Jus ad aedificandum [diritto ad edificare] (d. civ.)
Con questa espressione si indica il diritto di superficie [Superficie (Diritto di)] su un suolo non ancora edificato.
Ci si riferisce, cioè, alla fattispecie individuata al co. 1 dell’art. 952 c.c. per il quale il proprietario di un suolo può attribuire ad altri il diritto di erigere su di esso una costruzione.
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