Con l’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia, già previsto nel Testo Unico Edilizia del 2001, “diminuisce il confronto tra il professionista esterno e quello della pubblica amministrazione, chiamato al controllo degli interventi richiesti”.

Mentre con la segnalazione certificata di inizio attività e la comunicazione inizio lavori è il tecnico a dover assumere in sé l’onere delle dichiarazioni e asseverazioni.

Attività di edilizia libera

L’attività di edilizia libera, per esempio, non richiede da parte di chi la realizza l’ottenimento di particolari titoli abilitativi.

Si tratta di interventi leggeri  come interventi di manutenzione ordinaria quale può essere la tinteggiatura o attività di movimento terra e serre mobili che non presentino strutture in muratura.

Sempre nell’ambito dell’attività di edilizia libera rientrano anche tutti gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (purché tali lavori non vadano ad alterare la sagoma esterna dell’edificio sul quale sono realizzati).

Rimane inteso, ovviamente, che qualsiasi intervento rientrante nel campo dell’attività di edilizia libera debba rispettare i piani urbanistici vigenti e le prescrizioni minime di sicurezza che influenzano l’attività edilizia (norme antisismiche, norme antincendio, norme sanitarie, norme sul risparmio energetico, ecc.).

Comunicazione di inizio lavori semplice

La comunicazione di inizio lavori può essere utilizzata per realizzare diversi piccoli lavori edilizi, in precedenza riservati alla DIA (denuncia di inizio attività).

Questo particolare strumento consente la manutenzione ordinaria (compresa l’apertura di porte interne, purché non su pareti portanti). Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, comprese le aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità (compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta acque e locali tombati).

Altri interventi, che possono essere eseguiti con la comunicazione di inizio lavori semplice, sono l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici senza serbatoio di accumulo esterno a servizio di edifici da realizzare al di fuori della zona A.

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E ancora: aree ludiche senza fini di lucro, elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici e modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati di imprese, ovvero modifiche della destinazione d’uso di questi locali.

Per le opere che richiedono la comunicazione di inizio lavori semplicemente  non occorrono titoli abilitativi. È sufficiente inviare una richiesta, anche per via telematica al proprio Comune. Rimane inteso il rispetto delle norme base di sicurezza come ricordato per l’attività edilizia libera.

Comunicazione di inizio lavori asseverata

La comunicazione di inizio lavori asseverata consente di eseguire opere di manutenzione straordinaria. Si considerano opere che richiedono la comunicazione asseverata anche la realizzazione e l’integrazione di servizi igienici e tecnologici, purché non alterino volumi, sagome e destinazione d’uso degli edifici dove sono realizzati.

Le medesime opere realizzabili con la comunicazione di inizio lavor isemplice possono, ovviamente, essere effettuate anche con la comunicazione di inizio lavori asseverata.

L’iter è comprensibilmente più complesso.

L’interessato deve inviare al Comune, anche per via telematica, oltre alla comunicazione di inizio lavori anche la propria anagrafica completa (C.F. incluso), quella del progettista e quella dell’impresa che esegue i lavori, la qualità del richiedente (proprietario, comproprietario, ecc.), la localizzazione e la consistenza dell’immobile, la classificazione urbanistica del luogo dove si trova l’immobile, la sua destinazione d’uso e la presenza di eventuali titoli abilitativi precedenti riguardante l’immobile.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli eseguiti su locali di proprietà di un’impresa, occorre anche indicare al Comune i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare i lavori, una relazione tecnica da parte di un professionista abilitato che asseveri che i lavori sono a norma, che non ha rapporti di dipendenza con l’impresa o con il committente dei lavori.

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Solo per i lavori su fabbricati o locali di impresa, vanno trasmesse anche le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese (vedi art. 38, comma 3, lett. c) del d.l. 112/2008).

Quando si deve procedere all’esecuzione di opere edili di modesta entità non è necessario richiedere al Comune il Permesso di Costruire, o inviare Denuncia di inizio attività.

Infatti l’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380 del 6 giugno 2001), disciplina l’attività edilizia libera stabilendo che alcuni interventi edilizi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, sempre nel rispetto delle normative di settore, che riguardano la sicurezza del cantiere, la sicurezza degli impianti, la tutela dei beni artistici ed ambientali, nonchè nel rispetto delle normative regionali e degli strumenti urbanistici vigenti.

L’attività edilizia libera comprende le seguenti categorie di opere:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Opere esterne Tra le opere considerate di manutenzione ordinaria, rientrano quelle volte alla riparazione, sostituzione o rinnovamento delle finiture esterne di un edificio, senza alterarne i caratteri originari.

Tra queste:

– ripristino degli intonaci, delle tinteggiature e dei rivestimenti delle pareti esterne, con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli esistenti;

– pulitura delle facciate;

– sostituzione di infissi esterni, senza alterarne sagoma e dimensione delle parti apribili e vetrate;

– riparazione o sostituzione del manto di copertura del tetto, senza alterare la sagoma e la pendenza delle falde dello stesso ed usando i medesimi materiali;

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– riparazione e sostituzione di gronde, pluviali e comignoli;

– riparazione di balconi e terrazzi e dei relativi parapetti o ringhiere;

– installazione di grate ed inferriate;

– installazione di tende da sole e zanzariere;

– rifacimenti delle pavimentazioni esterne di patii e cortili;

– riparazione di recinzioni.

Riparazione impianto idrico. Oltre a queste opere esterne, possono annoverarsi tra gli interventi di manutenzione ordinaria, alcuni lavori di rinnovamento e sostituzione di finiture interne, come:

– riparazione e rifacimento di pavimentazioni, compreso eventuali rinforzi del solaio con putrelle, rete elettrosaldata o massetto in calcestruzzo;

– riparazione e rifacimento di intonaci, tinteggiature e rivestimenti interni;

– riparazione e rifacimento di infissi, anche con l’inserimento di doppi vetri;

– opere di riparazione e sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e dell’impianto idrico;

– interventi necessari a mantenere in efficienza e alla messa a norma di impianti tecnologici esistenti.

Rientrano nell’ambito dell’attività edilizia libera anche alcune piccole modifiche delle partiture interne, come:

– apertura e chiusura di vani porta;

– piccole opere murarie, come la realizzazione di nicchie o muretti;

– spostamento o realizzazione di pareti mobili o arredi fissi, nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti prescritti.

Dal 2013 negli interventi di edilizia libera, il tecnico abilitato che redige la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori non è più obbligato a dichiarare l’assenza di rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente.

Aggiornamento Normativo 2018

Download (PDF, 1.67MB)


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