Approvati i primi moduli unificati e standardizzati per l’edilizia e per le attività commerciali e assimilate
Con l’accordo tra Governo, Regioni ed enti locali siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, è stata raggiunta l’intesa su moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell’edilizia e delle attività commerciali e assimilate.
L’accordo è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017.
Con l’arrivo dei moduli unici nazionali i cittadini e le imprese che vogliono aprire, ad esempio, un negozio, un bar, o un esercizio commerciale (comprese le attività di e-commerce e di vendita a domicilio) o avviare interventi edilizi, come i lavori di ristrutturazione della propria casa, avranno tempi e regole certi e una riduzione dei costi e degli adempimenti, con una modulistica più semplice e valida su tutto il territorio nazionale.
Tra le novità più importanti:
- Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da prassi amministrative, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva.
- Nella modulistica commerciale il linguaggio è stato semplificato, utilizzando il più possibile termini di uso comune, più comprensibili per chi deve compilare e firmare le dichiarazioni. Così, ad esempio, quello che prima era “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” è diventato, più semplicemente, un bar o un ristorante.
- Sono state eliminate tutte le espressioni del tipo “ai sensi della legge” (i riferimenti normativi si trovano solo in nota o tra parentesi). E’ stato esplicitato il contenuto dei requisiti previsti dalla legge laddove erano previste formule del tipo “dichiaro di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. X della legge XX”, che rendevano difficilmente conoscibile per l’impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere.
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con l’accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.
L’obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte del Comune può essere assolto anche attraverso una delle seguenti modalità:
– Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento;
– Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.
La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate, entro il 30 giugno, costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.
L’Accordo è stato diffuso con una nota a firma del Ministro Marianna Madia, del Presidente della Conferenza delle Regioni e province autonome, del Presidente dell’ANCI. Vedi la nota.
L’ANCI ha inoltre diffuso a tutte le amministrazioni comunali la propria nota d’indirizzo.
- Vedi la modulistica approvata per il settore delle attività commerciali e assimilate
- Vedi la modulistica approvata per il settore edilizia
Scarica il testo dell’Accordo in formato .pdf
- Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze (4 maggio 2017)
- Allegato 1 (Attività commerciali e assimilate)
- Allegato 2 (Edilizia)
Sul sito di Impresa in un giorno è disponibile un video dimostrativo dell’utilizzo dei nuovi moduli standardizzati: scarica il video in formato .mp4 (36 MB)
Segui su:
http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/moduli-unificati-e-standardizzati/
APPROFONDIMENTI EDILIZIA
Le novità e le istruzioni per l’uso per quanto riguarda i moduli edilizi, sono presenti nell’Allegato 2
I moduli unificati e semplificati: quali e quanti
- A. CILA;
- B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati);
- C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee;
- D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL);
- E. Comunicazione di fine lavori;
- F. SCIA per l’agibilità.
Con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione verranno adottati i moduli per le altre attività/procedimenti indicati nella Tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 (cd. SCIA 2). Inoltre, i moduli già adottati potranno essere, ove necessario, aggiornati.
Il modulo della SCIA
Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata).
Infine è presente una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere essere generato “in automatico” dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari. Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.
I moduli della CILA e dell’Agibilità
I modulo della CILA e quello dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli apposito campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).
Gli altri moduli
Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l’inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.
L’allegato soggetti coinvolti
E’ comune a CILA, SCIA e CIL per i “soggetti coinvolti” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.
La modulistica semplificata
La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n.126 (SCIA) e n. 222 (SCIA 2) del 2016.
Cosa le PA non possono più richiedere a cittadini, professionisti e imprese
- non si possono più richiedere certificati, atti e documenti già in possesso della PA (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC). Si possono richiedere solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge 241/1990).
- non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico del Comune ad acquisirle: è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni).
Adeguamento Normativo
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati.
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