DESCRIZIONE: Dal punto di vista normativo, la tutela del paesaggio è nata con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497,  che volgeva la sua attenzione principalmente nei confronti di aspetti naturalistici, panoramici e storici puntualmente individuati.
Tale legge prevede una disciplina di tutela episodica e soggettiva che si riferisce a particolari siti naturali e storici di pregio rilevanti dal punto di vista estetico.
In particolare il concetto di paesaggio viene accostato a quello di bellezza naturale, in un senso che mira a tutelare i valori paesistici sotto il profilo dei quadri naturali che essi realizzano. Conseguentemente, non si tutela ciò che è nel paesaggio, ma solo la mera conservazione del visibile e dello scenario naturale. Non si considera la dinamicità insita nel paesaggio che si concretizza principalmente nell’azione positiva o distruttiva dell’uomo.

DESCRIZIONE: La precedente legge è stata più tardi integrata con la Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Legge Galasso)  che vi ha compreso ulteriori elementi, per lo più naturalistici, quali coste, corsi d’acqua, boschi, laghi, monti ecc. riconoscendo a questi aspetti una valenza paesaggistica di fondamentale importanza.

DESCRIZIONE: Alla legge Galasso ha fatto seguito il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, che aveva come obiettivo quello di unire, omogeneizzare e conseguentemente abrogare tutta la legislazione precedente in materia (le leggi del ’39, la legge Galasso L. 431/85 ecc…).

DESCRIZIONE: Il Codice dei beni culturali e del paesaggio rappresenta lo strumento legislativo più significativo nell’ambito dell’evoluzione della normativa italiana a seguito della sottoscrizione della Convenzione.
Il provvedimento determina una semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina, fornendo uno strumento per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell’alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico.
All’interno del “patrimonio culturale nazionale”, si inscrivono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d’interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla legge n. 1089 del 1939, e quell’altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge n. 1497 del 1939 e dalla legge “Galasso” del 1985), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell’esperienza europea e mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti.

DESCRIZIONE: Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art.146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004. Il DPCM ha definito le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell’intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l’istanza di autorizzazione paesaggistica. La relazione paesaggistica, che si inserisce in un quadro più ampio di provvedimenti intrapresi nel rispetto della Convenzione Europea del Paesaggio, costituisce la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall’articolo 146, comma 5 del Codice.

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DESCRIZIONE: Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000.

DESCRIZIONE: Il Decreto legislativo riguarda i beni culturali, interviene sulla circolazione delle cose di interesse storico e artistico, riconsidera la disciplina di tutela dei beni archivistici, definisce una più stringente salvaguardia del patrimonio culturale di proprietà di enti pubblici, di soggetti giuridici privati, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

DESCRIZIONE: Il Decreto ha introdotto la novità, fortissima e sostanziale, del paesaggio inteso come l’insieme di tutto il territorio, non più solo dei paesaggi d’eccellenza, ma anche i paesaggi del quotidiano e quelli degradati. Tutto il territorio è quindi riconosciuto quale risorsa essenziale e bene comune della collettività.

DESCRIZIONE: In attuazione del disposto dell’art. 146 comma 9 del D.Lgs 42/2004, in data 09/07/2010 è stato emanato il D.P.R. n. 139 avente ad oggetto Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, con il quale sono state stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica.
La procedura prevedeva tre diverse semplificazioni:

– documentale (la domanda per il rilascio dell’autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica decisamente più snella);
– procedurale (previa una prima verifica in ordine alla applicabilità della modalità semplificata, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, si effettuano le valutazioni istruttorie);
– organizzativa (al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia).

DESCRIZIONE: Il Decreto Legge contiene le modifiche al procedimento di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), che ridefinisce natura e caratteristica dell’autorizzazione paesaggistica, mediante specifica procedura autorizzativa e sposta le competenze sul tema, delegando al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, invece che al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la specifica autorità sul tema.

DESCRIZIONE: Il Decreto Legge introduce, nella Sezione V – Semplificazioni in materia di agricoltura, specifiche norme sul restauro del paesaggio rurale.

DESCRIZIONE: Il Decreto, che abroga il previgente DPR 139/2010, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, introduce sostanziali modifiche alla normativa vigente in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata, e amplia le categorie di opere e interventi per i quali non è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica. Il DPR, infatti, esenta dall’autorizzazione paesaggistica 31 tipologie di intervento. In particolare, alcuni interventi prima soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata ora sono esentati dal nulla osta paesaggistico.

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Documenti

DESCRIZIONE: La Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale è il trattato internazionale adottato dalla Conferenza Generale dell’UNESCO il 16 novembre del 1972 al fine di garantire l’identificazione, la conservazione, la conoscenza e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale, così come definito dalla Convenzione stessa. In base alla Convenzione i paesi riconoscono che i siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale che si trovano sul proprio territorio, senza nulla togliere alla sovranità nazionale e al diritto di proprietà, costituiscono un patrimonio “alla cui salvaguardia l’intera comunità internazionale è tenuta a partecipare”.

DESCRIZIONE: La Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, nota come ”Convenzione di Berna” è uno strumento internazionale vincolante in materia di conservazione della natura, che copre gran parte del patrimonio naturale del continente europeo e si estende ad alcuni Stati dell’Africa. I suoi obiettivi sono la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali e la promozione della cooperazione europea in tale settore.

DESCRIZIONE: La Convenzione di Granada rappresenta l’atto legislativo più importante del Consiglio d’Europa nell’ambito della conservazione dei beni culturali. Essa riconosce che il patrimonio architettonico costituisce un’espressione insostituibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale dell’Europa e un bene comune a tutti gli europei. Vi è inoltre specificata la necessità di perseguire una politica comune capace di garantire la conservazione del patrimonio architettonico e di convincere l’opinione pubblica della sua importanza.

DESCRIZIONE: La Convenzione riveduta di “La Valletta” descrive i pericoli maggiori in grado di minacciare il patrimonio archeologico europeo (p. es. ampi progetti di pianificazione, pericoli naturali e scavi illeciti). Questo documento sottolinea anche la necessità di introdurre procedure di controllo amministrative e scientifiche e di collegare la protezione del patrimonio archeologico a questioni riguardanti la pianificazione urbana, l’organizzazione del territorio e l’evoluzione culturale.

DESCRIZIONE: Le Regioni dell’Andalusia, del Languedoc-Roussillon e della Toscana, agendo nel quadro degli obiettivi del Consiglio d’Europa e condividendone l’obiettivo che è quello di realizzare un’unione più stretta tra i paesi europei, hanno adottato la Carta del Paesaggio Mediterraneo che disegna la politica che esse intendono seguire in materia di protezione del paesaggio e che propongono alle altre regioni mediterranee

DESCRIZIONE: Approvata nel 1995 a Sofia dalla Conferenza ministeriale dell’ambiente, la Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica, avviata dal Consiglio di Europa in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, mira ad arginare la tendenza al degrado dei valori connessi a tale diversità. La Strategia cerca di promuovere una maggiore considerazione della dimensione paesaggistica nell’effettiva applicazione degli strumenti regolamentari e pianificatori esistenti come pure nella definizione di nuovi strumenti riconoscendo la sua importanza fondamentale ed il valore scientifico, ambientale, estetico, culturale, ricreativo, economico e intrinseco dei paesaggi. La diversità biologica e quella paesaggistica vanno considerate come il diretto ed il rovescio della stessa medaglia.

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DESCRIZIONE: La Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) è il trattato internazionale interamente dedicato al paesaggio stipulato tra gli stati membri della Comunità europea a Firenze il 20 ottobre 2000 ed entrato in vigore in Italia il 1° Settembre 2006 con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006. Gli obiettivi della Convenzione mirano a far recepire alle amministrazioni locali, nazionali e internazionali, provvedimenti, atti e politiche che sostengano il paesaggio con operazioni di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio.

DESCRIZIONE: Regolamento della Rete Europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, organizzazione liberamente costituita da enti locali e regionali europei, sotto l’egida del Congresso con lo scopo di sostenere gli enti locali e regionali interessati sul piano scientifico, tecnico, politico ed amministrativo nelle attività di attuazione della Convenzione nei territori di loro competenza, favorendo l’approfondimento e la diffusione delle conoscenze in materia di paesaggio.

DESCRIZIONE: Nel 2008, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha emanato una raccomandazione recante le Linee Guida per l’applicazione Convenzione Europea paesaggio.

DESCRIZIONE: la dichiarazione congiunta tra UNESCO ed il Segretariato di  CBD (Convention on Biological Diversity) è intervenuta sul nesso tra la diversità biologica e quella culturale, di cui il paesaggio rappresenta un rilevante fattore

DESCRIZIONE: Sviluppare una società riflessiva; Connettere le persone al patrimonio; Creare conoscenza e salvaguardare la nostra risorsa per i beni culturali sono le quattro aree prioritarie chiave identificate da una nuova agenda di ricerca strategica per i beni culturali, pubblicata dalla Joint Programming Initiative for Cultural Heritage and Global Change. Questa agenda di ricerca strategica, la prima nel suo genere per il patrimonio europeo, è il risultato di un ampio processo di consultazione e sviluppo che ha visto la convocazione di gruppi di consultazione nazionali in 16 Stati membri europei (Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia , Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito) al fine di fornire un feedback su quelle che vedevano come priorità di ricerca sul patrimonio sia a livello nazionale che internazionale. Oltre a identificare le priorità chiave per la ricerca sui beni culturali, l’agenda di ricerca strategica elenca aree e argomenti di ricerca specifici per lo sviluppo, oltre a esaminare i potenziali requisiti futuri per il settore.

Documenti di approfondimento

DESCRIZIONE: La rete europea, Recep, per l’attuazione della convenzione europea del paesaggio: analisi delle politiche degli enti locali italiani ed europei e degli strumenti per la loro diffusione.

DESCRIZIONE: Analisi delle politiche di gestione locale per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio: le buone pratiche degli enti aderenti alla “rete europea” R.E.C.E.P.

Tratto da:

http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso/tematiche/buone-pratiche-per-il-paesaggio/normativa-e-documenti-di-riferimento

 

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