Gli standard sono prescrizioni di un’attività progettuale.
Gli standards edilizi sono relativi ai vani abitabili e il dimensionamento dei servizi.
Questi parametri sono stati naturalmente fissati dalla norma nazionale e successivamente recepiti da leggi regionali e fissati in regolamenti edilizi comunali dove sono stati applicati, o modificati, ma solo nel senso più restrittivo.
Il quadro di riferimento è il D.M 05/07/1975 a modifica delle Istruzioni Ministeriali del 20/06/1896, che la legge 5 agosto 1978 N° 457 art 43 e il D.M 9 giugno 1999.
DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975
(G.U. 18-7-1975, N. 190)
MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896 RELATIVAMENTE ALL’ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI D’ABITAZIONE.
Viste le istruzioni ministeriali 20-6-1896, concernenti la compilazione dei regolamenti locali sull’igiene del suolo e dell’abitato;
Considerata la necessità di apportare d’urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20-6-1896 per la parte riguardante l’altezza minima ed i requisiti igienico-
sanitari principali dei locali d’abitazione, in attesa di procedere all’aggiornamento della restante parte delle istruzioni ministeriali stesse ;
Decreta:
Art. 1
L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70,
riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i
ripostigli.
Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto
conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione
dell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
Art. 2
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a
mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una
persona, e di mq 14, se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra
apribile.
Art. 3
Ferma restando l’altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni
situati al di sopra dei m 1.000 s.l.m. per i quali valgono le misure ridotte gi` indicate
all’art. 1, l’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima,
comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due
persone.
Art. 4
Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
La temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra i 180C e i
200C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli
ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle
parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
Art. 5
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici,
disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale
diretta, adeguata alla destinazione d’uso.
Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere
proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non
inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere
inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Per gli edifici compresi nell’edilizia pubblica residenziale occorre assicurare,
sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali,
l’adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.
Art. 6
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che
non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione
meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti
igienici confacenti.
E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori ed
esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
Il “posto di cottura”, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve
comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di
impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Art. 7
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio
dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione
di apparecchi a fiamma libera.
Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei
seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Art. 8
I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera
debbono garantire un’adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne
i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi
comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi
contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
All’uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far
riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o
da altri qualificati organi pubblici.
Art. 9
Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20-6-1896 incompatibile o, comunque,
in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.
Legge 27 maggio 1975, n. 166
Norme per interventi straordinari di emergenza per l’attività edilizia
art. da 1 a 17 (omissis)
art. 18
E’ consentita l’installazione dei servizi igienici in ambienti non di rettamente aerati ed illuminati dall’esterno, a condizione che:
a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi;
b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;
c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.
art. 19
E’ consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestrature sull’esterno a condizione che:
a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;
b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale ed anche indiretta per i disimpegni.
art. 20
Le norme di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti igienico-edilizi vigenti.
Sono escluse dalla applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19 le costruzioni per le quali la licenza edilizia sia stata richiesta prima del l’entrata in vigore della presente legge.
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