Legge del 6 agosto 1967, n. 765
Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1967, n. 218
Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Articolo 1 Sostituzione comma, art. 8, L. 17.08.1942, n. 1150

Il primo comma dell’art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal
seguente:
“I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio
territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere
alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene
esecutiva in conformità dell’art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesa
conseguente è obbligatoria”.
Il quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti:
“I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla
nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre
mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo
elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi
dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l’approvazione
entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.
Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non
superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta
motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da
adottarsi entro il termine di 30 giorni.
Decorso quest’ultimo termine il prefetto, d’intesa con il provveditore regionale alle
opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero
per l’adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti
necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.
Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni
al Comune, quest’ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel
termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le
disposizioni dei commi precedenti.
Nel caso di compilazione o di rielaborazione d’ufficio del piano, il prefetto
promuove d’intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l’iscrizione
d’ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.
Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero
dei lavori pubblici”.

Articolo 2  Adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale

I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell’ art. 8 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 approvati con decreto ministeriale prima dell’entrata
in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla
formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali applicano
nei loro confronti le disposizioni dell’articolo 1 della presente legge.

Articolo 3: Inserimento di nuovi commi all’art. 10 della L. 17.08.1942, n. 1150

Dopo il primo comma dell’ art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono inseriti
i seguenti commi:
“Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche
che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche
essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti
all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione
del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per
assicurare:
a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma
dell’art. 6, secondo comma;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse
dello Stato;
c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed
archeologici;
d) l’osservanza dei limiti di cui agli articoli 41 quinquies, sesto e ottavo comma e 41
sexies della presente legge.
Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica
istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di
interesse storico-artistico.
Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle
riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il
quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del
Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa
al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla
legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie”.

Articolo 4 Soppressione ultimo comma dell’art. 11, L. 17.08.1942, n. 1150 

L’ultimo comma dell’art. 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è soppresso.

Articolo 5 L’articolo omesso sostituisce il primo e secondo comma e aggiunge
alcuni commi dopo il terzo all’art. 16 , L. 17.08.1942, n. 1150

Il primo e secondo comma dell’ art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono
sostituiti dai seguenti:
“I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati
con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione
urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l’interno
e per la pubblica istruzione può essere disposto che l’approvazione dei piani
particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in
tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei
Comuni.
I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge
1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storico, e alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, sono
preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero
della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori
pubblici.
Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle
Soprintendente sono presentate entro novanta giorni dall’avvenuta comunicazione
del piano particolareggiato di esecuzione”.
Dopo il terzo comma dello stesso art. 16 sono inseriti i seguenti commi:
“Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche
che siano conseguenti all’accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano
riconosciute indispensabili per assicurare:
1) la osservanza del piano regolatore generale;
2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma,
lettere b), c), d) del precedente art. 10;
3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona>>.
“Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate
sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a
seconda che l’approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle
opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.
Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai
sensi dell’art. 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie
controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione
nel primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato
regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le
relative determinazioni entro 90 giorni”.

Articolo 6 Sostituzione dell’art. 26, L. 17.08.1942, n. 1150

L’ art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:
“Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa,
opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di
fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici,
per i Comuni capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle opere
pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione
delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all’uopo fissato. I
provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro
cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite
prima dell’entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest’ultima
data.
I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo
dell’ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di
procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario
della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell’impresa che li ha
eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all’Amministrazione comunale.
La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della
notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il
provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del
presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni
o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere
efficacia.
I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico
mediante affissione nell’albo pretorio del Comune.
Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in
pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il
trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali,
alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il
Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche nel
caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone la esecuzione in danno
dei lavori.
Le spese relative all’esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal
testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente
obbligati il committente, il titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori e il direttore
dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la
non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia”.

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Articolo 7: Sostituzione di articolo

L’ art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:
“Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali
che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del
programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in
qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse
possono essere annullati, ai sensi dell’art. 6 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto
con quello per l’interno.
Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della
presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.
Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento
delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle
violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al
progettista, nonché all’Amministrazione comunale con l’invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.
In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici può
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di
ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura
civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all’Amministrazione
comunale. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla
sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo
comma.
Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell’art. 26.
Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data del
decreto medesimo.
Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell’art. 26 sono
solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere.
I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi
noti al pubblico mediante l’affissione nell’albo pretorio del Comune”.

Articolo 8 Sostituzione comma art. 28, L. 17.08.1942, n. 1150 & Convenzione 

Il primo e secondo comma dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono
sostituiti dai seguenti:
“Prima dell’approvazione del piano regolatore generale o del programma; di
fabbricazione di cui all’art. 34 della presente legge è vietato procedere alla
lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano
regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano
particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può
essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle
opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente
Soprintendenza.

L’autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai
Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore
generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la
competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di
piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di
fabbricazione adottato.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l’interno
e per la pubblica istruzione può disporsi che il nulla-osta all’autorizzazione di cui ai
precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro
per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da
trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere
di urbanizzazione primaria, precisate all’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n.
847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di
urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione
secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessario per
allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità
e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la
esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione.
La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e
forme di legge.
Il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno
della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai
lotti stessi.
Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla
base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge,
aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.

Il termine per l’esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del
proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente
legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.
Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell’entrata in vigore
della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati
atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del
presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.
Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano
regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano
particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle
aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un
progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla
compilazione d’ufficio”.

Articolo 9 Sostituzione art. 30, della L. 17.08.1942, n. 1150

L’ art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:
“Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell’art. 18, ed i piani
particolareggiati previsti dall’art. 33 sono corredati da una relazione di previsione di
massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni
generali necessarie per l’attuazione del piano”.

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Articolo 10 Sostituzione art. 31, della L. 17.08.1942, n. 1150

L’ art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:
“Chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni,
ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all’esecuzione di
opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.
Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad
eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all’Amministrazione
dei lavori pubblici, d’intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune,
accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano
regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui
esse ricadono.
Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre
la licenza del sindaco.
Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale
sono nulli ove da essi non risulti che l’acquirente era a conoscenza della mancanza
di una lottizzazione autorizzata.
La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni
dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei privati di
procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni
oggetto della licenza.
Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono
essere notificate all’interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle
domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal
sindaco.
Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l’interessato ha il
diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.
Dell’avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante
affissione nell’albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella
quale la costruzione deve essere eseguita. L’affissione non fa decorrere i termini
per l’impugnativa.
Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei
relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in
contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano
regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.
La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno;
qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l’interessato dovrà
presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.
L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle
licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati
iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori
sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di
regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia”.

Articolo 11 Sostituzione comma dell’art. 35, L. 17.08.1942, n. 1150

Il secondo comma dell’art. 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dai
seguenti:
“Qualora entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, non sia stato
adempiuto a quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e dal precedente comma del
presente articolo, il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi
concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta del Comune, convoca il
Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30
giorni.
Decorso questo ultimo termine il prefetto nomina un commissario per la
designazione dei progettisti, di intesa con il provveditore regionale alle opere
pubbliche, ovvero per la adozione del regolamento edilizio con annesso programma
di fabbricazione o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del
regolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici.
Nel caso in cui il regolamento edilizio e l’annesso programma di fabbricazione,
redatti dal Comune, ovvero d’ufficio, vengano restituiti per modifiche o
rielaborazioni al Comune stesso, questo provvede, nel termine di 90 giorni dalla
restituzione, ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si
applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.
Nel caso di compilazione d’ufficio, il prefetto promuove d’intesa con il provveditore
regionale alle opere pubbliche la iscrizione d’ufficio, nel bilancio comunale, della
spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del regolamento edilizio e del
programma di fabbricazione”.

Articolo 12 Sostituzione dell’art. 36, L. 17.08.1942, n. 1150

L’ art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:
“I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del provveditore
regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale e la
competente Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l’interno e per la
pubblica istruzione può disporre l’approvazione del regolamento edilizio di
determinati Comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici e il Ministero della pubblica istruzione.
Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e
nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini
di cui al secondo comma, lettere b), c), d), dell’art. 10.
Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente
Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l’approvazione
avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del
Ministro per i lavori pubblici.
Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato,
il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del
Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa
al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
Il Ministero per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle opere pubbliche
adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione
del progetto del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione”.

Articolo 13 Sostituzione art. 41, L. 17.08.1942, n. 1150

L’ art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente:
“Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei
regolamenti locali di igiene, si applica:
a) l’ammenda fino a lire un milione per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste nell’art. 32, primo comma;
b) l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei
lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l’ordine di sospensione o
di inosservanza del disposto dell’art. 28.
Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla
demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con
questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’Ufficio tecnico
erariale.
La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di
annullamento della licenza.
I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal
Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo
Stato rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma”.

Articolo 14 Aggiunta dell’art. 41 bis, L. 17.08.1942, n. 1150

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 dopo l’art. 41 è aggiunto il seguente art. 41 bis:
“I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un
programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore
generale o del programma di fabbricazione, assumere nell’ambito del territorio del
Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici.
Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell’ordine per i
provvedimenti amministrativi del caso”.

Articolo 15 Aggiunta dell’art. 41-ter, L. 17.08.1942, n. 1150

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 dopo l’ art. 41 , è aggiunto il seguente art. 41
ter .
“Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo l’entrata in
vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero
sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o
di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per
cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli
allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale
e nei piani particolareggiati di esecuzione.
E` fatto obbligo al Comune di segnalare all’Intendenza di finanza, entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori o della richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità,
ovvero dall’annullamento della licenza, ogni inosservanza alla presente legge
comportante la decadenza di cui al comma precedente.
Il diritto dell’Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura
ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col
decorso di tre anni dalla data di ricezione, da parte della Intendenza di finanza,
della segnalazione del Comune.
In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile
dei danni nei confronti degli aventi causa”.

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Articolo 16 Aggiunta dell’art. 41 quater, L. 17.08.1942, n. 1150

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 dopo l’art. 41, è aggiunto il seguente art. 41
quater:
“I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio
possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico e sempre con l’osservanza dell’ art. 3 della legge 21 dicembre
1955, n. 1357.
L’autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio
comunale”.

Articolo 17 Aggiunta dell’art. 41 quinquies, L. 17.08.1942, n. 1150

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 dopo l’art. 41, è aggiunto il seguente art. 41
quinquies:
“Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti
limitazioni:
a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura
di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di
edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio
comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la
Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro
quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del
territorio;
b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani;
c) l’altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi
pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può
essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire.
Per le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il Ministro per i lavori
pubblici può disporre con proprio decreto, sentito il Comitato di attuazione del
piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, limitazioni
diverse da quelle previste dal precedente comma.
Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare
un terzo dell’area di proprietà.
Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni che hanno
adottato il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione fino ad un
anno dalla data di presentazione al Ministero dei lavori pubblici. Qualora il piano
regolatore generale o il programma di fabbricazione sia restituito al Comune, le
limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova trasmissione
al Ministero dei lavori pubblici.
Qualora l’agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare
pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o
restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino
all’approvazione del piano regolatore generale.
Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione,
nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi
per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a
metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a
detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o
lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione
planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.
Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto hanno
applicazione dopo un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Le licenze
edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le costruzioni
devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori.
In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonchè rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali
omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per
l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima
applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi
dall’entrata in vigore della medesima”.

Articolo 18 Aggiunta dell’art. 41 sexies, L. 17.08.1942, n. 1150

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 dopo l’art. 41, è aggiunto il seguente art. 41
sexies:
“Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse,
debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un
metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione”.
Articolo 19: [Aggiunta dell’art. 41 septies, L. 17.08.1942, n. 1150]
Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 dopo l’art. 41, è aggiunto il seguente art. 41
septies:
“Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze
minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada.
Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di
concerto con i Ministri per i trasporti e per l’interno, entro sei mesi dalla entrata in
vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla
classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.
Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte
le autostrade le disposizioni di cui all’ art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire,
ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla
metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di
metri cinque”.

Articolo 20 Aggiunta dell’art. 41 octies, L. 17.08.1942, n. 1150

Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 è aggiunto il seguente art. 41 octies:
“Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei Consigli
comunali, assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato entro il termine di
90 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione. In mancanza di
provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende approvata”.
Articolo 21: [Ambito di applicazione della presente legge]
Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni
a Statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze
legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle
norme di attuazione.

Articolo 22 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o comunque
inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, si fa riferimento alla “entrata in vigore
della presente legge”, il riferimento stesso si intende fatto alla data di cui al primo
comma del presente articolo.

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