Per accedere alla professione di architetto in Italia sono richieste
– Laurea in Architettura tab. – Classe XXX; laurea in Ingegneria edile e architettura tab. – Classe 4/S; o Architettura e Ingegneria edile – architettura tab.- Classe LM-4,(come specificato dal DPR. 328/2001 per gli esami di Stato negli Art.17 e Art. 18) e da D.M.9 luglio 2009. L’accesso alle Università in Italia è regolamentato con Decreti che ne regolano il numero programmato come per le professioni Mediche e Sanitarie.
– Abilitazione professionale, che si ottiene superando un esame di Stato che consiste in quattro prove (tre scritte e una orale).
–Iscrizione all’ordine professionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori .
L’Ordine degli Architetti – che a seguito di una recente riforma raccoglie anche i pianificatori (urbanisti), i paesaggisti e i conservatori dei beni storico-architettonici – è il supremo organo di tutela professionale, ed è organizzato su base provinciale (in base al luogo di residenza dell’architetto) e ultimamente con norma europea che equipara il Domicilio professionale alla residenza. All’interno dell’ordine vi sono attualmente diverse classi e categorie, a seconda della specifica abilitazione.
Hanno diritto al titolo di dottore in architettura i laureati secondo i vecchi ordinamenti e quelli in possesso dell’attuale laurea quinquennale; i laureati del corso di laurea quinquennale sono automaticamente detentori del titolo di architetto; gli stessi possono sostenere l’esame di abilitazione per il titolo di architetto senior, pianificatore, paesaggista e conservatore e consequenzialmente iscriversi all’ordine professionale nella sezione A.
I laureati dei nuovi ordinamenti con laurea triennale hanno diritto a sostenere l’esame di abilitazione per iscriversi alla sezione B. Il loro titolo sarà quello di architetto iunior, ed avranno alcune limitazioni nell’ambito professionale, ovvero potranno svolgere attività di collaborazione alle attività di progettazione degli architetti e degli ingegneri e svolgere incarichi in forma autonoma relativamente a costruzioni civili semplici con l’uso di metodologie standardizzate.
La legge italiana riconosce prerogative equivalenti a quelle degli architetti anche agli ingegneri civili o edili regolarmente iscritti al rispettivo ordine, per quanto riguarda l’esercizio della professione. Pertanto anche un architetto si può iscrivere all’ordine degli ingegneri e viceversa.
Rimane campo esclusivo dell’architetto l’intervento su manufatti storico-architettonici vincolati dalla legislazione specifica.
Altri professionisti del settore edilizio sono il geometra e il perito industriale specializzato in edilizia (perito edile); tali figure professionali hanno varie limitazioni rispetto ad architetti ed ingegneri ed anche, a seguito di un diverso e più breve percorso di studi, finalizzato all’apprendimento di aspetti basilari e complementari del lavoro nell’edilizia, nell’estimo, nella topografia e nella progettazione di medie strutture anche civili.
Se hai problemi per affrontare i punti suindicati, e vuoi ottimizzare i tempi, potresti valutare la possibilità di frequentare un corso per la preparazione dell'esame di stato di architetto o singole lezioni su ogni argomento legato alla professione di Architetto / Pianificatore Territoriale e/o alla prova d’esame.
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Quindi da quanto si può intuire in questo articolo “i laureati del corso di laurea quinquennale sono automaticamente detentori del titolo di architetto” un laureato in architettura quinquennale può essere comunque chiamato architetto anche non avendo sostenuto l’esame di Stato?
Questo tema è oggetto di discussione e confusione, il titolo rilasciato è Dottore Magistrale in architettura.
La norma vigente stabilisce che spetta il titolo di architetto,
soloagli iscritti all’albo degli Architetti nel settore “architettura”.Inoltre scomodando le norme del 1925, l’uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto è punito.
Ma non ci risultano cause intentate per l’uso del titolo, differentemente dall’esercizio abusivo della professione, normato e punito.
Effettivamente la giuridica vigente contempla la “Professione di Architetto” inteso come esercizio professionale.
Inoltre un laureato in architettura si può iscrivere all’ordine degli ingegneri e viceversa.
Nemmeno si può impedire in Italia a un neolaureato spagnolo di architettura di definirsi Architetto.
Tuttavia il Testo Unico sull’Edilizia supera il tutto contemplando la figura di tecnico abilitato ( laureato e abilitato).
Pertanto aspettiamo una sentenza, una circolare chiarificatrice o la notifica di una esistente, dove il termine “architetto” coincide solo con la figura del tecnico abilitato.
Domanda che spesso è stato oggetto di discussione tra amici e colleghi: io che ho conseguito una laurea in architettura quinquennale potrei iscrivermi all’esame di stato degli Ingegneri Edili e quindi fregiarmi anche del rispettivo titolo o, come sostengono molti, noi architetti dovremmo prima conseguire una laurea in Ingegneria Edile e Architettura, magari solo facendo qualche esame integrativo?