(art. 37, co. 6)
(Cfr. d.m. 16 gennaio 2018, n. 14)

 

ALLEGATO I.5
Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.(art. 37, co. 6)
(Cfr. d.m. 16 gennaio 2018, n. 14)

Articolo 1.
Oggetto.

1. Il presente allegato reca la disciplina di attuazione dell’articolo 37 comma 6 del codice.

Articolo 2.
Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato, si intende per:

a)  «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

b)  «CUP», il codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;

c)  «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;

d)  «RUP», il responsabile unico del progetto di cui all’art. 15 del codice;

e)  «pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;

f)   «AUSA», l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 3.
Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti.

1.  Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le amministrazioni, consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.

2.  Gli schemi – tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all’art. 37 del codice, sono costituiti dalle seguenti schede:

a)  A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

b)  B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

c)  C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell’ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione.

d)  D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

e)  E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

f)  F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 5.

3.  I soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente allegato.

4.   Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili ricadenti nel

territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133. L’elenco dei beni immobili è indicato nell’apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore di mercato dagli uffici titolari dei beni immobili, è riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.

5.   Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo è altresì indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

6.  Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l’importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale di cui all’articolo 6. Nell’elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l’importo complessivo del relativo quadro economico.

7.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 37 comma 2 del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 4, comma 4, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso.

8.  I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

a)  previsione in bilancio della copertura finanziaria;

b)  previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;

c)  rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 37 comma 2 del codice;

d)  conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

9.  Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all’intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall’art. 37 comma 2 del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro.

10 Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell’ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e

ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all’articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

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11.  Nell’ambito dell’ordine di priorità di cui al comma 10, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonché quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.

12.  Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell’elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

13 Le stazioni appaltanti gli enti concedenti individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell’amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell’amministrazione.

14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e della banca dati nazionale dei contratti pubblici.

 

 

Articolo 4.
Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.

1.  Per le finalità di cui all’articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, a prescindere dall’importo, inseriscono nella scheda B, le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l’ordine di classificazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalità e le risorse per il loro completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al precedente periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d’uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica mediante cessione di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l’adozione di soluzioni alternative.

2.  Ai fini del completamento e della fruibilità dell’opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d’uso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee

guida di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità tenuto conto della complessità, dell’impatto e del costo dell’opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresì, attività di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.

3.  Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 174 e seguenti del codice. A tal fine esse pubblicano sul profilo del committente e sull’apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d’uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.

4.  Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 ed abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell’elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D ovvero nell’elenco annuale di cui alla scheda E se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità.

5.   Nel caso in cui la stazione appaltante o l’ente concedente abbia ritenuto, con atto motivato, l’insussistenza dell’interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell’opera:

a)  riporta nell’elenco degli immobili di cui alla scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarità dell’opera ad altro ente pubblico o ad un soggetto esercente una funzione pubblica ovvero procedere alla vendita dell’opera sul mercato;

b)  riporta nell’elenco dei lavori di cui alle schede D ed E, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.

6.  Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell’ambito del programma triennale, sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell’opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

 

 

Articolo 5.
Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità.

1.  Il programma di cui all’articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2.  I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

3.   La scheda F di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l’elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all’attuazione.

4.  Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37 comma 1 del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

5.  Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell’ente concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.

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6.  Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7.  Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e dell’elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.

8.   Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9.   I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a)  la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;

b)  l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c)  l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;

d)  l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;

e)  la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

10.  Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell’ente concedente.

11.   Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell’ente concedente al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

12.  Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, può chiedere alle Amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.

 

 

Articolo 6.
Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi.

1.  Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37 comma 1, del codice, il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente allegato

e parte integrante dello stesso. Esse, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

2.  Gli schemi-tipo per la programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi sono costituiti dalle seguenti schede:

a)  G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

b)  H: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;

c)  I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 7.

3.  I soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente allegato.

4.  Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici vengono mantenuti nei programmi triennali nei quali l’acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

5.  Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell’elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.

6.  Il programma triennale contiene altresì i servizi di cui al comma 9 dell’articolo 41 del codice nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione biennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell’importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda G.

7.  Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell’acquisizione al quale sono connessi.

8.  Nei programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l’annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell’attività degli stessi.

9.  Per l’inserimento nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche con riferimento all’intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica.

10.  Il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l’ordine di priorità. Nell’ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

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11.   Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorità, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

12.   L’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono di inserire nel programma triennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all’articolo 7, comma 5.

13.  Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all’articolo 3, comma 13. Si applica la procedura di cui all’articolo 3, comma 14.

 

 

Articolo 7.
Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità.

1.  Il programma di cui all’articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2.   Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.

3.  La scheda I, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l’elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all’acquisizione.

4.  Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5.  La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell’ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze anche tramite i sistemi informatizzati regionali.

6.  Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7.  Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma triennale approvato.

8.   I programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37 comma 1 del codice, qualora le modifiche riguardino:

a)  la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;

b)  l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c)   l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;

d)  l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;

e)  la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

9.  Un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

10.  Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell’ente concedente.

 

 

Articolo 8.
Modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

1.  Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun acquisto l’obbligo, qualora sussistente, ovvero l’intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l’espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

2.  Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti in adempimento di quanto previsto al comma 1, ricorra ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, l’elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell’AUSA nell’ambito della Banca Dati dei Contratti Pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

 

 

Articolo 9.
Disposizioni transitorie e finali.

1.  Il presente allegato si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.

2.  Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente allegato.

Articolo 10.
Clausola di invarianza finanziaria.

1.  All’attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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