dell’attestazione.

3. L’Autorità revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l’impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall’Autorità; resta in ogni caso l’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.

4. Per le finalità previste dall’articolo 70, comma 1, lettera f), l’impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l’impresa sia inadempiente, la SOA informa l’Autorità entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l’Autorità avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.

5. Qualora l’impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l’Autorità informa la SOA, che procede ad accertare che l’attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall’articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.

6. La mancata comunicazione da parte delle imprese all’Osservatorio delle variazioni di cui all’articolo 8, comma 5, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all’articolo 87, comma 6, implica l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

 

Art. 75

Attività delle SOA

1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3, quarto periodo, del codice, la SOA, relativamente alle imprese alle quali ha precedentemente rilasciato l’attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato alle medesime imprese attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente titolo, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell’Autorità, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79.

2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l’attestazione, ne informa l’Autorità ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo.

3. L’Autorità, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e l’impresa della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell’articolo 73, la SOA che ha rilasciato l’attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l’annullamento dell’attestazione dell’impresa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera m), del codice.

4. Qualora l’impresa non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l’Autorità che procede ai sensi dell’articolo 74, commi 1, 2 e 3.

 

CAPO III – Requisiti per la qualificazione

 

Art. 76

Domanda di qualificazione

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.

2. L’impresa che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e artigianato, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.

3. La SOA svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell’impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l’attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la SOA informa l’Autorità nei successivi trenta giorni.

5. L’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione.

6. Il rinnovo dell’attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell’attestazione originaria.

7. Il rinnovo dell’attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall’Autorità.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.

10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l’attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.

11. Ai fini dell’attestazione di un nuovo soggetto, nell’ipotesi in cui lo stesso utilizzi l’istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l’atto di cessione. Nel caso in cui l’impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.

12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l’Autorità e la camera di commercio, industria e artigianato per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2556 del codice civile.

 

Art. 77

Verifica triennale

1. In data non antecedente novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

2. Nel caso in cui l’Autorità abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, l’impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria ha l’obbligo di trasferire la documentazione relativa all’impresa alla nuova SOA entro quindici giorni.

3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l’esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.

4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall’articolo 78.

5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall’articolo 63 e dall’articolo 79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

6. La verifica di congruità tra cifra d’affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all’articolo 79, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d’affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell’articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra d’affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.

7. Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa l’impresa e l’Autorità, inviando all’Osservatorio entro il termine di cui al comma 3, con le modalità previste dall’articolo 8, comma 7, l’attestato revisionato o comunicando all’impresa e all’Autorità l’eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l’attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell’attestazione. L’efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.

 

Art. 78

Requisiti d’ordine generale

1. I requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dagli articoli 38, comma 1 e 39, commi 1 e 2, del codice.

2. L’Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice, si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

4. Le SOA nell’espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 39, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6.

5. Le SOA non rilasciano l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all’Autorità che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell’attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all’Autorità, ovvero da parte dell’Autorità in caso di inerzia della SOA; l’Autorità ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini dell’interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

 

Art. 79

Requisiti di ordine speciale

1. I requisiti d’ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all’articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio depositato, di valore positivo.

3. La cifra di affari in lavori relativa all’attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa richiedente ai consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere e) ed f) del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’articolo 87;

b) dall’esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al novanta per cento di quello della classifica richiesta; l’importo è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 82;

c) dall’esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quaranta per cento dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al sessantacinque per cento dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall’articolo 83.

6. L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, e 84 indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86.

7. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice ovvero in concessione, è necessaria l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall’articolo 92, comma 6, il requisito dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all’albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell’ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L’ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9. L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.

10. L’adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di ci al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche l’attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all’Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l’esibizione dei certificati di iscrizione all’Albo o dell’attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell’esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro – servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:

– categoria OS 3: 40 %

– categoria OS 28: 70 %

– categoria OS 30: 70 %

L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

– categoria OS 3: 10 %

– categoria OS 28: 25 %

– categoria OS 30: 25 %.

17. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l’esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

18. Le SOA non rilasciano l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione all’Autorità che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell’attestazione di qualificazione, essa, anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all’Autorità, ovvero da parte dell’Autorità in caso di inerzia della SOA; l’Autorità ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini dell’interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

19. Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente alla I classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 4, l’impresa deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato.

20. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l’impresa deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

21. (Comma non ammesso al Visto dalla Corte dei Conti)

 

Art. 80

Incremento convenzionale premiante

1. Qualora l’impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 59, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b);

b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;

c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;

d) requisiti di cui all’articolo 79, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10;

ottiene l’incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall’allegato D, dei valori degli importi di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c). Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 79.

2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.

3. Qualora l’impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 59, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l’incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi dei cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall’allegato D, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 79.

4. L’incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell’intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 76, comma 10.

 

Art. 81

Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili

1. I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall’articolo 36, comma 7, del codice.

 

Art. 82

Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti

1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all’Allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l’esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all’articolo 86, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.

 

Art. 83

Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

1. La cifra di affari in lavori di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall’articolo 79, comma 5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

3. L’importo dei lavori è costituito dall’importo contabilizzato al netto del ribasso d’asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall’eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dell’allegato B.

4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità dello schema di cui all’allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l’esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13, deve contenere l’attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. I certificati rilasciati all’esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), all’Osservatorio con le modalità previste dall’articolo 8, comma 7.

6. Le SOA trasmettono all’Osservatorio, secondo le modalità stabilite dall’Autorità, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all’articolo 86, presentati dalle imprese per essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del presente regolamento, o eseguiti in proprio. L’Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.

7. Qualora le SOA nella attività di attestazione, di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano l’esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all’articolo 8, provvedono a darne comunicazione ai soggetti interessati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e all’Autorità per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8.

8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

 

Art. 84

Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero

1. Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.

2. La certificazione e’ rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell’impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall’Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed e’ soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all’estero.

3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all’esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall’esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.

4. La certificazione e’ prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall’italiano, è corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all’estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all’articolo 8, con le modalità stabilite dall’Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.

5. Qualora l’interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.

 

Art. 85

Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all’allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l’impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all’articolo 170, comma 1, per l’intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all’allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento;

3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all’allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento.

2. La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l’allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all’allegato A non previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all’Autorità eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera f).

3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.

4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell’articolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall’articolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all’articolo 83, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all’affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all’Osservatorio con le modalità previste dall’articolo 8, comma 7.

 

Art. 86

Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

1. L’attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), delle categorie di qualificazione, individuate dalla tabella di cui all’allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo l’allegato B. Qualora il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente regolamento, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all’allegato A e in base all’importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d’appalto o documento di analoga natura.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del cento per cento.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell’intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.

5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;

b) copia del contratto stipulato;

c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all’acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l’impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista al comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori.

8. Ai fini della qualificazione, l’importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall’articolo 85, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorziato esecutore ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente periodo.

 

Art. 87

Direzione tecnica

1. La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.

2. I soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

3. I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 79, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

5. Se l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l’Autorità dispone:

a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;

b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.

6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l’impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e all’Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

 

Art. 88

Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 49, comma 2, lettera f), del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

2. Per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione ai sensi dell’articolo 50 del codice, l’impresa ausiliata, presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria assume l’obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata hanno l’obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all’Autorità entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.

4. Entro il successivo termine di quindici giorni, la SOA provvede a comunicare all’Autorità le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell’attestazione dell’impresa ausiliata.

5. L’impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione di cui all’articolo 50 del codice, deve possedere:

a) i requisiti di cui all’articolo 78 in proprio;

b) i requisiti di cui all’articolo 79 anche mediante i requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria.

6. L’impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente titolo III.

7. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall’Autorità che richiama espressamente l’avvalimento ai sensi dell’articolo 50 del codice.

 

Art. 89

Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

1. L’Autorità provvede ad individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente titolo, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’articolo 78 e ai requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 79.

2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.

 

Art. 90

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

Art. 91

Decadenza dell’attestazione di qualificazione

1. Qualora la SOA o l’Autorità dispongano la decadenza dell’attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell’articolo 50 del codice, l’Autorità, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all’articolo 8.

2. Durante l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico di cui all’articolo 8, che non sia intervenuta, nei confronti dell’esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione dell’esecutore, si procede ai sensi dell’articolo 135, comma 1-bis del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8.

 

CAPO IV – Soggetti abilitati ad assumere lavori

 

Art. 92

Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti

1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2.  Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nota: Comma modificato dall’art. 4, comma 15, lett. a-quinquies), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così sostituito dall’art. 12, comma 9, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 12, comma 10 del medesimo D.L. n. 47/2014.

3. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

4. Per i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.

5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’im-porto dei lavori che saranno ad essa affidati.

6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all’ammontare delle spese di progettazione:

a) dai requisiti indicati all’articolo 263 qualora l’importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro;

b) dai requisiti indicati all’articolo 267, qualora l’importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

7. In riferimento all’articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all’articolo 107, comma 2, per l’intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all’articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall’articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l’avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90.

8. Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell’articolo 63, comma1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un’attestazione per classifiche superiori.

 

Art. 93

Società tra concorrenti riuniti o consorziati

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell’atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all’esecuzione parziale.

6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell’articolo 86, comma 8.

 

Art. 94

Consorzi stabili

1. I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile.

4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

 

Art. 95

Requisiti del concessionario

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 40 del codice e dall’articolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora, ai sensi dell’articolo 153 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell’approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l’esecuzione del progetto.

 

Art. 96

Requisiti del proponente e attività di asseverazione

1. Possono presentare le proposte di cui all’articolo 153, commi 19 e 20, del codice, oltre ai soggetti elencati negli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), del codice, i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

2. Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.

3. Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il proponente, al momento dell’indizione delle procedure di gara di cui all’articolo 153 del codice, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall’articolo 95.

4. L’asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell’articolo 153 del codice consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4 deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell’asseverazione:

a) prezzo che il concorrente intende chiedere all’amministrazione aggiudicatrice;

b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;

c) canone che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione;

d) tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;

e) durata prevista della concessione;

f) struttura finanziaria dell’operazione, comprensiva dell’analisi dei profili di bancabilità dell’operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;

g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

 

TITOLO IV – MODALITA’ TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

 

Art. 97

Domanda di qualificazione a contraente generale

1. Le attività del Sistema di qualificazione dei contraenti generali di cui all’articolo 186, comma 1, del codice, disciplinate nel presente titolo e riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero.

2. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera nn), secondo periodo, che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche di cui all’articolo 186, comma 1, del codice, presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, descritta negli articoli da 100 a 103, e all’attestato del versamento degli oneri di cui al comma 5, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzate, ovvero recapitata a mano, ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda deve essere compilata su modello conforme all’allegato E; la domanda deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l’indicazione della data in cui detta sigla è stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio dell’attestazione, l’impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all’articolo 71 del citato d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede, nel caso di dichiarazioni mendaci, agli adempimenti di cui all’articolo 76 del medesimo decreto. Il termine di tre mesi di cui all’articolo 192, comma 2, del codice, decorre dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l’ipotesi di incompletezza. Ricevuta la domanda, è verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all’impresa viene data comunicazione dell’apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell’ufficio, numero telefonico, numero di telefax e indirizzo di posta elettronica). Il termine di tre mesi di cui all’articolo 192, comma 2, del codice, decorre, in caso di verifica positiva, dalla data di ricevimento della domanda di qualificazione. Nel caso di incompletezza della domanda e/o della documentazione ne viene data comunicazione all’impresa, ai fini dell’integrazione. In tal caso, il termine di tre mesi decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

4. I dati sensibili acquisiti nell’ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell’ambito dell’ufficio, e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.

5. Ai sensi dell’articolo 40, comma 4, lettera e), del codice, l’allegato C – parte II, definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.

 

Art. 98

Procedimento per il rilascio e la decadenza dell’attestazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell’impresa richiedente, dei sottoindicati requisiti:

a) sistema qualità aziendale, di cui all’articolo 187, comma 1, lettera a), del codice; la certificazione del sistema di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, è riferita agli aspetti gestionali del contraente generale nel suo complesso, in relazione alle attività svolte ai sensi dell’articolo 176 del codice; la regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA); gli organismi di certificazione accreditati hanno l’obbligo di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro cinque giorni, l’annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità;

b) requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del codice; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6; la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale non è richiesta alle imprese che documentano il possesso di qualificazione, rilasciata ai sensi della parte II, titolo III del presente regolamento, in corso di validità;

c) requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 189 del codice;

Nei casi di cui alla precedente lettera b) e all’articolo 189, comma 5, del codice, la validità dell’attestazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non può essere superiore a quella dell’attestazione SOA esibita a documentazione, fatto salvo tempestivo rinnovo della stessa, che l’impresa interessata provvede a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In tal caso l’attestazione rilasciata dal Ministero prosegue nella sua validità sino alla scadenza prevista dalle norme vigenti.

2. Ove si rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni e/o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta all’impresa. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni e/o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 97, comma 3.

3. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 97, comma 3, fatta salva l’eventuale interruzione del termine di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, nei quindici giorni successivi, all’adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di “contraente generale” da parte dell’impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all’impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall’acquisizione della documentazione richiesta. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all’impresa interessata ed all’Autorità. Del rilascio dell’attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte delle imprese attestate, acquisendo le informazioni necessarie dalle imprese medesime, o d’ufficio. In assenza di riscontro da parte delle imprese alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata, imponendo all’impresa attestata l’ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l’attestazione rilasciata cessa di avere validità. L’attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validità ove l’impresa cui è stata rilasciata venga a perdere anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti comunicazioni all’impresa interessata, all’Autorità, e si assicura, altresì, che venga dato avviso sul sito informatico istituzionale del Ministero.

5. Nel caso l’impresa già qualificata intenda richiedere la variazione della classifica attestata, la medesima può presentare la relativa domanda intesa ad attivare, ai sensi dell’articolo 97, un nuovo procedimento di rilascio dell’attestazione per la nuova classifica.

6. Nei casi di cessazione automatica della validità dell’attestazione, l’impresa interessata può attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti.

7. Le imprese attestate sono tenute a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1, lettera b).

8. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponga la decadenza dell’attestazione di qualificazione, lo stesso provvede a darne pubblicità sul proprio sito informatico. Durante l’esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell’esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione dell’esecutore, si procede ai sensi dell’articolo 135, comma 1-bis, del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8.

 

Art. 99

Procedimento per il rinnovo dell’attestazione

1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di cui all’articolo 98, il contraente generale deve presentare l’istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui all’articolo 97.

2. Il procedimento di rinnovo della attestazione viene svolto secondo le modalità di cui all’articolo 98. Ai fini dell’avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 97, comma 3.

 

Art. 100

Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica Italiana

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente capo, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) Certificazione di qualità di cui all’articolo 98, comma 1, lettera a);

b) Per i requisiti di ordine generale:

b.1) documenti relativi alla società:

– certificato di iscrizione al registro unico delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, istituito presso le camere di commercio, completo di attestazione antimafia;

– certificato della cancelleria fallimentare, attestante l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività e l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

– dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante circa l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, di inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione, di cui all’articolo 38, comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), del codice;

b.2) documenti relativi ai soggetti (legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto):

– certificato di cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, o dichiarazione sostitutiva. Nel caso di soggetti che abbiano cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea, al certificato deve essere unita, a cura del soggetto interessato, la traduzione in lingua italiana. Nel caso di soggetti che abbiano la cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea, il soggetto interessato deve provvedere in modo analogo, unendo inoltre copia della documentazione comprovante la regolarità della presenza nel territorio nazionale ai fini della prestazione lavorativa;

– dichiarazione sostitutiva concernente l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

– dichiarazione sostitutiva concernente l’inesistenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, anche nel caso di sussistenza del beneficio della non menzione. In ogni caso vanno indicate le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria che le ha emesse, segnalando se è stata concessa amnistia, condono giudiziale, indulto, non menzione, anche se nulla risulta sul casellario giudiziario. Nel caso di soggetti aventi cittadinanza di altro Stato, la dichiarazione deve concernere anche l’inesistenza o la eventuale esistenza di analoghe delibazioni da parte della locale giurisdizione penale, o autorità corrispondente;

c) Per i requisiti di ordine speciale:

c.1) adeguata capacità economica e finanziaria:

– bilanci consolidati relativi agli ultimi tre anni, in copia autentica. Ai bilanci deve essere unita una relazione di analisi e di commento, rilasciata nella forma di cui all’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da società di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all’albo professionale, che assumono responsabilità solidale con il legale rappresentante dell’impresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 189, comma 2, lettere a) e b), del codice;

c.2) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa:

– il possesso di detta idoneità è dimostrato, sino alla copertura del requisito richiesto all’articolo 189, comma 3, del codice, dai certificati lavori di cui all’allegato XXII al codice, indicati dal contraente generale e acquisiti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il casellario informatico di cui all’articolo 8, ovvero tramite i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 lettera b);

c.3) adeguato organico tecnico e dirigenziale:

– estratto autentico del libro unico del lavoro, comprensivo della copia dei contratti di collaborazione ivi registrati, attestante la presenza in organico, con riferimento alla qualificazione richiesta, dei dirigenti dell’impresa, dei direttori tecnici e dei responsabili di cantiere o di progetto. Per i responsabili di cantiere o di progetto non presenti in organico, deve essere esibita copia autentica del contratto di incarico professionale in atto;

– per la dimostrazione dell’esperienza e professionalità tecnica acquisita dai soggetti interessati (direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto), certificati lavori attestanti il soggetto preposto, ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati, attestante le esperienze acquisite in qualità di responsabile di cantiere o di progetto, come da modello in allegato F;

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dai direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto attestante l’unicità dell’incarico, come da modello in allegato F;

– certificato del titolo di studio dei direttori tecnici in conformità dell’articolo 87, comma 2, primo periodo. Nel caso di titolo di studio conseguito in Stati non appartenenti all’Unione Europea, deve essere unita la documentazione comprovante il possesso del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente nella Repubblica italiana.

2. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui al comma 1, lettera b.2), si riferiscono al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto ed agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. In caso di possesso, da parte del richiedente, della attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la dimostrazione del possesso dei requisiti generali può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti indicati dall’articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).

 

Art. 101

Documentazione nel caso di consorzio stabile

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, in caso di consorzio stabile stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) certificazione di qualità di cui all’articolo 98, comma 1, lettera a); qualora non posseduta dal consorzio, deve essere posseduta da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;

b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’articolo 188 del codice, deve essere dimostrato sia dal consorzio che da ciascuna delle consorziate mediante la presentazione dei documenti di cui all’articolo 100, comma 1, lettera b), e comma 2;

c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato mediante la presentazione da parte del consorzio e/o delle consorziate dei documenti di cui all’articolo 100, comma 1, lettera c).

2. In caso di possesso, da parte del consorzio e da parte dei consorziati, della attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la documentazione del possesso dei requisiti di ordine generale può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).

 

Art. 102

Documentazione nel caso di consorzio di cooperative

1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, in caso di consorzio di cooperative stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) certificazione di qualità di cui all’articolo 98, comma 1, lettera a);

b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’articolo 188 del codice, deve essere dimostrato dal consorzio mediante la presentazione dei documenti di cui all’articolo 100, comma 1, lettera b), e comma 2;

c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato mediante la presentazione da parte del consorzio dei documenti di cui all’articolo 100, comma 1, lettere c.1) e c.2), e da parte del consorzio e/o delle consorziate dei documenti di cui all’articolo 100, comma 1, lettere c.3).

2. In caso di possesso, da parte del consorzio, di attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la documentazione del possesso dei requisiti di ordine generale può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).

 

Art. 103

Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia

1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente generale secondo l’ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda nelle forme prescritte dall’articolo 97, ed allegano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

2. Qualora le imprese di cui al comma 1 intendano qualificarsi alla singola gara, producono la documentazione, di cui all’articolo 47, comma 2, del codice, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

 

Art. 104

Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all’art. 88, comma 1.

2. Per la qualificazione ai sensi dell’articolo 50 del codice, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 88, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’impresa ausiliata, per conseguire l’attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di cui all’articolo 98, comma 1, lettere a) e b); il possesso dei requisiti di cui all’articolo 98, comma 1, lettere c), può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente l’avvalimento ai sensi dell’articolo 50 del codice, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.

 

TITOLO V – SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE

 

CAPO I – Appalti e concessioni

 

Sezione prima: Disposizioni generali

 

Art. 105

Lavori di manutenzione

1. L’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

2. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

 

Art. 106

Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici

1. L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l’avvenuta validazione del progetto di cui all’articolo 55, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell’attestazione del direttore dei lavori in merito:

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.

Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.

2. L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, se il responsabile del procedimento e l’esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

4. Gli adempimenti necessari per l’avvio delle procedure di esecuzione del decreto di esproprio e conseguente immissione in possesso o per l’emissione del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.

 

Art. 107

Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali

1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l’impresa ottiene l’attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all’articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.

2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all’articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A con l’acronimo OG o OS qui riportato:

a) OG 11 – impianti tecnologici;

b) OG 12 – opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

c) OS 2-A – superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

d) OS 2-B – beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

e) OS 3 – impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

f) OS 4 – impianti elettromeccanici trasportatori;

g) OS 5 – impianti pneumatici e antintrusione;

h) OS 8 – opere di impermeabilizzazione;

i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali;

l) OS 12-A – barriere stradali di sicurezza;

m) OS 13 – strutture prefabbricate in cemento armato;

n) OS 14 – impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

o) OS 18-A – componenti strutturali in acciaio;

p) OS 18-B – componenti per facciate continue;

q) OS 20-A – rilevamenti topografici;

r) OS 20-B – indagini geognostiche;

s) OS 21 – opere strutturali speciali;

t) OS 22 – impianti di potabilizzazione e depurazione;

u) OS 25 – scavi archeologici;

v) OS 27 – impianti per la trazione elettrica;

z) OS 28 – impianti termici e di condizionamento;

aa) OS 29 – armamento ferroviario;

bb) OS 30 – impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

cc) OS 34 – sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

Nota: comma annullato dal D.P.R. 30 ottobre 2013 su parere dell’adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato in relazione all’Allegato A.
A norma dell’ art. 3, comma 1, D.M. 24 aprile 2014 i richiami al secondo comma, contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti alle disposizioni di cui all’ articolo 2 del medesimo D.M. 24 aprile 2014. A norma dell’ art. 12, comma 3, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 i richiami al presente comma, contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 12 del medesimo D.L. n. 47/2014.

Art. 108

Condizione per la partecipazione alle gare

1. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all’articolo 109, commi 1 e 2.

Nota: a norma dell’ art. 3, comma 1, D.M. 24 aprile 2014 i richiami contenuti nel presente comma all’ articolo 109, comma 2, del presente provvedimento, si intendono riferiti all’ articolo 1 del medesimo D.M. 24 aprile 2014. A norma dell’ art. 12, comma 3, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 i richiami all’ultimo periodo del presente comma, contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 12 del medesimo D.L. n. 47/2014.

2. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all’articolo 109.

3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

 

Art. 109

Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente

1. …
Nota. Comma abrogato dall’ art. 12, comma 3, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 12, comma 4 del medesimo D.L. n. 47/2014.

2. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, relative a:

a) categorie di opere generali individuate nell’allegato A;

b) categorie di opere specializzate individuate nell’allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.

Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l’articolo 92, comma 7.

Nota. Comma annullato dal D.P.R. 30 ottobre 2013. A norma dell’ art. 3, comma 1, D.M. 24 aprile 2014 i richiami al presente comma contenuti negli articoli 108, comma 1, e 109, comma 1, del presente provvedimento, si intendono riferiti all’ articolo 1 del medesimo D.M. 24 aprile 2014. A norma dell’ art. 12, comma 3, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 i richiami al presente comma, contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 12 del medesimo D.L. n. 47/2014.

3. …
Nota. Comma abrogato dall’ art. 12, comma 3, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’ art. 12, comma 4 del medesimo D.L. n. 47/2014.

4. Le imprese qualificate nella categoria di opera generale sono abilitate a partecipare alle gare indette per la manutenzione dell’opera generale stessa.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, non si applicano al contraente generale ma ai soggetti terzi indicati all’articolo 176, comma 7, del codice.

 

Sezione seconda: Appalto di lavori

 

Art. 110

Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1. Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani a diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani a diffusione locale i periodici, a diffusione locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

 

Art. 111

Esecuzione dei lavori congiunta all’acquisizione di beni immobili

1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 8, del codice, le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle due ipotesi ivi previste l’offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

2. Qualora le offerte pervenute riguardino l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori ovvero esclusivamente l’esecuzione di lavori, la vendita del bene e l’appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta.

 

Art. 112

Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta

1. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.

 

Art. 113

Dialogo competitivo

1. Ai fini dell’ammissione al dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di qualificazione di cui all’articolo 40 del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dalla parte II, titolo I, capo IV, del codice; gli operatori economici devono possedere i predetti requisiti progettuali ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando può indicare specifiche modalità operative con le quali la stazione appaltante dialoga con ciascun candidato ammesso, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 58, commi 7 e 8, del codice.

2. Ai candidati ammessi al dialogo ai sensi dell’articolo 58, comma 5, del codice, è assegnato un termine per presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di co-sto.

3. Ai sensi dell’articolo 58, comma 10, del codice, la stazione appaltante può richiedere ai candidati ammessi al dialogo di presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte di cui al comma 2 del presente articolo. Sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte e dei relativi studi di fattibilità, la stazione appaltante inserisce l’intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici.

4. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell’articolo 58, comma 12, del codice, sono corredate dal progetto preliminare dell’opera e dal capitolato speciale prestazionale. Il progetto preliminare redatto dall’aggiudicatario del dialogo è inserito nell’elenco annuale di cui all’articolo 128, comma 1, del codice.

5. Il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva ed all’esecuzione dell’opera.

 

Art. 114

Premi nel dialogo competitivo

1. Qualora, ai sensi dell’articolo 58, comma 17, del codice, il bando o il documento descrittivo preveda il pagamento di un premio, con il pagamento dello stesso la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto preliminare presentato dall’affidatario.

 

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori

 

Art. 115

Schema di contratto di concessione

1. Lo schema di contratto di concessione indica:

a) le condizioni relative all’elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;

b) l’indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell’opera e lo standard dei servizi richiesto;

c) i poteri riservati all’amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;

d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;

e) l’eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto previsto nel bando o indicato in sede di offerta;

f) le procedure di collaudo;

g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell’opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;

h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;

i) le modalità di corresponsione dell’eventuale prezzo, anche secondo quanto previsto dall’articolo 143, comma 5, del codice;

l) i criteri per la determinazione e l’adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall’utenza per i servizi prestati;

m) l’obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;

n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;

o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;

p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all’amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione;

q) nel caso di cui all’articolo 143, comma 5, del codice, le modalità dell’eventuale immissione in possesso dell’immobile anteriormente al collaudo dell’opera;

r) il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione temporale per tutto l’arco temporale prescelto;

s) corrispettivo per il valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.

 

Art. 116

Contenuti dell’offerta

1. In relazione a quanto previsto nel bando l’offerta contiene:

a) il piano economico-finanziario di cui all’articolo 143, comma 7, del codice e gli elaborati previsti nel bando;

b) il prezzo richiesto dal concorrente;

c) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;

d) il canone da corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;

e) il tempo di esecuzione dei lavori;

f) la durata della concessione;

g) il livello iniziale della tariffa da praticare all’utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;

h) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;

i) la quota di lavori che intende affidare a terzi.

 

CAPO II – Criteri di selezione delle offerte

 

Art. 117

Sedute di gara

1. Nel bando di gara, o nell’avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

 

Art. 118

Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo dei lavori

1. Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso, l’autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale:

a) sull’elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura;

b) sull’importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo.

2. Ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico-estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

 

Art. 119

Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

1. Se la procedura ristretta è aggiudicata con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, alla lettera d’invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

4. In caso di procedura aperta il bando di gara contiene l’indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.

5. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione; prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico-estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

6. L’autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall’articolo 121.

7. La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

 

Art. 120

Offerta economicamente più vantaggiosa – Commissione giudicatrice

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i «pesi» o «punteggi» da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in «sub-pesi» o «sub-punteggi», di cui all’articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del codice nonché l’articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione:

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi, nonché, ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, ai criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico;

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

2. La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.
In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’articolo 121.

3. L’accertata carenza di organico, di cui all’articolo 84, comma 8, del codice, è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso l’atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L’incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione.

4. E’ possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del codice.

5. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice.

 

Art. 121

Offerte anomale

1. Ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all’articolo 86, comma 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.

2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi all’articolo 86, comma 1, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all’articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, nonché nel caso di lavori di importo pari o inferiore alla soglia di cui all’articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando non preveda l’esclusione automatica delle offerte anomale.

3. Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

4. Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall’articolo 88, comma 1-bis, del codice.

5. La specifica commissione di cui al comma 4 è nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all’interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente.

6. Nei casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto previsto all’articolo 84, comma 8, del codice.

7. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e conseguentemente non si procede alla determinazione della soglia di anomalia, qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del codice, relativo alla valutazione della congruità delle offerte, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all’articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

8. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all’articolo 122, comma 9, del codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci e di conseguenza non si proceda all’esclusione automatica delle offerte, pur se prevista nel bando, e alla determinazione della soglia di anomalia, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini dell’eventuale verifica di congruità di cui all’articolo 86, comma 3, del codice. La verifica è effettuata mediante richiesta delle giustificazioni di cui all’articolo 87, comma 2, del codice, con la procedura di cui all’articolo 88, del codice. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del codice, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, aggiudica provvisoriamente la gara. Si applicano i commi 4, 5 e 6.

9. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o inferiore alla soglia di cui all’articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando preveda l’esclusione automatica delle offerte anomale e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, il soggetto che presiede la gara procede ad aggiudicare provvisoriamente la gara.

10. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

 

Art. 122

Accordi quadro e aste elettroniche

1. Ai lavori di manutenzione si applicano le disposi-zioni di cui all’articolo 287, comma 1.

2. Ai lavori si applicano le disposizioni di cui agli arti-coli 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295 e 296; si appli-cano altresì le disposizioni di cui all’articolo 293, in-tendendosi il riferimento ivi contenuto all’articolo 284 riferito all’articolo 121.

 

TITOLO VI – GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

 

CAPO I – Garanzie

 

Art. 123

Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva, calcolata sull’importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell’articolo 113 del codice. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La stazione appaltante può richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

 

Art. 124

Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi

1. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del codice.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla fattispecie di cui all’articolo 133, comma 1-bis, del codice.

 

Art. 125

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

1. L’esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto ovvero, dandone specifica motivazione, che detta somma sia superiore all’importo del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

2. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

4. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.

 

Art. 126

Polizza di assicurazione indennitaria decennale

1. Per i lavori di cui all’articolo 129, comma 2, del codice, l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al quaranta per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera.

2. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 127

Requisiti dei fideiussori

1. Le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.

3. Le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 128

Garanzie di raggruppamenti temporanei

1. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’articolo 37, comma 5, del codice.

2. Nel caso di cui all’articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

 

CAPO II – Sistema di garanzia globale di esecuzione

 

Art. 129

Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del codice, è istituito il sistema di garanzia globale di esecuzione.

2. La garanzia globale di esecuzione consiste nella garanzia fideiussoria di buon adempimento di cui all’articolo 113 del codice e nella garanzia di subentro di cui all’articolo 131, comma 1, lettera b), del presente regolamento.

3. La garanzia globale è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d’asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro.

 

Art. 130

Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente presenta la garanzia globale, redatta in conformità dello schema di garanzia di cui all’allegato H; in mancanza, la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dispone la decadenza dall’aggiudicazione definitiva, incamera la cauzione provvisoria e aggiudica il contratto di lavori al concorrente che segue in graduatoria.

2. Nella garanzia globale di esecuzione è indicato il nominativo di almeno due sostituti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ss), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando o nell’avviso di gara.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, la garanzia globale di esecuzione è regolata dalle previsioni dello schema di garanzia di cui all’allegato H.

4. Il possesso dei requisiti dei sostituti di cui al comma 2 è verificato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore prima della stipulazione del contratto.

 

Art. 131

Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione

1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume:

a) la garanzia di cui all’articolo 113 del codice: l’obbli-go di pagare alla stazione appaltante o al soggetto ag-giudicatore quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva;

b) la garanzia di subentro: l’obbligo, su richiesta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, di fare subentrare nella esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del contraente, il sostituto qualora si verifichi la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice, nonché nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, che impediscano la corretta prosecuzione dell’esecuzione.

2. La garanzia di cui all’articolo 113 del codice è effi-cace sino alla data di emissione del certificato di col-laudo provvisorio o comunque sino alla scadenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultan-te dal relativo certificato. La garanzia di subentro è ef-ficace sino all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

 

Art. 132

Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all’articolo 113 del codice

1. Il garante assume l’obbligo di pagare al committente, a semplice richiesta scritta di quest’ultimo ed entro il termine di quindici giorni, le somme delle quali il committente si dichiari creditore nei confronti del contraente, nei limiti delle somme garantite.

2. La garanzia di cui all’articolo 113 del codice permane nei limiti previsti dall’articolo 135, comma 2, nel caso di attivazione della garanzia di subentro e si esercita per i crediti che la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dichiari di avere nei confronti del contraente.

 

Art. 133

Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell’esecuzione

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di attivazione della garanzia, il garante deve comunicare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore l’inizio della attività del subentrante.

2. L’attivazione della garanzia di subentro non libera il garante dalla obbligazione di fare completare il lavoro garantito. Qualora la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore chieda la sostituzione del subentrante inadempiente, il garante, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di sostituzione, lo sostituisce con l’altro soggetto indicato all’atto della stipulazione del contratto.

3. Nel caso di inadempimento anche del secondo subentrante, il garante, al fine di individuare gli eventuali ulteriori sostituti, procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, il garante procede ad individuare un soggetto idoneo all’esecuzione dell’opera ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando o dall’avviso di gara originario.

4. Il subentrante può avvalersi dei subappaltatori già autorizzati, nei limiti di quanto costoro non abbiano eseguito per conto del contraente.

 

Art. 134

Rapporti tra le parti – Requisiti del garante e del subentrante

1. L’assunzione, da parte del garante, dell’obbligo di far realizzare l’opera non si configura come successione nel contratto del contraente né comporta novazione soggettiva del contratto stesso.

2. Il garante resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e non può far valere nei confronti del committente le eccezioni che spettano al contraente.

3. La attivazione della garanzia di subentro non comporta il venir meno della responsabilità del contraente per i danni derivanti alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore a causa della risoluzione del contratto in applicazione di quanto previsto dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali regolanti la materia. La stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore può esigere dal garante il pagamento di quanto a tale titolo dovuto dal contraente, nei limiti di cui all’articolo 135, comma 2.

4. Il garante deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, e deve avere rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici, in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente, per un importo complessivo non inferiore a 1,5 volte l’importo dei lavori. La garanzia può essere rilasciata altresì dai soggetti indicati dall’articolo 127, comma 3.

5. Il bando o l’avviso di gara può prevedere che la garanzia di subentro possa essere prestata anche dalla eventuale società capogruppo del contraente, congiuntamente ad altro garante, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, che presta la garanzia di cui all’articolo 113 del codice. L’eventuale società capogruppo del contraente deve possedere, nel caso in cui quest’ultimo scelga di utilizzarla quale garante nella garanzia di subentro, un patrimonio netto non inferiore all’importo dei lavori e comunque superiore a 500 milioni di euro.

6. La garanzia può essere rilasciata da più banche o imprese di assicurazione o dai soggetti indicati dall’articolo 127, comma 3, che assumano responsabilità solidale, designando una delle stesse quale mandataria e rappresentante unica. In tal caso il requisito di cui al comma 4 è raggiunto sommando i requisiti delle associate.

7. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa e dal bando o dall’avviso di gara per la realizzazione dell’intera opera.

8. Il garante può convenire con il contraente che la esecuzione dei lavori sia verificata, per suo conto, da un controllore tecnico, da scegliersi tra gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) o comunque di gradimento di entrambe le parti, in possesso di certificazione del sistema di qualità; il controllore tecnico provvede, ai sensi delle norme UNI, a ragguagliare periodicamente il garante sullo stato di esecuzione dei lavori. L’attivazione del controllore tecnico deve essere comunicata alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore, che pone a disposizione del controllore stesso tutti i documenti trasmessi alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore.

 

Art. 135

Limiti di garanzia

1. La garanzia, di cui all’articolo 132, è prestata per gli importi percentuali e con le modalità previsti dall’articolo 113 del codice; le percentuali si intendono riferite all’importo dei lavori e delle altre prestazioni richieste e remunerate al contraente.

2. Ove sia attivata la garanzia di subentro, la garanzia di cui all’articolo 113 del codice, indipendentemente dalla entità maggiore o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende prestata per un ammontare pari al dieci per cento dell’importo contrattuale, non ulteriormente riducibile fino al collaudo.

 

Art. 136

Finanziamenti a rivalsa limitata

1. Nel caso di affidamento a contraente generale, ove sia stato accordato alla società di progetto esecutrice un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata, si applicano le norme del presente articolo; la garanzia di subentro è, in tal caso, attivabile solo nel caso di cui al comma 5, nonché in caso di fallimento del contraente.

2. La sussistenza di un finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata è attestata da dichiarazione del contraente, indicante l’ammontare finanziato, notificata al committente nelle forme degli atti processuali civili.

3. Ove sia pervenuta la notifica di cui al comma 2, nei casi di cui all’articolo 131, comma 1, lettera b), il soggetto aggiudicatore, prima di dichiarare la risoluzione del contratto, dà comunicazione al finanziatore ed al garante, assegnando agli stessi un termine non inferiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per attivarsi a porre rimedio all’eventuale situazione di inadempienza e un termine non inferiore a novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione per individuare, con le modalità previste dall’articolo 130, comma 2, e dall’articolo 133, comma 3, un soggetto idoneo ai sensi dell’articolo 134, comma 7, che intenda sostituirsi nel contratto in corso al posto del contraente, agli stessi patti, prezzi e condizioni.

4. Individuato il subentrante, il soggetto aggiudicatore, il contraente ed il subentrante stesso stipulano entro trenta giorni dalla designazione, apposito atto di novazione soggettiva del contratto di affidamento. La garanzia globale di esecuzione rimane valida e garantisce la continuazione del contratto con il sostituto.

5. Ove non sia tempestivamente sanata la inadempienza o indicato un sostituto idoneo, ovvero il contraente o il sostituto non si prestino alla stipula dell’atto di novazione, il committente dichiara risolto il contratto e attiva la garanzia globale di esecuzione.

 

TITOLO VII – IL CONTRATTO

 

Art. 137

Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;

b) il capitolato speciale;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) l’elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del codice;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia.

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

4. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

 

Art. 138

Contenuto dei capitolati e dei contratti

1. Il capitolato generale disciplina, fra l’altro, nel rispetto delle disposizioni del codice e del presente regolamento:

a) l’elezione del domicilio dell’esecutore;

b) le modalità di indicazione delle persone autorizzate a riscuotere per conto dell’esecutore;

c) le norme di condotta dei lavori da parte dell’esecutore;

d) la disciplina e il buon ordine nei cantieri;

e) le spese di contratto, di registro ed accessorie;

f) la provvista e provenienza dei materiali;

g) le responsabilità e gli obblighi dell’esecutore per i difetti di costruzione;

h) la durata giornaliera dei lavori;

i) la proprietà degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione.

2. Il capitolato speciale e i contratti disciplinano, fra l’altro, nel rispetto delle disposizioni del codice, del presente regolamento e del capitolato generale per le amministrazioni aggiudicatrici statali e, ove richiamato nel bando o nella lettera di invito, per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali:

a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto;

b) i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;

c) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto;

d) i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore di cui all’articolo 166, comma 1.

3. Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del codice nonché l’articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella definizione dei contenuti del capitolato e dei contratti:

a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, tengono in considerazione, ai sensi dell’articolo 68 del codice, ove possibile, i criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi;

b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

 

Art. 139

Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’affidatario

1. Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell’ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

3. Sono pure a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

 

Art. 140

Anticipazione

1. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

2. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

3. Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla fattispecie di cui all’articolo 133, comma 1-bis, del codice.

 

Art. 141

Pagamenti in acconto

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

 

Art. 142

Ritardato pagamento

1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati negli articoli 143 e 144 sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 133, comma 1, del codice.

2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo 141, comma 9, del codice, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

3. Nel caso di concessione di lavori pubblici, per la quale il corrispettivo dei lavori consista nel diritto di gestire l’opera accompagnato da un prezzo ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del codice, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

4. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

 

Art. 143

Termini di pagamento degli acconti e del saldo

1. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5.

 

Art. 144

Interessi per ritardato pagamento

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall’articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

4. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. I capitolati possono prevedere che la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, del codice civile.

5. Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, del codice, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavo-razioni eseguite da ciascuno di essi.

 

Art. 145

Penali e premio di accelerazione

1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all’entità ed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del codice.

5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto. Per gli appalti di cui agli articoli 168 e 169 del presente regolamento e per gli affidamenti di cui all’articolo 176 del codice, il contratto può prevedere la non applicazione della disposizione di cui al primo periodo.

6. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

7. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all’interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.

8. Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.

9. In casi particolari che rendano apprezzabile l’interesse a che l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all’esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, sempre che l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

 

Art. 146

Inadempimento dell’esecutore

1. Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbliga-zioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di im-porto non superiore a 200.000 euro previsto all’articolo 125, comma 5, del codice.

Leggi anche   Art. 15. Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche_ DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE_ d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

2. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di ac-certamento tecnico e contabile previsto dall’articolo 138, comma 2, del codice, è redatto con le modalità indicate all’articolo 223.

 

TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI

 

CAPO I – Direzione dei lavori

 

Art. 147

Ufficio della direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. L’ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali

 

Art. 148

Direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice.

 

Art. 149

Direttori operativi

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori;

c) curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

 

Art. 150

Ispettori di cantiere

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

2. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l’assistenza alle prove di laboratorio;

f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.

 

Art. 151

Sicurezza nei cantieri

1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

2. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si applica l’articolo 92, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il coordinatore per l’esecuzione dei lavori assicura altresì il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 131, comma 2, del codice.

3. I provvedimenti di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati all’Autorità da parte del responsabile del procedimento.

 

CAPO II – Esecuzione dei lavori

 

Sezione prima – Disposizioni preliminari

 

Art. 152

Disposizioni e ordini di servizio

1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni.

2. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.

3. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

 

Sezione seconda – Consegna dei lavori

 

Art. 153

Giorno e termine per la consegna

1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell’accettazione dell’offerta.

3. Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L’esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore; il verbale è predisposto ai sensi dell’articolo 154 e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori.

7. Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall’articolo 157. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall’articolo 157.

9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l’obbligo di informare l’Autorità.

 

Art. 154

Processo verbale di consegna

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi d’opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell’articolo 153, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l’esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall’esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all’esecutore, ove questi lo richieda.

6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda. In caso di urgenza, l’esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.

7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 158.

 

Art. 155

Differenze riscontrate all’atto della consegna

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all’articolo 154, comma 7.

4. Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo 190.

 

Art. 156

Consegna di materiali da un esecutore ad un altro

1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

2. Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Qualora il nuovo esecutore non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all’articolo 153, comma 7.

 

Art. 157

Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori

1. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 153, commi 8 e 9, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell’articolo 139, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto: a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro; b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro; c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell’importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

2. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all’articolo 190.

 

Sezione terza – Esecuzione in senso stretto

 

Art. 158

Sospensione e ripresa dei lavori

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 159, comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

3. Il direttore dei lavori, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 190.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’Autorità.

 

Art. 159

Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori – Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto.

2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del codice; nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere c) e d) del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

3. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall’articolo 158, comma 2, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell’articolo 158, comma 7, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all’articolo 40.

8. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

9. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 10. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

10. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

11. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell’articolo 154, dall’ultimo dei verbali di consegna.

12. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

13. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

14. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 136 del codice ai fini dell’applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 43, comma 10, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

 

Art. 160

Sospensione illegittima

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall’articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. Ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera b), rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall’articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 158, comma 5;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

 

Art. 161

Variazioni ed addizioni al progetto approvato

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 del codice.

2. Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione origianaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3 Qualora, ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del codice, sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

4. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto. Per il mancato adempimento dell’esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 164. Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, è condizionata tale accettazione.

5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all’intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all’articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’articolo 163.

7. L’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 132, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

8. Nel caso di cui all’articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall’articolo 132, comma 1, lettera c), del codice la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

9. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all’articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell’importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l’accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

11. I componenti dell’ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

12. Per le sole ipotesi previste dall’articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’eventuale applicazione del comma 6 del presente articolo e dell’articolo 163, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.

14. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell’articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

15. Nel calcolo di cui al comma 14 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell’importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell’articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, l’esecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

16. Ferma l’impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s), modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell’importo dell’appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

17. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il diritto dell’esecutore di formulare la relativa riserva per l’ulteriore richiesta.

18. Qualora il progetto definitivo o esecutivo sia stato redatto a cura dell’esecutore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all’esecutore stesso, sono a suo totale carico l’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

 

Art. 162

Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 132 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto come determinato ai sensi dell’articolo 161, comma 4, del presente regolamento, e senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.

2. L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.

3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, l’esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori.

4. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l’analisi del valore.

5. La proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

6. Le proposte dell’esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

7. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.

 

Art. 163

Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

5. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

 

Art. 164

Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore

1. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

 

Art. 165

Sinistri alle persone e danni

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

2. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto.

3. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

 

Art. 166

Danni cagionati da forza maggiore

1. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

3. L’esecutore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all’accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

f) al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

 

Art. 167

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell’articolo 164.

2. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l’esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

4. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L’esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’esecutore.

 

Art. 168

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, nell’ipotesi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, il bando prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva e, ove previsto nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

2. Successivamente alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine fissato dal contratto.

3. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.

4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara, salvo quanto disposto dal comma 5. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.

5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 163. La stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell’affidatario.

6. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo 153, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell’affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto preliminare, salvo il diritto di risolvere il contratto.

7. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all’articolo 136 del codice.

8. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall’articolo 157 in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

9. Nella ipotesi in cui non trova applicazione l’articolo 53, comma 3-bis, del codice, il capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare indica le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva.

10. Il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento, è nominato dalla stazione appaltante su proposta dell’affidatario.

11. Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del presente regolamento.

 

Art. 169

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, dopo la stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.

2. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario.

3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4. Sono altresì ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.

4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del codice, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, diversi da quelli di cui all’articolo 119, comma 5, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 163. La stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.

5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal contratto. Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dall’articolo 153, comma 2, per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell’affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.

6. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all’articolo 136 del codice.

7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall’articolo 157 in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

8. Nella ipotesi in cui non trova applicazione l’articolo 53, comma 3-bis, del codice, il capitolato speciale allegato al progetto definitivo indica le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione esecutiva.

9. Il progetto esecutivo è soggetto, prima dell’approvazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del presente regolamento.

 

Sezione quarta – Subappalto

 

Art. 170

Subappalto e cottimo

1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata a cottimo, da parte dell’esecutore, è stabilita nella misura del trenta per cento dell’importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

2. Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e l’esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p).

3. L’esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall’articolo 118, commi 2 e 8, del codice. Il termine previsto dall’articolo 118, comma 8, del codice decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza. Per tutti i subcontratti di cui al comma 2 stipulati per l’esecuzione dell’appalto, l’esecutore è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all’articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del codice.

4. L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 118, comma 2, numero 4, e comma 5 del codice.

5. Ai fini del presente articolo, le attività ovunque espletate ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del codice, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto.

6. Il cottimo di cui all’articolo 118 del codice consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.

7. In caso di mancato rispetto da parte dell’esecutore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, del codice, qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

 

Sezione quinta – Adeguamento dei prezzi

 

Art. 171

Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione

1. Nell’istanza di compensazione presentata ai sensi dell’articolo 133, comma 6-bis, del codice, l’esecutore indica i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni.

2. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell’esecutore, dispone che il direttore dei lavori individui i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell’esecutore, il direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.

3. La compensazione è determinata dal direttore dei lavori secondo la seguente procedura:

fase a) le variazioni percentuali annuali, per effetto di circostanze eccezionali di cui all’articolo 133, comma 4, del codice, che eccedono il dieci per cento sono applicate al prezzo, del singolo materiale da costruzione, rilevato nei decreti ministeriali annuali nell’anno solare di presentazione dell’offerta;

fase b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla fase a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell’anno solare precedente.

4. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità del singolo materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui al comma 3, fase a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo e a determinare l’ammontare della compensazione secondo la procedura di cui al comma 3, fase b).

5. Il direttore dei lavori individua la quantità del singolo materiale da costruzione, ove detto materiale risulti presente come tale in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità, per le opere contabilizzate a misura, le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla base delle previsioni progettuali. Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.

6. La stazione appaltante verifica, tramite il direttore dei lavori, l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, provata con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale annuale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione per la parte eccedente il dieci per cento. Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto ministeriale annuale, di cui all’articolo 133, comma 6, del codice, per la parte eccedente il dieci per cento.

7. I prezzi riportati nei decreti ministeriali annuali di cui all’articolo 133, comma 6, del codice assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi contrattuali dei singoli contratti. Qualora il prezzo di un singolo materiale da costruzione non risulti essere stato rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, in quanto non sono state rilevate le circostanze eccezionali di cui all’articolo 133, comma 4, del codice, il direttore dei lavori fa riferimento al prezzo rilevato nel primo decreto ministeriale annuale, di cui all’articolo 133, comma 6, del codice, disponibile, successivo all’anno di presentazione dell’offerta. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore all’anno solare, diversi da quelli contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, si applica per intero la variazione di prezzo riportata nei decreti ministeriali annuali di cui all’articolo 133, comma 6, del codice.

8. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Alle eventuali compensazioni non si applica l’istituto della riserva.

9. Nel termine di quarantacinque giorni decorrente dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 2 da parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto, provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento per la finalità di cui all’articolo 133, comma 4, del codice, nonché a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo, ai sensi dell’articolo 133, comma 7, secondo periodo, del codice, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali. Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.

10. La procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione, entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale annuale di cui all’articolo 133, comma 6, del codice. In tal caso il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

11. Dall’emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 143, comma 1, secondo periodo. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.

12. Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all’articolo 40, un ritardo nell’andamento dei lavori addebitabile all’esecutore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l’anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.

 

Art. 172

Modalità per l’applicazione del prezzo chiuso

1. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta dell’esecutore, dispone che il direttore dei lavori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell’esecutore, effettui i conteggi relativi all’applicazione del prezzo chiuso.

2. Nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 1 da parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto, provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento. Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.

3. Dall’emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni altresì previste dall’articolo 143, comma 1, secondo periodo. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.

 

CAPO III – Lavori in economia

 

Art. 173

Cottimo fiduciario

1. L’atto di cottimo deve indicare:

a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’articolo 137 del codice;

g) le garanzie a carico dell’esecutore.

2. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’articolo 125, comma 8, primo periodo, del codice è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

 

Art. 174

Autorizzazione della spesa per lavori in economia

1. Nel caso di lavori di cui all’articolo 125, comma 6, del codice, nell’ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l’autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell’ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d’asta.

 

Art. 175

Lavori d’urgenza

1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all’uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.

 

Art. 176

Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all’articolo 163, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

5. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.

 

Art. 177

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l’esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

 

TITOLO IX – CONTABILITA’ DEI LAVORI

 

CAPO I – Scopo e forma della contabilità

 

Art. 178

Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:

a) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11;

c) allacciamenti ai pubblici servizi;

d) maggiori lavori imprevisti;

e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;

g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

h) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

i) spese per commissioni giudicatrici;

l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all’articolo 148, comma 4;

m) spese per collaudi;

n) imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;

o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d’arte.

2. Per disporre, durante l’esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), è necessaria l’autorizzazione delle stazioni appaltanti.

 

Art. 179

Lavori in economia contemplati nel contratto

1. I lavori in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

 

Art. 180

Accertamento e registrazione dei lavori

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all’esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

3. L’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell’importo dei medesimi, nonché dell’entità dei relativi fondi, l’ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

a) di rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

4. Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d’opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

5. Salva diversa pattuizione, all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

6. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

7. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.

 

Art. 181

Elenco dei documenti amministrativi e contabili

1. I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilità;

e) il sommario del registro di contabilità;

f) gli stati d’avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d’avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall’esecutore.

4. I certificati di pagamento e la relazione di cui all’articolo 202 sono firmati dal responsabile del procedimento.

 

Art. 182

Giornale dei lavori

1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori.

2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.

3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.

 

Art. 183

Libretti di misura dei lavori e delle provviste

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;

b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;

c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;

d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

 

Art. 184

Annotazione dei lavori a corpo

1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

2. In occasione di ogni stato d’avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

3. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

 

Art. 185

Modalità della misurazione dei lavori

1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o del tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

2. L’esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all’ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni devono essere firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d’arte di speciale importanza.

 

Art. 186

Lavori e somministrazioni su fatture

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

 

Art. 187

Liste settimanali delle somministrazioni

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore sono annotate dall’assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

2. Ai fini della valutazione del rispettivo importo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 179, comma 1, secondo periodo, e per il relativo inserimento in contabilità le apposite disposizioni di cui all’articolo 192.

 

Art. 188

Forma del registro di contabilità

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall’esecutore.

2. L’iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico e con le stesse indicazioni di cui all’articolo 189. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.

3. I lavori di edifici e di altre opere d’arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.

4. Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilità, i fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del procedimento e dall’esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.

 

Art. 189

Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità

1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall’esecutore sono annotate nel libretto delle misure o nell’apposito brogliaccio, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l’articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l’esecutore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall’articolo 190 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l’esecutore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell’articolo 190, comma 5.

 

Art. 190

Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l’esecutore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

 

Art. 191

Forma e contenuto delle riserve

1. L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

 

Art. 192

Titoli speciali di spesa

1. Per le giornate di operai e dei mezzi d’opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.

2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.

3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.

 

Art. 193

Sommario del registro

1. Nel caso di lavori a misura, ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.

2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo.

3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità.

 

Art. 194

Stato di avanzamento lavori

1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d’avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’articolo 163.

2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all’articolo 193.

3. Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d’avanzamento mediante opportuna annotazione.

 

Art. 195

Certificato per pagamento di rate

1. Quando per l’ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l’emissione del mandato di pagamento.

2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

 

Art. 196

Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori

1. Le casse edili, in base all’accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all’incidenza della mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all’intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6, comma 3, lettera e).

 

Art. 197

Contabilizzazione separata di lavori

1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

 

Art. 198

Lavori annuali estesi a più esercizi

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

 

Art. 199

Certificato di ultimazione dei lavori

1. In esito a formale comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

 

Art. 200

Conto finale dei lavori

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

 

Art. 201

Reclami dell’esecutore sul conto finale

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l’esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

2. L’esecutore, all’atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 239 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l’importo.

3. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

 

Art. 202

Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

1. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui all’articolo 201, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;

b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;

c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;

d) relazione del direttore coi documenti di cui all’articolo 200, comma 2;

e) domande dell’esecutore.

2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 239 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 240 del codice.

 

CAPO II – Contabilità dei lavori in economia

 

Art. 203

Annotazione dei lavori ad economia

1. L’annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:

a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;

b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell’esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

2. L’annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;

b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell’ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

 

Art. 204

Conti dei fornitori

1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

 

Art. 205

Pagamenti

1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d’ordine delle partite liquidate.

 

Art. 206

Giustificazione di minute spese

1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

 

Art. 207

Rendiconto mensile delle spese

1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull’avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.

2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

 

Art. 208

Rendiconto finale delle spese

1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l’importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.

2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d’opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

 

Art. 209

Riassunto di rendiconti parziali

1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

 

Art. 210

Contabilità semplificata

1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

 

CAPO III – Norme generali per la tenuta della contabilità

 

Art. 211

Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura

1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219 codice civile.

2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.

3. E’ consentito l’utilizzo di programmi informatizzati tali da garantire l’autenticità e l’integrità delle scritture contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 183.

4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 del codice civile.

 

Art. 212

Iscrizione di annotazioni di misurazione

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell’operazione di accertamento.

 

Art. 213

Operazioni in contraddittorio con l’esecutore

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l’esecutore ovvero con chi lo rappresenta.

2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l’operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

3. La firma dell’esecutore o del tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

 

Art. 214

Firma dei soggetti incaricati

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell’esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

3. Il responsabile del procedimento firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dall’esecutore, i certificati di pagamento e le relazioni di cui all’articolo 202, commi 1 e 2.

 

TITOLO X – COLLAUDO DEI LAVORI

 

CAPO I – Disposizioni preliminari

 

Art. 215

Oggetto del collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall’organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.

3. Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

4. Ai sensi dell’articolo 141, comma 7, del codice, il collaudo in corso d’opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 141, comma 3, del codice, è obbligatorio nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell’articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del codice;

b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui all’articolo 236;

c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;

d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice;

e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

Art. 216

Nomina del collaudatore

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono l’incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell’articolo 120, comma 2-bis, del codice.

2. Nel caso di lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo l’essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l’essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

5. L’incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all’esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

6. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto da almeno cinque anni all’ordine o collegio professionale di appartenenza.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare;

e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.

8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche.

9. L’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l’intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6:

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;

b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.

10. Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d’opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.

 

Art. 217

Documenti da fornirsi al collaudatore

1. Il responsabile del procedimento trasmette all’organo di collaudo:

a) la copia conforme del contratto d’appalto e dei documenti di cui all’articolo 137, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;

b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;

c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall’esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;

d) verbale di consegna dei lavori;

e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;

f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

g) certificato di ultimazione lavori;

h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;

i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;

l) conto finale dei lavori;

m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, relativa documentazione allegata nonché l’esito dell’avviso ai creditori di cui all’articolo 218;

n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;

o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall’esecutore dei lavori non definite in corso d’opera ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice;

p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l);

q) certificati di cui all’articolo 79, comma 17, limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.

2. E’ facoltà dell’organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l’espletamento dell’incarico.

3. In caso di incarico di collaudo in corso d’opera, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all’organo di collaudo la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), integrandola successivamente con gli altri atti.

4. Ferma la responsabilità dell’organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.

 

Art. 218

Avviso ai creditori

1. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l’intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita l’esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

 

Art. 219

Estensione delle verifiche di collaudo

1. L’organo di collaudo trasmette formale comunicazione all’esecutore e al responsabile del procedimento del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui all’articolo 141, comma 1, del codice e delle relative cause con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all’organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità dell’organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell’esecutore rientri l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell’esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

3. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.

 

Art. 220

Commissioni collaudatrici

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.

2. I verbali, l’atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.

3. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

 

CAPO II – Visita e procedimento di collaudo

 

Art. 221

Visite in corso d’opera

1. Nel caso di collaudo in corso d’opera, l’organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d’opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione.

2. E’ necessario un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

3. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l’esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell’articolo 223.

4. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell’esecutore e dell’ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

 

Art. 222

Visita definitiva e relativi avvisi

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l’organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest’ultimo ne dà tempestivo avviso all’esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

3. Se l’esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’esecutore.

4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l’invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L’assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

5. Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

 

Art. 223

Processo verbale di visita

1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo;

b)  il giorno della visita di collaudo;

c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall’organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

3. I processi verbali, oltre che dall’organo di collaudo e dall’esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E’ inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

4. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

 

Art. 224

Oneri dell’esecutore nelle operazioni di collaudo

1. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

2. Rimane a cura e carico dell’esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l’organo di collaudo dispone che sia provveduto d’ufficio, in danno all’esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell’esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dall’articolo 125, comma 5, del codice.

4. Sono ad esclusivo carico dell’esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’esecutore.

 

Art. 225

Valutazioni dell’organo di collaudo

1. L’organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l’organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:

a) se il lavoro sia o no collaudabile;

b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) il credito liquido dell’esecutore.

2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l’organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell’esecutore e del subappaltatore.

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

 

Art. 226

Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di gravi discordanze, l’organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell’organo di collaudo.

 

Art. 227

Difetti e mancanze nell’esecuzione

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell’articolo 232.

2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell’esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224, comma 3.

3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l’organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’esecutore.

 

Art. 228

Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

1. Ove l’organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l’esecuzione dell’opera e se l’importo totale dell’opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell’organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

2. L’eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

 

Art. 229

Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) una relazione che ripercorra l’intera vicenda dell’appalto dalla progettazione all’esecuzione, indicando puntualmente:

– il titolo dell’opera o del lavoro;

– la località e la provincia interessate;

– la data e l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti;

– gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;

– il quadro economico recante gli importi autorizzati;

– l’indicazione dell’esecutore;

– il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione lavori;

– il tempo prescritto per l’esecuzione dei lavori, con l’indicazione delle eventuali proroghe;

– le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

– la data e gli importi riportati nel conto finale;

– l’indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;

– la posizione dell’esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;

– gli estremi del provvedimento di nomina dell’organo di collaudo;

b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d’opera (da allegare);

c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);

d) la sintesi delle valutazioni dell’organo di collaudo circa la collaudabilità dell’opera;

e) la certificazione di collaudo.

2. Nella certificazione l’organo di collaudo:

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;

b) determina la somma da porsi a carico dell’esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;

c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l’ufficio in sede di revisione, l’importo a saldo da liquidare all’esecutore;

d) attesta la collaudabilità dell’opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

3. Qualora nel biennio di cui all’articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell’opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ed in contraddittorio con l’esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall’esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell’arco di tale biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

 

Art. 230

Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell’opera o del lavoro, prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’esecutore.

 

Art. 231

Obblighi per determinati risultati

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l’esecutore abbia assunto l’obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d’appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l’esecutore rimane vincolato fino all’accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell’accertamento.

 

Art. 232

Lavori non collaudabili

1. Nel caso in cui l’organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all’articolo 225.

 

Art. 233

Richieste formulate dall’esecutore sul certificato di collaudo

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All’atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

3. L’organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall’esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

 

Art. 234

Ulteriori provvedimenti amministrativi

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l’organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a) i verbali di visita;

b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’esito delle prescrizioni ordinate dall’organo di collaudo;

c) il certificato di collaudo;

d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall’esecutore nel certificato di collaudo.

L’organo di collaudo invia, per conoscenza, all’esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.

2. La stazione appaltante – preso in esame l’operato e le deduzioni dell’organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all’ammontare o alla specificità dell’intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame – effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bo-nario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all’articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all’esecutore.

3. Finché non è intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

4. L’organo di collaudo, ove specificatamente incarica-to, trasmette al responsabile del procedimento la rela-zione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresì i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.

5. Le relazioni riservate di cui all’articolo 200, comma 2, lettera f), all’articolo 202, comma 2, e al presente ar-ticolo, comma 1, lettera d), sono sottratte all’accesso.

 

Art. 235

Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento.

2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1.

 

Art. 236

Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica

1. Ai fini dell’articolo 141, comma 6, del codice, sono definiti:

a) lavori di particolare complessità tecnica: quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza;

b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro.

2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo è effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.

 

Art. 237

Certificato di regolare esecuzione

1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 229.

4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.

 

Art. 238

Compenso spettante ai collaudatori

1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti), ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.

2. L’importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve dell’esecutore.

3. Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra è aumentato del venti per cento.

4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale può essere elevata fino al sessanta per cento.

5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all’articolo 138, comma 2, del codice, può essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l’onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.

6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.

 

TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

 

CAPO I – Beni del patrimonio culturale

 

Art. 239

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai beni del patrimonio culturale indicati nell’articolo 198 del codice.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo, ai contratti relativi ai beni del patrimonio culturale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento in quanto compatibili con le specifiche disposizioni della parte II, titolo IV, capo II, del codice(contratti relativi ai beni culturali) e con le altre disposizioni richiamate dall’articolo 197 del codice.

 

Art. 240

Scavo archeologico, restauro e manutenzione

1. I lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti tipologie:

a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;

b) restauro e manutenzione dei beni immobili di interesse archeologico, storico ed artistico;

c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.

2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell’uomo.

3. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro sono definiti all’articolo 29, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Gli interventi sui beni del patrimonio culturale sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dall’applicazione del metodo della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono il documento preliminare sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per il patrimonio archeologico il documento preliminare illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.

 

CAPO II – Progettazione

 

Art. 241

Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 242, 243, 244 e 245, i cui contenuti, laddove non diversamente disposto, sono quelli previsti dalla parte II, titolo II, capo I, del presente regolamento.

2. La scheda tecnica di cui all’articolo 202, comma 1, del codice descrive gli aspetti di criticità della conser-vazione del bene culturale e prospetta gli interventi op-portuni.

3. In caso di scavi archeologici si applica l’articolo 105.

4. Qualora ricorra l’ipotesi prevista dall’articolo 252, comma 3, i membri della commissione giudicatrice di-versi dal presidente, possono essere scelti, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, del codice, tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice ovvero con un criterio di rotazio-ne tra gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del citato comma 8.

 

Art. 242

Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici.

Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

2. Sono documenti del progetto preliminare:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) indagini e ricerche preliminari;

d) planimetria generale ed elaborati grafici;

e) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;

f) calcolo sommario della spesa;

g) quadro economico di progetto.

3. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell’intervento medesimo.

4. Le indagini e ricerche di cui al comma 3 riguardano:

a) l’analisi storico-critica;

b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;

c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;

d) la diagnostica;

e) l’individuazione del comportamento strutturale e l’analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;

f) l’individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità dell’intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.

6. Qualora ne sia prevista la redazione, le schede tecni-che di cui all’articolo 202, comma 1, del codice, costi-tuiscono la base per la predisposizione del progetto pre-liminare. Esse descrivono esattamente le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei manufatti su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo delle caratteristiche del bene, e forniscono inoltre indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.

7. Nel caso di contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice e di concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall’articolo 153 del codice in attuazione dell’articolo 197, comma 3, del codice, il progetto preliminare com-prende necessariamente le indagini finalizzate alla cor-retta comprensione dell’intervento in tutte le sue com-ponenti, nonché una relazione, corredata dei pertinenti elaborati grafici, che illustrino l’incidenza dell’intervento stesso sul bene tutelato, con particolare riferimento alla localizzazione degli impianti ed alle soluzioni tecniche adottate per la realizzazione, ed è integrato dal capitolato speciale prestazionale e dallo schema di contratto.

8. Alle concessioni, ivi comprese quelle affidate secondo le procedure previste dall’articolo 153 del codice in attuazione dell’articolo 197, comma 3, del codice, si applica l’articolo 17, comma 4, del presente regolamento.

 

Art. 243

Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, studia il bene con riferimento all’intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all’esigenza di tutela ed ai fattori di degrado. Sono documenti del progetto definitivo:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e specialistiche;

c) rilievi e documentazione fotografica;

d) elaborati grafici;

e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

g) computo metrico-estimativo e quadro economico;

h) piani di sicurezza e di coordinamento;

i) cronoprogramma;

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

2. Qualora il responsabile del procedimento abbia previsto la redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, i documenti del progetto definitivo sono:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e specialistiche;

c) rilievi e documentazione fotografica;

d) elaborati grafici;

e) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

f) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza;

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h) aggiornamento del calcolo sommario della spesa;

i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

 

Art. 244

Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell’articolo 203, comma 2, del codice, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Sono documenti del progetto esecutivo:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento;

g) computo metrico-estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) capitolato speciale di appalto.

2. Il progetto esecutivo, se posto a base di gara, è redatto secondo quanto indicato al comma 1, e comprende, oltre ai documenti ivi elencati, anche lo schema di contratto.

 

Art. 245

Progettazione dello scavo archeologico

1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca disciplina l’impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell’esecuzione dell’attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell’intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in:

a) rilievo generale;

b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;

c) indagini complementari necessarie.

5. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto preliminare, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse.

6. Le fasi di cui al comma 5 comprendono:

a) rilievi ed indagini;

b) scavo;

c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;

d) restauro dei reperti mobili ed immobili;

e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;

f) studio e pubblicazione;

g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;

h) manutenzione programmata.

7. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a ditte in possesso di requisiti specifici ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice.

8. Le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 7 si applicano anche alla seconda fase della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, prevista dall’articolo 96, comma 1, lettera b), del codice.

9. In caso di scavi archeologici con finalità di archeologia preventiva, la Soprintendenza archeologica territorialmente competente può proporre al responsabile del procedimento la riduzione dei livelli e dei contenuti della progettazione, secondo le indicazioni contenute nell’articolo 96, comma 3, del codice.

 

Art. 246

Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

 

Art. 247

Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. Per i progetti relativi ai lavori di cui al presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo II, in quanto compatibili con le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Per i progetti relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, il responsabile del procedimento provvede direttamente all’attività di verifica, avvalendosi:

a) nei casi di interventi su beni culturali mobili o superfici architettoniche decorate:

1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di restauratore in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

b) nei casi di interventi su beni culturali immobili:

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di architetto o ingegnere, laureato, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;

c) nei casi di lavori di scavo archeologico:

1) qualora ne sia prevista la redazione, del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all’articolo 202, comma 1, del codice, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell’intervento da attuare;

2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

3. Alle procedure di affidamento dell’attività di verifica possono partecipare anche i soggetti di cui all’articolo 202, comma 3, del codice. Detti soggetti, con esperienza professionale di almeno cinque anni, possono, altresì, assumere l’incarico di coordinatore del gruppo di lavoro di verifica di cui all’articolo 50, comma 2.

4. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell’affidamento dei lavori.

 

Art. 248

Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. In relazione all’articolo 79, per i lavori relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, con il decreto di cui all’articolo 201, comma 3, del codice, sono disciplinate forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l’accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.

2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 83, ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25 eseguiti per conto dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), nonché di committenti privati o in proprio, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti.

3. In deroga a quanto disposto dall’articolo 85, comma 1, lettera b), i lavori di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25, sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti, sia essa affidataria o subappaltatrice.

4. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro relativi a lavori di cui al presente titolo, compresi gli scavi archeologici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 90, commi 1 e 3, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 87, commi 1 e da 3 a 7, la direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata, relativamente alla categoria OG 2, a soggetti in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura, relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ai restauratori dei beni culturali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 29 e 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 95, comma 2, del codice.

 

CAPO III – Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

 

Art. 249

Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;

b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;

c) il computo metrico-estimativo;

d) l’elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.

 

Art. 250

Consuntivo scientifico

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene, l’aggiornamento del piano di manutenzione ed una relazione tecnico-scientifica con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento; l’esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi. I costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell’intervento.

2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente.

3. Nel corso dell’esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l’ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell’articolo 29, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 251

Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

1. Per opere e lavori relativi a beni di cui al presente titolo è obbligatorio il collaudo in corso d’opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento, nonché uno storico dell’arte o un archivista o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento.

4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l’organo di collaudo comprende anche un tecnico con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.

5. Possono far parte dell’organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati ed inquadrati con qualifiche di storico dell’arte, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

 

PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 252

Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

1. Al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.

2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall’articolo 90, comma 6, del codice, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte. Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

3. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera l), le stazioni appaltanti riportano nel bando di gara di aver valutato, in via preliminare, l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee ai sensi dell’articolo 91, comma 5, del codice.

4. Ai fini della presente parte si intendono per:

a) prestazioni professionali normali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali come prestazioni tipiche in relazione alle classi e categorie di lavori da progettare;

b) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;

c) prestazioni professionali accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle tariffe professionali.

5. Nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 91, comma 3, del codice, l’affidatario della progettazione è tenuto all’osservanza di quanto previsto dall’articolo 118 del codice.

 

Art. 253

Limiti alla partecipazione alle gare

1. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’articolo 252, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1.

3. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale, l’ambito territoriale previsto dall’articolo 90, comma 4, del codice si riferisce alle singole articolazioni territoriali.

5. Ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza.

Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA.

c) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

 

Art. 254

Requisiti delle società di ingegneria

1. Ai fini dell’affidamento dei servizi disciplinati dalla presente parte, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento; l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall’organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all’attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l’organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;

e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L’organigramma riporta, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’articolo 252, nell’organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L’organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicati all’Autorità entro trenta giorni dall’approvazione dei bilanci. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L’indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all’Autorità.

4. L’Autorità, su istanza delle società di ingegneria, chiede al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai direttori tecnici di cui al comma 1, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

 

Art. 255

Requisiti delle società di professionisti

1. Le società di professionisti predispongono ed aggiornano l’organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;

e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L’organigramma riporta, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società di professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 254.

 

Art. 256

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

1. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 252, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costi-tuiti ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera h), del codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 254.

 

Art. 257

Penali

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di cui all’articolo 252 precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all’entità ed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

4. Si applica l’articolo 145, comma 5, primo periodo.

 

Art. 258

Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione

1. Per il concorso di idee e per il concorso di progettazione, l’attività della commissione giudicatrice, per interventi di particolare rilevanza, può essere preceduta da un’analisi degli aspetti formali e tecnici definiti nel bando. Tale analisi è svolta da una commissione istruttoria composta da almeno tre soggetti dipendenti della stazione appaltante o consulenti esterni.

2. La commissione giudicatrice opera secondo le seguenti modalità e procedure:

a) all’inizio della prima seduta acquisisce la relazione sui lavori svolti dalla commissione istruttoria, ove costituita, assumendo le relative decisioni sulla conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;

b) esamina i progetti e valuta, mediante discussione, ciascuno di essi;

c) esprime i propri giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri resi noti nel bando, con specifica motivazione;

d) può procedere, ove ritenuto necessario, alla audizione dei concorrenti;

e) le decisioni sono assunte a maggioranza;

f) redige i verbali delle singole riunioni;

g) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;

h) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

 

Art. 259

Concorso di idee

1. Il concorso di idee è finalizzato ad ottenere una valutazione comparata di una pluralità di soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia.

2. Il bando per il concorso di idee contiene:

a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;

b) nominativo del responsabile del procedimento;

c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;

d) modalità di presentazione e rappresentazione delle proposte ideative costituite almeno da elaborati grafici e da una relazione tecnico-economica;

e) elencazione della documentazione ritenuta utile messa a disposizione dei concorrenti;

f) termine per la presentazione delle proposte;

g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;

h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, e numero massimo di eventuali ulteriori premi con il relativo importo;

i) data di pubblicazione.

3. Ai sensi dell’articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta ideativa, di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legisla-zione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

 

Art. 260

Concorso di progettazione

1. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettazione è determinato in misura non superiore al sessanta per cento dell’importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il quaranta ed il settanta per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

2. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre a tutti gli elementi elencati dall’articolo 259, comma 2, con esclusione della lettera d), contiene l’indicazione:

a) della procedura di aggiudicazione prescelta;

b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 1, del codice;

c) descrizione del progetto;

d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di procedura ristretta o negoziata con bando;

e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di procedura ristretta;

f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;

g) del «peso» o del «punteggio» da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all’importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;

h) dell’indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;

i) del costo massimo di realizzazione all’intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;

l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;

m) dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 4.

3. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l’eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

4. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall’intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15, comma 5.

5. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell’allegato I.

6. Ai sensi dell’articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta progettuale, di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il soggetto di cui all’articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

 

TITOLO II – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

 

Art. 261

Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

1. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall’articolo 91, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell’articolo 267.

2. Alle procedure relative ai servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 28 del codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.

3.  Alle procedure relative a servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 28 del codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità.

4. I compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dal successivo articolo 262, sia pari o superiore alle soglie stabilite dall’articolo 28 del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni della parte II, titolo I, del codice.

5. I compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento il cui corrispettivo complessivo sti-mato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore alle soglie stabilite dall’articolo 28 del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni della parte II, titolo II, del codice.

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6. In fase di prequalifica, la stazione appaltante, ove non si sia avvalsa della facoltà di cui all’articolo 70, comma 9, del codice, invia ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico una nota illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere; in alternativa la stazione appaltante può inviare la nota illustrativa tramite via telematica. In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati.

7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

8. Il requisito di cui all’articolo 263, comma 1, lettera c), non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.

9. Ai consorzi stabili di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h), del codice, non possono essere richieste percentuali di requisiti minimi in capo ad uno o più dei consorziati, applicandosi le disposizioni previste per i mandanti di cui al comma 7 del presente articolo.

 

Art. 262

Corrispettivo

1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati.

2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara.

3. All’importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

4. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all’interno della stazione appaltante.

 

Art. 263

Requisiti di partecipazione

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta;

b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico.

2. I servizi di cui all’articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

4. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall’articolo 253 del presente regolamento e dall’articolo 38 del codice.

 

Art. 264

Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito

1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o negoziata con bando, il bando di gara per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 252, contiene:

a) il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono e di telefax e l’indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;

b) l’indicazione dei servizi di cui all’articolo 252 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la progettazione di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del coordinatore per l’esecuzione di cui all’articolo 92 del medesimo decreto legislativo;

c) l’importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;

d) l’ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all’articolo 262 e l’indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare;

e) il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico;

f) per la procedura aperta il termine non inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte;

g) per la procedura ristretta, il termine non inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;

h) per la procedura negoziata con bando, il termine non inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte;

i) l’indirizzo al quale devono essere inviate le domande e le offerte;

l) per la procedura ristretta, il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta, nonché il termine per la presentazione delle offerte;

m) il massimale dell’assicurazione prevista dall’articolo 111 del codice;

n) il divieto previsto dall’articolo 90, comma 8, del codice;

o) i requisiti previsti dall’articolo 263, commi 1 e 3;

p) i criteri di valutazione dell’offerta di cui all’articolo 266, comma 3, e corrispondente suddivisione dei fattori ponderali ai sensi dell’articolo 266, comma 5, l’eventuale suddivisione dei criteri di cui all’articolo 266, comma 4, lettere a) e b), in sub-criteri e relativi sub-pesi, nonché le eventuali soglie ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del codice;

q) nel caso in cui la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 62, comma 1, del codice, il numero minimo e massimo, ove previsto, dei soggetti da invitare a presentare offerta;

r) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Nel caso di procedura ristretta le domande di partecipazione contengono la documentazione e le dichiarazioni di cui all’articolo 266, comma 1, lettere a1), a2) e a3).

3. Il bando in caso di procedura aperta o negoziata con bando, ovvero la lettera di invito in caso di procedura ristretta, indica:

a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei servizi di cui all’articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;

b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all’articolo 266, comma 1, lettera b), punto 2), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta.

 

Art. 265

Numero massimo di candidati da invitare

1. Per le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara e nel dialogo competitivo, nel caso in cui la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 62, comma 1, del codice, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello massimo fissato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all’allegato L e per i restanti tramite sorteggio pubblico.

2. La scelta degli offerenti da invitare avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione e delle dichiarazioni di cui all’articolo 266, comma 1, lettere a1), a2) e a3), e in seduta riservata ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’allegato L.

3. La stazione appaltante nei successivi cinque giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 2 comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l’esito della selezione ed il punteggio riportato.

 

Art. 266

Modalità di svolgimento della gara

1. Nel caso di procedura aperta o negoziata con bando l’offerta è racchiusa in un plico che contiene:

a1) la documentazione amministrativa indicata nel bando;

a2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 263, commi 1 e 3, con l’indicazione per ognuno dei servizi di cui all’articolo 263, comma 1, lettere b) e c), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì fornito l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;

a3) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, circa la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 253 del presente regolamento e all’articolo 38 del codice;

b) una busta contenente l’offerta tecnica costituita:

1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera a), di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;

2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera b), delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;

c) una busta contenente l’offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall’articolo 262, comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento;

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento e in ogni caso non superiore al venti per cento.

2. Nel caso di procedura ristretta l’offerta è racchiusa in un plico che contiene le buste di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 1, lettere a2) e a3), richiesti nel bando di gara.

3. La stazione appaltante apre le buste contenenti l’offerta economica relativamente alle offerte che abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara.

4. Ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del codice, le offerte sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri:

a) adeguatezza dell’offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);

b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;

c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;

d) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo.

5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:

– per il criterio a): da 20 a 40;

– per il criterio b): da 20 a 40;

– per il criterio c): da 10 a 30;

– per il criterio d): da 0 a 10.

6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa di ogni criterio di valutazione.

7.  La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta o negoziata con bando, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a1), a2) e a3), e nel caso di procedura ristretta, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte le procedure, la commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche contenute nella busta di cui al comma 1, lettera b), e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste di cui al comma 1, lettera c), contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all’allegato M.

 

Art. 267

Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

1. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui all’articolo 91, comma 2, del codice e del presente articolo.

2. I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.

3. L’avviso per l’istituzione dell’elenco di operatori economici è pubblicato con le modalità di cui all’articolo 124, comma 5, del codice. Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l’allegato N; nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria dell’elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l’elenco.

4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l’allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all’articolo 263, comma 2.

5. Con l’avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all’elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.

6. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale.

7. L’indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del codice, nell’albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L’avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5.

8. Per l’affidamento del servizio specifico, la selezione, dall’elenco o tramite l’indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.

9. La scelta dell’affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sui siti informa-tici di cui all’articolo 66, comma 7, del codice entro un termine non superiore a quello indicato nell’articolo 65, comma 1, del codice.

10. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo.

 

TITOLO III – GARANZIE

 

Art. 268

Disposizioni applicabili

1. Ai servizi di cui all’articolo 252, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le di-sposizioni previste dagli articoli 75 e 113 del codice. Ai servizi di cui all’articolo 252 si applicano altresì le di-sposizioni previste dagli articoli 127 e 128 del presente regolamento.

Art. 269

Polizza assicurativa del progettista

1. Le stazioni appaltanti richiedono ai progettisti, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all’articolo 111, comma 1, del codice. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, la predetta polizza è richiesta all’affidatario. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

2. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbero dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

3. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L’obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.

4. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo «responsabilità civile generale» nel territorio dell’Unione europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la sostituzione dell’affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, la polizza decorre dalla stipula del contratto con l’affidatario.

5. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali.

6. L’assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell’offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l’offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento dichiari di accettare la somma offertagli, l’assicuratore deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Qualora l’assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 6, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell’ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall’Autorità nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 242, comma 7, del codice. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la stazione appaltante dà comunicazione all’ISVAP.

 

Art. 270

Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all’uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti. L’importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell’opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

 

PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

 

TITOLO I – PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

 

Art. 271

Programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi

1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può ap-provare ogni anno un programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi relativo all’esercizio successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del codice e all’articolo 13, commi 3, secondo e terzo periodo, e 4, del presente regolamento.

2. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall’amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell’ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente.

3. Il programma individua l’oggetto, l’importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l’amministrazione provvede, nel corso dell’esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.

4. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente articolo, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione.

5. Le amministrazione aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono approvare il programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione dell’attività di programmazione vigente presso le stesse.

 

Art. 272

Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vi-gilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice, contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione ovvero e-ventualmente individuato nella fase di predisposizione dell’atto di programmazione di cui all’articolo 271, ove presente.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché l’acquisizione possa essere con-dotta in modo unitario in relazione a tempi e costi pre-ventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento.

3. Nello svolgimento delle attività di propria compe-tenza in ordine alla singola acquisizione, il responsabile del procedimento formula proposte agli organi compe-tenti secondo l’ordinamento della singola amministra-zione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e infor-mazioni:

a) nella fase di predisposizione ed eventuale aggiorna-mento della programmazione di cui all’articolo 271;

b) nella fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;

c) nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;

d) nelle fasi di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. Il responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell’amministrazio-ne aggiudicatrice.

5. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le fun-zioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.

6. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 10, comma 9, del codice garantiscono lo svolgimento dei compiti di loro competenza previsti per il responsabile del pro-cedimento, di cui al codice ed al presente regolamento, nominando uno o più soggetti anche in relazione alle varie fasi procedurali.

 

Art. 273

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola ammini-strazione aggiudicatrice, in base all’articolo 10, comma 2, del codice:

a) predispone ovvero coordina la progettazione di cui all’articolo 279, comma 1, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari ido-nei a consentire la progettazione;

b) formula proposta all’amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell’intervento;

c) coordina ovvero cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;

d) coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84 del codice, da parte dell’organo compe-tente e le relative procedure sotto il profilo della tempi-stica e delle modalità da seguire;

e) compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l’amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell’efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza;

f) effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell’intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli or-gani competenti dell’amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi;

g) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

h) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

i) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Os-servatorio degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

l) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti.

2. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministra-zione aggiudicatrice. Nei casi ed alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 7, del codice, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudica-trice l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l’af-fidamento dei servizi. Gli affidatari dei servizi di sup-porto non possono partecipare alla procedura di affidamento degli appalti nonché a subappalti con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

 

Art. 274

Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all’eventuale direttore dell’esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. Le centrali di committenza, previa sottoscrizione di appositi protocolli di intesa per il collegamento informatico con l’Osservatorio, acquisiscono in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV.

 

TITOLO II – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE

 

CAPO I – Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione

 

Art. 275

Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento

1. Il concorrente singolo può partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel bando relativi alla prestazione di servizi o forniture indicata come principale e alle eventuali prestazioni secondarie per i singoli importi.

2. Per i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

 

Art. 276

Società tra concorrenti riuniti o consorziati

1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell’atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.

5. Nel caso di esecuzione parziale delle prestazioni, la società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati può essere costituita anche dai soli concorrenti interessati all’esecuzione parziale.

6. Ai soli fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e forniture eseguite dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

 

Art. 277

Consorzi stabili per servizi e forniture

1. Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all’articolo 94, commi 1 e 4.

2. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

3. Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.

 

Art. 278

Finanza di progetto nei servizi

1. Ai fini dell’affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano econo-mico-finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall’articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice. Le pro-poste indicano, inoltre, l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all’articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del codice.

2. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di cui all’articolo 271, è ammessa la pre-sentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è verificata, altresì, l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte, esse ven-gono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 3, del codice. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore.

4. Ai fini della scelta del concessionario, le ammini-strazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazio-ne più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione. E’ fatto salvo l’articolo 30, comma 4, del codice.

5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.

6. Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di cui all’articolo 197, comma 3, del codice.

 

Art. 279

Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture

1. La progettazione di servizi e forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, è articola-ta di regola in un unico livello. Al fine di identificare l’oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene:

a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) il calcolo della spesa per l’acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del bene o del servizio;

e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

f) lo schema di contratto.

2. La progettazione è predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio. Per i contratti di cui all’articolo 300, comma 2, lettera b), la progettazione di servizi o forniture può avvenire nell’ambito di gare per l’affidamento di servizi o di concorsi di progettazione concernenti servizi o forniture, finalizzati a fornire alla stazione appaltante la progettazione. Il bando di gara o di concorso può integrare o ridurre i contenuti del progetto di cui al comma 1.

3. In caso di concorso di progettazione, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in due o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche; in tale ipotesi, il concorso di progettazione si articola in due gradi secondo le modalità previste dall’articolo 109 del codice, intendendosi per progettazione preliminare il primo livello di progettazione individuato dal bando di concorso e per progettazione definitiva o esecutiva il restante o i restanti livelli di progettazione individuati dal predetto bando di concorso.

4. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 94 e 101, comma 2, del codice, per i requisiti dei concorrenti si applicano le norme degli articoli 38, 39, 41, 42, 45 e 46 del codice, in quanto compatibili; si applica l’articolo 90, comma 8, del codice.

5. E’ facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici pre-vedere nel bando requisiti ulteriori in ragione della natura dei servizi e delle forniture prestate.

6. Ai concorsi di progettazione si applica l’articolo 260, comma 1, in quanto compatibile.

 

Art. 280

Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro, il progettista o i progettisti risultati vincitori di una gara di progettazione o di un concorso di progettazione devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata della prestazione e sino alla data di emissione del certificato di verifica di con-formità di cui all’articolo 322. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al venti per cento dell’importo dei servizi e delle forniture per cui si è effettuata la progettazione, con il limite di 500.000 euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

2. La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 112, comma 6, del codice, può stabilire di sottoporre a veri-fica il progetto. In tal caso la verifica è effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45 e 52, in quanto compatibili.

3. La verifica di cui al comma 2 può essere effettuata dagli uffici delle singole stazioni appaltanti individuati secondo gli ordinamenti delle stesse.

4. Gli esiti delle verifiche sono riportati nell’atto di va-lidazione del progetto redatto secondo le modalità di cui all’articolo 55.

5. Il soggetto incaricato della verifica di cui al presente articolo risponde, ai sensi dell’articolo 56, a titolo di i-nadempimento del mancato rilievo di errori ed omis-sioni del progetto verificato.

6. Dalla data di accettazione dell’incarico, il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito delle garanzie aventi le caratteristiche indicate nel bando da ciascuna stazione appaltante.

 

Art. 281

Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale

1. Per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione può causare danni all’ambiente e che richiedono l’utilizzo di misure volte a proteggere l’ambiente, le stazioni appaltanti, nel richiedere l’applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tengono conto di criteri diretti alla riduzione dell’uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

CAPO II – Criteri di selezione delle offerte

 

Art. 282

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di accertata carenza nell’organico della stazione appaltante di adeguate professionalità, attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente ovvero attestata dall’organo competente secondo l’ordinamento dell’amministrazione aggiudicatrice, si procede alla nomina della commissione giudicatrice di cui all’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice. In tal caso l’atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L’incarico è oggetto di apposito disciplinare.

2. E’ possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di contratti di cui all’articolo 300, comma 2, lettera b) ovvero nel caso di servizi o forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro.

3. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 84, commi 4, 5 e 7, del co-dice.

 

Art. 283

Selezione delle offerte

1. In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all’articolo 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, devono essere globalmente pari a cento. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del codice nonché dell’articolo 69 del codice.

2. La commissione, costituita ai sensi dell’articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.
In una o più sedute riservate, la commissione, costituita ai sensi dell’articolo 84 del codice, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato P.

3. In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall’articolo 284.

4. Nel caso di aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso, l’autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da cia-scun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall’articolo 284.

5. Si applica l’articolo 117.

 

Art. 284

Offerte anomale

1. Si applica l’articolo 121. I riferimenti ivi contenuti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1, lettera c), e 122, comma 9, del codice si intendono rispettivamente sostituiti con i riferimenti alle soglie di cui agli articoli 28, comma 1, lettere a) e b), e 124, comma 8, del codi-ce.

 

Art. 285

Servizi sostitutivi di mensa

1. L’attività di emissione di buoni pasto, consistente nell’attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell’elenco di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell’articolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.

2. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea possono esercitare l’attività di cui al comma 1 se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 1 possono svolgere l’attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 1 e trasmessa ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.

3. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato, fermo restando il possesso del riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;

b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all’albo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

4. I buoni pasto:

a) consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;

b) costituiscono il documento che consente all’esercizio convenzionato di provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;

c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;

d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;

e) sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.

5. I buoni pasto riportano:

a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;

b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;

c) il valore facciale espresso in valuta corrente;

d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f)  la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore».

6. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

7. Le procedure di scelta del contraente aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell’articolo 83 del codice ovvero ai sensi dell’articolo 82, del codice; in tale ultimo caso, le stazioni appaltanti specificano le motivazioni di tale scelta. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 1 del codice, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti, quali, a titolo esemplificativo:

a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;

b) la rete degli esercizi da convenzionare;

c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;

e) il progetto tecnico.

8. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione è sufficiente l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno all’attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell’aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell’aggiudicazione.

9. Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono:

a) l’indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto utilizzati presso gli esercizi convenzionati;

b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l’eventuale rinegoziazione o la disdetta;

c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

d) l’indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;

e) l’indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del buono pasto, entro il quale l’esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.

Gli accordi di cui al presente comma possono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

10. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le società di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell’esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del buono pasto per l’intero valore facciale.

11. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell’imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati.

 

Art. 286

Servizi di pulizia

1. Le stazioni appaltanti, per la determinazione dell’offerta più vantaggiosa, al fine dell’affidamento degli appalti di servizi di pulizia di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell’allegato II A del codice, prendono in considerazione i seguenti elementi:

a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico);

b) prezzo.

2. Le stazioni appaltanti, relativamente all’elemento di cui al comma 1, lettera a), indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specificato servizio, tenendo conto di uno o più elementi seguenti: sistema organizzativo di fornitura del servizio; metodologie tecnico-operative; sicurezza e tipo di macchine; strumenti e attrezzature utilizzate.

3. Per l’elemento di cui al comma 1, lettera b), deve essere previsto che l’offerta ne specifichi la composizione con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti. Si applicano gli articoli 86 e 87 del codice. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione che vengono presi in considerazione per la valutazione dell’offerta, con i seguenti fattori ponderali, che possono variare nei seguenti limiti minimi e massimi: elemento a): 40-60; elemento b): 40-60. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l’insieme degli elementi è pari a cento.

4. L’attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell’offerta avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell’offerta (progetto tecnico). Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.

5. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che la stazione appaltante ha indicato nel bando di gara per ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all’offerta (progetto tecnico).

6. Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all’elemento di cui al comma 1, lettera b) (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la seguente formula: Ci = (Pb – Pi)/(Pb – Pm) dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo Pb = prezzo a base di gara Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti ovvero la formula riferita all’elemento prezzo di cui all’allegato P, punto II), lettera b), contenente il riferimento al valore soglia.

7. Gli osservatori territoriali sul mercato del lavoro, sulla base dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente articolo, trasmettono all’Osservatorio nazionale sul mercato del lavoro, ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una relazione illustrativa in merito all’utilizzazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella quale sono evidenziate anche le eventuali anomalie.

 

CAPO III – Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche

 

Art. 287

Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione

1. Ai sensi dell’articolo 59, comma 7, del codice, in caso di applicazione del criterio della rotazione, ai fini della determinazione dell’ordine di priorità per la scelta dell’operatore economico cui affidare il singolo appalto, la stazione appaltante tiene conto delle risultanze della procedura di gara sulla base dei criteri di valutazione delle offerte in sede di gara e tiene conto, altresì, dei contenuti delle singole offerte in relazione alle proprie specifiche esigenze.

2. Fatta salva la facoltà di ciascuna stazione appaltante di istituire un sistema dinamico di acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del codice, il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione nonché curando l’esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, ivi comprese tutte le attività necessarie per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione e per l’ammissione allo stesso.

 

Art. 288

Asta elettronica

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 85, comma 3, del codice, la stazione appaltante ed i concorrenti che hanno presentato offerte ammissibili si dotano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la partecipazione all’asta elettronica anche secondo le indicazioni e le informazioni contenute nel bando o nell’invito a presentare nuovi prezzi o nuovi valori, ai sensi dell’articolo 85, comma 6, del codice.

2. La durata dell’asta, preventivamente fissata nell’invito, non può essere inferiore ad un’ora.

 

Art. 289

Sistema informatico di negoziazione

1. L’asta elettronica è svolta attraverso un sistema informatico di negoziazione costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte e la classificazione delle stesse secondo metodologie e criteri predefiniti, realizzato in conformità dell’articolo 77 del codice e con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiuto nell’ambito delle procedure.

2. Le stazioni appaltanti possono avvalersi, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal codice, di un apposito soggetto per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione.

3. Il sistema informatico consente al gestore ed alle stazioni appaltanti di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando altresì i malfunzionamenti delle procedure e evidenziando le offerte di importo pari o superiore alla soglia di anomalia. Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dall’articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il tempo del sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

 

Art. 290

Gestore del sistema informatico

1. Il gestore del sistema informatico è incaricato dalla stazione appaltante dei servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, assumendone la relativa responsabilità e, nel caso di soggetto esterno alla stazione appaltante, fornendo idonea garanzia ai sensi dell’articolo 113 del codice anche per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il gestore del sistema informatico assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta della stazione appaltante, cura gli adempimenti, di competenza della stessa, in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

 

Art. 291

Modalità e partecipazione all’asta elettronica

1. Dopo che la stazione ha valutato l’ammissibilità delle offerte, ai sensi dell’articolo 85, comma 7, del codice, ed effettuato il controllo di cui all’articolo 48, comma 1, del codice, provvede:

a) alla registrazione del responsabile del procedimento della stazione appaltante ovvero del soggetto che presiede alla gara e all’attribuzione allo stesso di un codice identificativo attraverso l’attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all’interno del sistema informatico;

b) alla registrazione di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili ed all’attribuzione agli stessi di un codice identificativo attraverso l’attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali richiesti per operare all’interno del sistema informatico;

c) ad invitare i concorrenti ammessi a visualizzare le informazioni necessarie al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato;

d) ad invitare simultaneamente per via elettronica i concorrenti ammessi a presentare nuovi prezzi o nuovi valori, rispetto all’offerta dagli stessi presentata precedentemente, in ordine agli elementi e secondo le modalità e condizioni indicati nel bando o nel capitolato;

e) a fornire supporto ai concorrenti durante l’asta elettronica.

2. La stazione appaltante, già nella fase indicata all’articolo 85, comma 7, del codice, antecedente all’asta elettronica, può provvedere al recepimento per via elettronica delle offerte preliminari e alle attività di cui al comma 1, lettera a).

3. I concorrenti invitati si collegano in rete tramite i propri user ID e password identificative, alla data e ora indicate nell’invito. Ciascun candidato visualizza la propria classificazione durante l’asta e, se previsto negli atti di gara, anche il valore delle offerte degli altri partecipanti. I concorrenti non visualizzano la ragione sociale degli altri concorrenti ma unicamente la propria posizione in classifica e qualora previsto il valore delle offerte.

 

Art. 292

Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell’asta

1. Alla data e all’ora preventivamente fissate nell’invito, i concorrenti presentano per via elettronica le offerte migliorative con i nuovi prezzi o i nuovi valori in ordine agli elementi e secondo le modalità e condizioni indicate nel bando o nel capitolato.

2. L’invito all’asta indica oltre alla durata massima dell’asta elettronica, il “tempo base” ovvero quel periodo di tempo a partire dal recepimento dell’ultima offerta migliorativa, entro il quale, se non sono effettuate ulteriori offerte migliorative da parte di almeno uno dei partecipanti all’asta, la stessa si ritiene conclusa prima del raggiungimento della durata massima stabilita.

3. Nel caso vengano effettuate delle offerte migliorative entro il tempo base, l’asta continua fino a cinque minuti prima della fine del tempo stabilito dall’invito per la durata massima dell’asta. Raggiunto questo termine, i concorrenti sono avvisati dal sistema della possibilità di effettuare, da quel momento ed entro la durata massima dell’asta, soltanto un eventuale ultimo rilancio.

4. Durante la fase dell’ultimo rilancio, i concorrenti non sono in grado di visualizzare la propria posizione in classifica e le offerte degli altri operatori economici. Tali informazioni sono visualizzate al termine dell’asta.

5. Nel caso di gara suddivisa in più lotti, ovvero nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, qualora le caratteristiche della gara lo richiedano anche in ragione della presenza di un rilevante numero di parametri di offerta e di una conseguente maggiore complessità nella formulazione dell’offerta, la stazione appaltante può prevedere nel bando, in luogo di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, che la seduta dell’asta elettronica si svolga secondo intervalli temporali successivi in ciascuno dei quali può essere presentata una sola offerta. La durata ed il numero massimo degli intervalli temporali sono definiti secondo le modalità previamente fissate nell’invito.

6. Le stazioni appaltanti possono prevedere, in considerazione delle caratteristiche della procedura di gara, delle variazioni secondo intervalli minimi e massimi per i nuovi prezzi o per i nuovi valori da presentare con le offerte migliorative.

 

Art. 293

Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione

1. Conclusa l’asta, la stazione appaltante, dopo aver effettuato la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 86, 87 e 88, del codice, secondo quanto previsto dall’articolo 284, procede all’aggiudicazione provvisoria, tenuto conto delle risultanze della fase di gara antecedente all’asta elettronica nonché dei verbali prodotti in automatico dal sistema informatico; successivamente la stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice. La stazione appaltante ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, per il calcolo di cui all’articolo 86, comma 1, del codice prende in considerazione l’ultimo rilancio presentato dai concorrenti ammessi o la prima offerta ammessa qualora il concorrente non abbia formulato una nuova offerta.

 

Art. 294

Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 13 e 77 del codice, l’esercizio del diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

 

Art. 295

Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

1. Ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, le stazioni appaltanti possono ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, nel rispetto dell’articolo 77 del codice e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure.

2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di una procedura interamente gestita con si-stemi telematici avvenga con la presentazione di un’unica offerta ovvero attraverso un’asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 85 del codice e all’articolo 288, all’articolo 291, comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, e all’articolo 292, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del presente regolamento.

3. Alle procedure interamente gestite con sistemi tele-matici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.

4. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsto dall’articolo 48, comma 1, del codice, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare il sorteggio di cui al predetto articolo 48, comma 1, del codice di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell’elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.

5. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l’attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all’interno del sistema.

6. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.

7. Successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, si esaminano dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all’esito delle detta attività, l’eventuale offerta tecnica e successivamente l’offerta economica.

8. Al termine delle attività di esame e valutazione delle offerte, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.

9. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

 

Art. 296

Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

1. Il bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici, oltre agli elementi indicati nel codice, contiene:

a) l’indicazione che la procedura di gara viene svolta in ogni sua fase fino all’aggiudicazione attraverso mezzi telematici;

b) l’indicazione degli atti di gara in cui è descritto il sistema telematico di gestione della gara e di negoziazione che sarà utilizzato;

c) la descrizione delle condizioni e delle modalità di presentazione delle offerte ivi compresa l’indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la partecipazione alla procedura di gara; per la produzione di documenti non disponibili in formato elettronico si applica l’articolo 77, comma 6, lettera d), del codice;

d) la descrizione delle condizioni e delle modalità relative alla valutazione ed alla classificazione delle offerte;

e) l’indirizzo di posta elettronica dell’amministrazione;

f) l’indicazione della possibilità di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico;

g) l’indicazione dei mezzi di comunicazione alternativi al sistema telematico o alla posta certificata, da utilizzare per eventuali comunicazioni da inviare nel corso della procedura nei casi di indisponibilità oggettiva e momentanea degli stessi o delle modalità per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità prolungata del sistema telematico;

h) i parametri e le formule utilizzati dal sistema per produrre la graduatoria delle offerte con particolare riguardo, nel caso di procedimento con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle metodologie ed agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione.

2. Al bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici si applica l’articolo 70, commi 8 e 9, del codice.

 

TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA’ DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

 

CAPO I – Esecuzione del contratto

 

Sezione I – Disposizioni Generali

 

Art. 297

Norme applicabili all’esecuzione di servizi e forniture

Si applicano gli articoli da 135 a 140 del codice. I riferimenti ivi contenuti al direttore dei lavori, ai lavori, alle opere, si intendono sostituiti dal riferimento al direttore dell’esecuzione, nonché ai servizi o alle forniture.

 

Art. 298

Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori

1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all’entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Si applica l’articolo 145, commi 3 e 9.

2. Il direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.

4. Ai contratti disciplinati dalla presente parte IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 127, 128, 165, 166, nonché 170, commi 3, primo e secondo periodo, 4, ad esclusione del richiamo, ivi contenuto, all’articolo 118, comma 5, del codice, e 7.

 

Sezione II – Direttore dell’esecuzione

 

Art. 299

Gestione dell’esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell’articolo 119 del codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’articolo 300 del presente regolamento.

 

Art. 300

Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il direttore dell’esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.

2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso:

a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

3. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 2, lettera b), la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione cui affida per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell’esecuzione.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la stazione appaltante può affidare l’incarico di direttore dell’esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l’affidamento dei servizi.

 

Art. 301

Compiti del direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il direttore dell’esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.

2. Il direttore dell’esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

3. A tale fine, il direttore dell’esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

 

Sezione III – Esecuzione del contratto e contabilità

 

Art. 302

Giorno e termine per l’avvio dell’esecuzione del contratto

1. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione.

2. Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, l’esecuzione anticipata della prestazione dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;

b) in casi di comprovata urgenza.

3. Il responsabile del procedimento autorizza, ai sensi del comma 2, l’esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l’esecuzione anticipata.

4. Nei casi di cui al comma 2, nell’ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per il rimborso delle relative spese.

5. Qualora l’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall’articolo 305. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto, l’esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall’articolo 305.

6. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 5, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

7. Si applica l’articolo 153, comma 2.

 

Art. 303

Avvio dell’esecuzione del contratto

1. L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Il capitolato speciale o altro documento contrattuale può prevedere che il direttore della esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutore ai sensi dell’articolo 304.

 

Art. 304

Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto

1. Nel caso in cui venga redatto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto questo contiene, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi:

a) l’indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l’esecutore svolge l’attività;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell’esecutore dalla stazione appaltante per l’esecuzione dell’attività;

c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dell’attività.

2. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore; copia conforme può essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda.

3. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione del contratto, l’inizio dell’attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.

4. Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

 

Art. 305

Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardato avvio dell’esecuzione del contratto

1. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nell’avvio dell’esecuzione attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 302, commi 5 e 6, l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

2. Ove l’istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull’importo contrattuale dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di avvio dell’esecuzione del contratto.

3. Oltre alle somme espressamente previste nel comma 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore.

 

Art. 306

Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza

1. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, ove le cauzioni siano costituite a favore delle stesse, lo svincolo progressivo e proporzionale della cauzione di cui all’articolo 113 del codice, avviene sulla base del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 322 che le stazioni appaltanti, che acquistano beni o servizi attraverso la centrale di committenza, sono tenute ad inviare alla centrale stessa.

 

Art. 307

Contabilità e pagamenti

1. La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento della singola stazione appaltante. Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali.

2. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E’ facoltà dell’esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di committenza, la contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento della singola stazione appaltante e nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nel contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di committenza e l’esecutore della prestazione.

4. Si applica l’articolo 140, commi da 1 a 3, intendendosi i riferimenti ai lavori, ivi contenuti, riferiti alle prestazioni di servizi e forniture.

 

Art. 308

Sospensione dell’esecuzione del contratto

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.

2. E’ ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione ai sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall’articolo 311, comma 2, lettera c), qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Si applicano gli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160, in quanto compatibili.

4. Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione è firmato dall’esecutore. Nel caso in cui il direttore dell’esecuzione del contratto non coincida con il responsabile del procedimento, il verbale è inviato a quest’ultimo entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

5. I verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell’esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

 

Art. 309

Certificato di ultimazione delle prestazioni

1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall’articolo 304, comma 2.

 

CAPO II – Modifiche in corso di esecuzione del contratto

 

Art. 310

Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.

 

Art. 311

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

1. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

3. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

5. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

6. In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

 

TITOLO IV – VERIFICA DI CONFORMITA’

 

Art. 312

Oggetto delle attività di verifica di conformità

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo.

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.

4. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 322, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentano l’effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

5. Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza possono svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.

 

Art. 313

Termini delle attività di verifica di conformità

1. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.

2. E’ obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione:

a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;

b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

3. In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra circostanza resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

 

Art. 314

Incarico di verifica della conformità

1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto.

2. Ove il responsabile del procedimento accerti che le prestazioni rientrino tra quelle di cui all’articolo 300, comma 2, lettera b), la stazione appaltante attribuisce l’incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori della prestazione oggetto della verifica di conformità;

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell’esecuzione delle forniture o dei servizi da verificare;

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da verificare;

e) a soggetti che hanno espletato le attività di verifica di cui all’articolo 280, comma 2.

4. Il soggetto che è stato incaricato di una verifica di conformità in corso di esecuzione da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di una nuova verifica di conformità se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni della precedente verifica. Per le verifiche di conformità non in corso di esecuzione il divieto è stabilito in sei mesi. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.

5. Qualora la verifica di conformità sia affidata ad una commissione, si applica l’articolo 220.

6. Ai fini del compenso spettante al soggetto esterno incaricato della verifica di conformità possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe della categoria dell’ordine professionale di appartenenza. In caso di commissione di collaudo in cui, in relazione alla particolarità della prestazione, siano presenti soggetti appartenenti a ordini professionali differenti, la tariffa di riferimento del compenso è calcolata con riferimento alla tariffa della categoria dell’ordine professionale di appartenenza corrispondente alla prestazione prevalente del contratto.

 

Art. 315

Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità

1. Il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità:

a) copia degli atti di gara;

b) copia del contratto;

c) documenti contabili;

d) risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 307, comma 2;

e) certificati delle eventuali prove effettuate.

2. E’ facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dell’esecuzione altra documentazione ritenuta necessaria per l’espletamento dell’incarico.

 

Art. 316

Estensione della verifica di conformità

1. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nell’ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto.

2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’esecutore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

 

Art. 317

Verifica di conformità in corso di esecuzione

1. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.

2. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull’andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell’esecuzione.

 

Art. 318

Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell’esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione. Il direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.

2. Il direttore dell’esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.

 

Art. 319

Processo verbale

1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

 

Art. 320

Oneri dell’esecutore nelle operazioni di verifica di conformità

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

2. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.

 

Art. 321

Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità

1. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell’esecuzione.

2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

 

Art. 322

Certificato di verifica di conformità

1. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità.

2. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

 

Art. 323

Contestazioni formulate dall’esecutore sul certificato di verifica di conformità

1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

2. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di verifica di conformità.

 

Art. 324

Provvedimenti successivi alla verifica di conformità

1. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

 

Art. 325

Attestazione di regolare esecuzione

1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

2. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

3. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi dell’articolo 324.

 

TITOLO V – ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA

 

CAPO I – Acquisizioni sotto soglia

 

Art. 326

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia

1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia ai sensi dell’articolo 124 del codice.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell’articolo 124 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice stesso e della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.

 

Art. 327

Requisiti

1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice.

2. (comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti)

 

Art. 328

Mercato elettronico

1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del codice.

2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.

3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all’articolo 124, comma 5, del codice e indicano l’indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l’altro:

a) le categorie merceologi che per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;

b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;

c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l’indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;

d) la durata dell’abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;

e) l’indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi e l’invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.

4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.

Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all’articolo 70, comma 1, del codice.

5. Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell’esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all’articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l’esito della procedura.

6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell’articolo 77, commi 5 e 6, del codice.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.

 

CAPO II – Acquisizione di servizi e forniture in economia

 

Art. 329

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia

1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della stazione appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell’articolo 125 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.

 

Art. 330

Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia

1. Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 125, comma 10, del codice.

 

Art. 331

Pubblicità e comunicazioni

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall’articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’articolo 334 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

 

Art. 332

Affidamenti in economia

1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici.

2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.

3. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.

4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l’utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.

5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.

 

Art. 333

Svolgimento della procedura di amministrazione diretta

1. Per l’affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell’articolo 125, comma 3, del codice.

 

Art. 334

Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario

1. Per l’affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d’invito riporta:

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell’IVA;

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

e)  l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;

i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;

l) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

m)  l’indicazione dei termini di pagamento;

n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

 

Art. 335

Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici

1. Ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all’articolo 328.

 

Art. 336

Congruità dei prezzi

1. L’accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

2. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 5, del codice, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

 

Art. 337

Termini di pagamento

1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui all’articolo 334, comma 2, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell’esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

 

Art. 338

Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

PARTE V – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

 

TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA

 

CAPO I – Disciplina regolamentare applicabile

 

Art. 339

Norme applicabili

1. Ai contratti disciplinati dalla parte III, titolo I, del codice si applicano, in quanto compatibili con le previsioni dello stesso codice e dei relativi allegati che si riferiscono ai settori speciali, ferme restando le esclusioni e le precisazioni di cui all’articolo 206, comma 1, del codice, le disposizioni del presente regolamento, contenute:

a) nell’articolo 1 (ambito di applicazione);

b) nell’articolo 2 (disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), limitatamente alle norme applicabili ai settori speciali in conformità alla parte II, titolo III, capo IV, del codice;

c) nell’articolo 3 (definizioni), limitatamente alle definizioni rilevanti in ordine a disposizioni del presente regolamento dichiarate applicabili ai settori speciali;

d) nell’articolo 4 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore);

e) nell’articolo 5 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore);

f) nell’articolo 6 (documento unico di regolarità contributiva);

g) nell’articolo 7 (sito informatico presso l’Osservatorio);

h) nell’articolo 8 (casellario informatico), limitatamente alle norme in esso contenute che si riferiscono anche agli enti aggiudicatori;

i) nell’articolo 39 (piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera);

l) nella parte II, titolo III, capo I(disposizioni generali), capo II (autorizzazione degli organismi di attestazione), capo III (requisiti per la qualificazione), con esclusione dell’articolo 91 (decadenza dell’attestazione di qualificazione) nel rispetto dei presupposti di cui all’articolo 230 del codice, fermo quanto previsto dall’articolo 340 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento;

m) nella parte II, titolo III, capo IV(soggetti abilitati ad assumere lavori), con esclusione degli articoli 95(requisiti del concessionario), 96(requisiti del proponente e attività di asseverazione);

n) nella parte II, titolo V, capo I (appalti e concessioni), sezione prima (disposizioni generali) e sezione seconda (appalto di lavori), con esclusione degli articoli 105(lavori di manutenzione), 106(disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici), 111(esecuzione dei lavori congiunta all’acquisizione dei beni immobili), 112(valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta);

o) nella parte II, titolo V, capo II(criteri di selezione delle offerte), con esclusione degli articoli 121, comma 1 (offerte anomale), nel caso in cui gli enti aggiudicatori, ai sensi dell’articolo 206, comma 1, del codice utilizzino un diverso criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse rispetto a quello di cui all’articolo 86, comma 1, del codice, indicandolo nell’avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare offerte, e 122, comma 1 (accordi quadro e aste elettroniche);

p) nell’articolo 151 (sicurezza nei cantieri);

q) nell’articolo 170 (subappalto e cottimo);

r) nella parte IV, titolo II, capo I(requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione), capo II (criteri di selezione delle offerte), capo III (procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche), con esclusione degli articoli 278(finanza di progetto nei servizi), 280(garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell’ambito dei concorsi di progettazione), 287(accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione), 279, commi 1 e 2 (progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture);

s) nella parte VII(disposizioni transitorie e abrogazioni).

2. Gli enti aggiudicatoli hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle elencate al comma 1, con apposita previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell’avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare offerta.

3. Gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici individuano nel bando i requisiti progettuali ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del codice, unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 206 del codice e fatta salva l’applicazione dell’articolo 340 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento.

4. Relativamente agli appalti di forniture, gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di prevedere nell’avviso di gara o nell’invito a presentare offerta che non sono ammesse offerte in cui la parte dei prodotti originari di Paesi terzi di cui all’articolo 234, comma 1, del codice supera il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.

 

CAPO II – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

 

Art. 340

Requisiti di qualificazione

1. I requisiti di qualificazione di cui agli articoli 232, commi 1, 3 e 4 e 233, comma 1, del codice sono stabiliti dagli enti aggiudicatori in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell’arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attività rientranti nei settori di cui agli articoli da 208 a 213 del codice.

2. Gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore estensione temporale del periodo, rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità richiesti, fissato dagli articoli 41 e 42 del codice.

3. A titolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono riguardare:

a) la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera l’ente aggiudicatore;

b) la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore in cui opera l’ente aggiudicatore e per un importo complessivo minimo definito da quest’ultimo;

c) la disponibilità di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l’ente aggiudicatore;

d) idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l’ente aggiudicatore;

e) requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità.

4. In ogni caso, i requisiti e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione, sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, comunque in modo da escludere ingiustificate o abusive limitazioni della concorrenza.

 

TITOLO II – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

 

Art. 341

Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano, per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 215 del codice, le disposizioni di cui all’articolo 339 e le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capo III (lavori in economia) e nella parte IV, titolo V (acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia) del presente regolamento.

 

TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

 

Art. 342

Organi del procedimento e programmazione nei settori speciali

1. Agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici si applicano, nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 9, del codice, le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo I (organi del procedimento), negli articoli 272 (il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture), 273 (funzioni e compiti del responsabile del procedimento), 274 (il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza) e quelle concernenti gli organi del procedimento.

2. Agli enti aggiudicatori non si applicano le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo II (programmazione dei lavori) e nell’articolo 271 (programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi).

 

PARTE VI – CONTRATTI ESEGUITI ALL’ESTERO

 

TITOLO I – Contratti nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49

 

Art. 343

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione tra l’Italia e i Paesi in via di sviluppo

1.  Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti di cui al codice eseguiti nell’ambito di applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nel codice e nel presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo XI , e del titolo II della presente parte.

 

Art. 344

Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione

1. La programmazione dei lavori, servizi e forniture in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i quali il Ministero degli affari esteri svolge, direttamente o per il tramite delle ambasciate, il compito di stazione appaltante, è articolata secondo il disposto dell’articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i Paesi beneficiari possono essere inserite nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.

2. Qualora l’accordo di attuazione di una specifica iniziativa di cooperazione stipulato tra l’Italia ed il Paese beneficiario preveda che il Paese beneficiario svolga il compito di stazione appaltante, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi o forniture possono seguire la normativa locale o quella adottata nel Paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi internazionali di cui l’Italia è membro. In tal caso lo stesso accordo definisce le modalità dei controlli e delle autorizzazioni da parte dell’autorità italiana, per garantire il rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del codice e l’osservanza del divieto di utilizzo, direttamente e indirettamente, del lavoro minorile.

 

Art. 345

Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione

1. L’elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi può essere affidata anche a soggetti dei Paesi beneficiari con adeguata e documentata competenza professionale che abbiano stipulato idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale. Qualora previsto dall’accordo di attuazione, la progettazione dello specifico intervento di cooperazione è soggetta alla previa approvazione da parte dei competenti organi del Paese destinatario dell’intervento, alla cui normativa i progetti stessi devono conformarsi. La progettazione deve altresì conformarsi ai principi generali desumibili dalle norme italiane vigenti in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Per interventi per i quali siano disponibili studi preliminari di fattibilità, qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla loro semplicità tecnica o ripetitività, potrà essere redatto immediatamente il progetto esecutivo.

2. La stima e l’analisi dei prezzi sono formulate con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è eseguito l’intervento.

3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello del Paese beneficiario l’analisi dei prezzi va riferita al mercato nel quale dette componenti sono disponibili.

 

Art. 346

Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione

1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento che assicura, costantemente e direttamente, lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento. Per i lavori ed i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il responsabile del procedimento può essere coadiuvato da un tecnico di supporto anche locale.

2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.

3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei Paesi in via di sviluppo fino ad un valore di 750.000 euro possono essere realizzati tramite organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione, avvalendosi di personale di adeguata professionalità e di materiali locali. La stazione appaltante prevede e quota tali lavori nel progetto e nel bando di gara relativi all’intervento di cooperazione.

 

Art. 347

Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione

1. Gli accordi di attuazione stipulati con i Paesi beneficiari per gli specifici interventi possono prevedere che alle procedure di affidamento dei contratti pubblici possano partecipare soggetti dei Paesi esteri che abbiano i requisiti per la qualificazione, economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti per gli operatori economici italiani, certificati secondo le normative vigenti in detti Paesi.

2. Gli accordi di attuazione possono altresì prevedere che, per i contratti pubblici appaltati nei Paesi beneficiari, siano seguite le procedure di aggiudicazione adottate nel Paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi internazionali di cui l’Italia è membro.

3. Nelle commissioni di aggiudicazione di contratti per i quali l’amministrazione italiana opera come stazione appaltante possono essere nominati, come membri, tecnici italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata e documentata competenza professionale.

 

Art. 348

Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione

1. Il direttore dei lavori, se non presente costantemente sul sito della realizzazione, nomina obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto l’andamento dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l’attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.

2. Il direttore del lavori può curare l’accettazione dei materiali e la registrazione dell’andamento dei lavori in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure degli ispettori di cantiere presenti in loco, fermo restando la sua responsabilità per quanto riguarda la rispondenza dell’opera al progetto, dell’osservanza delle disposizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

 

Art. 349

Collaudo e verifica di conformità di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione

1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nella parte II, titolo X, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Nelle commissioni di collaudo può essere nominato come membro un tecnico designato dal Paese beneficiario.

2. Per i lavori, il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformità alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nel Paese beneficiario.

3. La verifica di conformità di servizi e di forniture è espletata secondo le norme dettate dalla parte IV, titolo IV, in quanto applicabili. Nelle commissioni di collaudo può essere nominato un membro designato dal Paese beneficiario, fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa.

 

Art. 350

Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione

1. Per lavori disciplinati dal presente titolo, l’adeguamento del prezzo contrattuale consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta aumentato o diminuito di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del Paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, rilevate, con le modalità di cui al comma 4, tra il 31 dicembre dell’anno di presentazione dell’offerta ed il 31 dicembre dell’anno precedente la data di richiesta di verifica di una delle due parti contraenti, incidano in senso negativo o positivo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto. Oltre tale limite l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e null’altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.

2. L’incremento o il decremento per la quota parte eccedente il dieci per cento si applicano, una sola volta, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

3. L’adeguamento del prezzo contrattuale non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo è imputabile all’esecutore.

4. L’incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel Paese beneficiario. Qualora nel Paese beneficiario siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.

5. Ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 133, commi I-bis e da 3 a 8, del codice.

6. Per l’adeguamento dei prezzi in relazione a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica, si applica l’articolo 115 del codice.

 

TITOLO II – Lavori su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri

 

Art. 351

Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai lavori eseguiti su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla legge 3 febbraio 1979, n. 34 e dal decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307.

2. Per quanto non disposto dal presente titolo si applicano le disposizioni contenute nel codice e nel presente regolamento ad esclusione della parte II, titolo XI, e del titolo I della presente parte.

 

Art. 352

Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, devono conformarsi alla normativa ambientale, se di pari o maggiore livello di tutela, urbanistica e di sicurezza del Paese ove è situata la sede estera interessata dai lavori, secondo le modalità stabilite al comma 4. Il responsabile del procedimento, qualora vi siano particolari ragioni di urgenza, ovvero in relazione alla semplicità tecnica, alla ripetitività degli interventi, alla disponibilità di studi preliminari di fattibilità, può disporre che sia redatto immediatamente il progetto esecutivo.

2. La stima e l’analisi dei prezzi sono formulate, con riguardo ai prezzi correnti dello Stato sul cui territorio è eseguito l’intervento.

3. Quando le componenti del progetto devono essere reperite su un mercato diverso da quello della sede estera interessata dai lavori, l’analisi dei prezzi va riferita ai mercati nei quali dette componenti sono disponibili.

4. Il responsabile del procedimento in sede di documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15 stabilisce l’ambito normativo di riferimento dell’intervento, specificando altresì le eventuali cause di interferenza tra la normativa tecnica italiana e quella in vigore presso il Paese della sede estera interessata dai lavori.

5. Qualora nell’affidamento dei lavori e dei relativi servizi di cui all’articolo 252 si utilizzino per la scelta del contraente procedure locali diverse rispetto alle procedure previste dalla normativa italiana, il documento preliminare alla progettazione, redatto anche mediante il supporto esterno ai sensi dell’articolo 90, comma 6, del codice, è integrato dal provvedimento di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, adottato dal titolare dell’ufficio.

6. Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, inerente al parere consultivo della commissione per gli immobili adibiti ad uso dell’amministrazione degli affari esteri di cui il responsabile del procedimento dovrà tenere conto nelle procedure di cui al comma 7.

7. Il responsabile del procedimento propone in sede di esame dei progetti preliminari e definitivi il ricorso a procedure analoghe alla conferenza dei servizi, anche direttamente presso la sede estera interessata dai lavori. I costi connessi alla organizzazione e partecipazione ai lavori della conferenza sono inclusi nel quadro economico dell’intervento di cui all’articolo 16.

8. Il progettista dei lavori disciplinati dal presente titolo dichiara, al momento della consegna degli elaborati alla stazione appaltante, il rispetto, nelle scelte progettuali effettuate, delle normative adottate.

 

Art. 353

Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del codice, che assicura costantemente, direttamente, o anche a mezzo di un tecnico di supporto, la presenza presso la sede estera interessata dai lavori e che:

a) redige il documento preliminare alla progettazione;

b) controlla i livelli prestazionali di qualità e di prezzo;

c) segnala all’amministrazione inadempimenti, ritardi ed altre anomalie riscontrate nella realizzazione dell’intervento; la segnalazione avviene per il tramite del Capo missione qualora il responsabile del procedimento sia in servizio presso la sede estera;

d) assume i provvedimenti di urgenza, salva ratifica dell’amministrazione centrale;

e) ratifica i provvedimenti di somma urgenza eventualmente assunti dal direttore dei lavori e promuove l’adozione della relativa variante di progetto;

f) propone il riconoscimento delle variazioni di prezzo con i criteri di cui all’articolo 356;

g) autorizza il subappalto con i criteri di cui all’articolo 118 del codice, in quanto applicabili;

h) esercita, compatibilmente con la presente disposizione, le altre funzioni previste dal presente regolamento per il responsabile del procedimento.

2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi.

3. Per le gare d’appalto di lavori, al di fuori del territorio dell’Unione europea, il responsabile del procedimento può prevedere la partecipazione oltre che dei soggetti qualificati ai sensi della parte II, titolo III, anche dagli operatori economici locali previa acquisizione di motivato parere, per ogni singolo concorrente, sulla struttura organizzativa, solidità economica, dotazione tecnica ed affidabilità esecutiva da parte del tecnico di fiducia del consolato competente presso la sede estera interessata dai lavori, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

4. Per le opere di cui all’articolo 17, comma 2, del codice, segnalate dalla sede estera e confermate dall’Organo centrale per la sicurezza presso il Ministero degli affari esteri, per l’esecuzione di lavori, anche in variante, il responsabile del procedimento può disporre interventi di affidamento diretto ad operatori economici abilitati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del codice di lavori nel limite di euro 200.000, previa autorizzazione dell’amministrazione centrale.

5. Nel caso ricorrano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in uso presso i Paesi esteri ove ricorre l’intervento, successive alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento promuove la predisposizione di apposita variante ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del codice. L’approvazione di tale tipologia di variante è demandata ai competenti organi del Ministero degli affari esteri su parere del responsabile del procedimento.

 

Art. 354

Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

1. Il direttore dei lavori nomina obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto l’andamento globale dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l’attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.

2. Nel caso di lavori al di fuori del territorio dell’Unione europea, il direttore del lavori può curare l’accettazione dei materiali e la registrazione dell’andamento dei lavori in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure degli assistenti di cantiere presenti in loco, fatta eccezione per le operazioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

 

Art. 355

Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformità alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nello Stato estero interessato dai lavori.

 

Art. 356

Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

1. Per i lavori disciplinati dal presente titolo, al di fuori del territorio dell’Unione europea, il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi presso la sede estera interessata dai lavori, congiuntamente alle variazioni di cambio, incidano in senso negativo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto. Oltre tali limiti, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e null’altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.

2. L’incremento per la quota parte eccedente il dieci per cento si applica all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

3. Il prezzo chiuso non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo è imputabile all’esecutore.

4. L’incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti presso la sede estera interessata dai lavori. Qualora nello Stato di attuazione dell’intervento siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 133, commi 1-bis e da 3 a 8, del codice si applicano unicamente ai lavori nel territorio dell’Unione europea con le modalità di rilevamento di cui al comma 4 del presente articolo. Per tali lavori non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

 

PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

 

Art. 357

Norme transitorie

1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento.

2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione), non si applicano alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità delle disposizioni della parte II, titolo II, capo I(progettazione).

3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II(verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo VI, capo I (garanzie), titolo VII (il contratto), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. (7)(8)

6. Le disposizioni della parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all’esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti, già stipulati o e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell’avviso di gara ovvero nella lettera d’invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio del 2000, n. 34.

7. Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale), con esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 247, non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Le disposizioni di cui all’articolo 247 riguardanti la verifica dei progetti dei beni del patrimonio culturale non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

8. In relazione alla parte II, titolo XI, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui al comma 3 dell’articolo 201 del codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.

9. Le disposizioni della parte III(contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari) non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette procedure continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

10. Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) e parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

11. Le disposizioni della parte VI (contratti eseguiti all’estero), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai contratti di cui alla parte VI, titolo I, del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validita’ fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validita’ a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, nonche’ le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.

12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all’allegato A annesso al presente regolamento.

12-ter. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui e’ richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui e’ richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5.

13. Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. (eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).

14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. (7)

14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma e’ effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1.

15. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l’allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell’avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell’allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell’allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell’allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’ allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’ articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. (7)

16. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. (eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti). (7)

17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (eliminate alcune categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti). (7)

18. In relazione all’articolo 47, comma 2, la verifica relativa ai lavori di cui alla lettera a), può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 46, comma 2; in relazione all’articolo 47, comma 3, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno.

19. In relazione all’articolo 50, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il requisito di cui al comma 1, lettera a), può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui al comma 1, lettera b), può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare.

Nota. Comma così modificato dall’ art. 12, comma 11, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.

19-bis. In relazione all’articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
(Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto con l’art. 33-bis, comma 1,l’introduzione del comma 19-bis)

20. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 64, comma 2, le SOA si adeguano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione all’Autorità. In caso di inadempienza l’Autorità dispone la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 68.

21. In relazione all’articolo 66, comma 1, le SOA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano la propria composizione azionaria al divieto di partecipazione per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ff), dandone comunicazione all’Autorità.

21-bis. In relazione all’articolo 77, comma 6, fino al 31 dicembre 2012*, le percentuali ivi indicate, pari al venticinque per cento, sono aumentate al cinquanta per cento.
(Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, nel modificare l’art. 1, comma 3, lettera d), del D.L. 6 giugno 2012, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 119, ha disposto (con l’art. 33-quinquies, comma 1) che il termine di cui al comma 21-bis, del presente articolo, e’ prorogato al 31 dicembre 2013.).

22. Le disposizioni di cui all’articolo 79, comma 17 e all’ articolo 107, comma 2, si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. (seguiva un periodo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) In relazione all’ articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’ articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre1999, n. 554 . (7)

23. In relazione all’articolo 87, in deroga a quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa.

24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e 104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione SOA e la qualificazione a contraente generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (7)

25. In relazione all’articolo 89, entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione. (7)

26. Le disposizioni di cui all’articolo 97, comma 5, non si applicano alle domande di rilascio, rinnovo e cambio classifica dell’attestazione di qualificazione a contraente generale presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

27. In relazione all’articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2014 i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice.

Nota. Il termine è stato modificato dall’art. 4, comma 6, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

28. In relazione agli articoli 100, commi 2 e 3, 101, comma 2, e 102, comma 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di progetto ed ai responsabili di cantiere delle imprese che, alla data di entrata in vigore del regolamento, risultano in possesso dell’attestazione di qualificazione a contraente generale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 98, comma 4.

29. In relazione all’articolo 248, comma 5, con riferimento ai lavori di cui alle categorie OS 2-A e OS 2-B, per la qualificazione in classifiche inferiori alla III, fino all’emanazione dei decreti di cui all’articolo 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 182 del medesimo decreto, la direzione tecnica può essere affidata anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall’autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.

30. In relazione all’articolo 274, comma 1, secondo periodo, sino alla sottoscrizione dei protocolli di intesa, il responsabile del procedimento della stazione appaltante fornisce al responsabile del procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV.

AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 6 giugno 2012, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 119, ha disposto:
– (con l’art. 1, comma 1) che “I termini previsti dall’articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni”;
– (con l’art. 1, comma 2) che “I termini previsti dall’articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno”;
– (con l’art. 1, comma 3-bis) che “Resta ferma la validita’ dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, gia’ riemessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto:(con l’art. 21, comma 1) che “Il termine previsto dall’articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, già prorogato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.”

Art. 358

Disposizioni abrogate

1. Ai sensi dell’articolo 256, comma 4, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto disposto dall’ articolo 357, sono abrogati:

a) gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 21 di-cembre 1999, n. 554;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 25 gen-naio 2000, n. 34;

e) gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

g) il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

h) il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale;

i) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».

 

Art. 359

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell’articolo 253, comma 2, del codice, il presente regolamento, ad esclusione degli articoli 73 e 74, entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Ai sensi dell’articolo 253, comma 2, ultimo periodo, del codice, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli 73 e 74 entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

ALLEGATI

(tutti gli allegati sono in formato .pdf) 

 

Allegato A – Categorie di opere generali e specializzate (con tabella riepilogativa) 

Allegato B – Certificato di esecuzione dei lavori 

Allegato B-1 – Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui all’art. 5 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 

Allegato C – Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione 

Allegato D – Incremento convenzionale premiante 

Allegato E – Domanda di qualificazione a contraente generale 

Allegato F – Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualità di responsabile di cantiere e di progetto 

Allegato G – Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa 

Allegato H – Schema di garanzia globale di esecuzione 

Allegato I – Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione 

Allegato L – Criteri per l’attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte 

Allegato M – Contratti relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa 

Allegato N – Curriculum vitae 

Allegato O – Scheda referenze professionali 

Allegato P – Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

 

 

 

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Se hai problemi per affrontare i punti suindicati, e vuoi ottimizzare i tempi, potresti valutare la possibilità di frequentare un corso per la preparazione dell'esame di stato di architetto o singole lezioni su ogni argomento legato alla professione di Architetto / Pianificatore Territoriale e/o alla prova d’esame.

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