ALLEGATO I.6

Dibattito pubblico obbligatorio

(art. 40)

(Cfr. d.P.C.M. 10 maggio 2018, n. 14)

Articolo 1.

Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio.

  1. Sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio, ai sensi dell’art. 40, commi 1 e 8 del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui alla Tabella
  2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nell’Allegato 1 sono ridotti del cinquanta per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte:
    1. su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ai sensi della Conferenza sul Patrimonio Mondiale del 1977;
    2. nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative emanate dell’UNESCO;
    3. nei parchi nazionali e regionali e nelle aree marine
  3. Per le opere di cui alla Tabella 1, di importo compreso tra la soglia ivi indicata e due terzi della medesima, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente concedente indìce il dibattito pubblico su richiesta:
    1. della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri direttamente interessati alla realizzazione dell’opera;
    2. di un Consiglio regionale o di una Provincia o di una Città metropolitana o di un comune capoluogo di provincia territorialmente interessati dall’intervento;
    3. di uno o più consigli comunali o di unioni di comuni territorialmente interessati dall’intervento, se complessivamente rappresentativi di almeno 100.000 abitanti;
    4. di almeno 000 cittadini elettori nei territori in cui è previsto l’intervento;
    5. di almeno un terzo dei cittadini elettori per gli interventi che interessano le isole con non più di 000 abitanti e per il territorio di comuni di montagna.

 

Articolo 2.

Esclusioni

  1. Il dibattito pubblico è escluso:
    1. per le opere previste dai Titoli V e VI del libro II del codice e per quelle di difesa nazionale di cui all’articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 66;
    2. per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri, adeguamenti tecnologici e completamenti;
    3. per le opere già sottoposte a procedure preliminari di consultazione pubblica sulla base di norme

 

 

Articolo 3.

Indizione del dibattito pubblico.

  1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, ciascuno secondo il proprio ordinamento, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un’opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.
  2. Il dibattito pubblico ha avvio con la pubblicazione, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del codice, della relazione di progetto dell’opera di cui all’art. 5, comma 1, lett. a).

 

Articolo 4.

Responsabile del dibattito pubblico

  1. Il responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina, con immediatezza e, comunque, entro dieci giorni dalla determinazione di indizione di cui all’art. 3, comma 1, il responsabile del dibattito pubblico tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica. Su richiesta delle stazioni appaltati o degli enti concedenti, il responsabile del dibattito pubblico è individuato dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore è un Ministero, il coordinatore è designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al ministero interessato. Nel caso di comprovata assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al comma 1, il responsabile può essere individuato delle stazioni appaltati o degli enti concedenti mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di

 

  1. Non possono assumere l’incarico di coordinatore del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una Provincia o di una Città metropolitana ove la stessa opera è
  2. Il responsabile del dibattito pubblico:
    1. progetta le modalità di svolgimento del dibattito pubblico ed elabora, entro un mese dal conferimento dell’incarico, il documento di progetto del dibattito pubblico, stabilendo i temi di discussione, le modalità di partecipazione e comunicazione al pubblico, esclusivamente con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, salva la sussistenza di specifiche esigenze, motivate sulla base di elementi oggettivi, che rendano necessaria la calendarizzazione di incontri con diverse modalità;
    2. valuta, ed eventualmente richiede, per una sola volta ed entro quindici giorni dalla sua ricezione, integrazioni e modifiche alla relazione di progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);
    3. favorisce il confronto tra tutti i partecipanti al dibattito;
    4. in modo oggettivo e trasparente, definisce e attua le modalità di comunicazione e informazione al pubblico, curando l’organizzazione e gli aggiornamenti della sezione del sito istituzionale di afferenza;
    5. redige la relazione conclusiva del dibattito pubblico di cui all’articolo 7, comma
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Articolo 5.

Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità.

  1. Il programma di cui all’articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente
  2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma
  3. La scheda F di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l’elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all’attuazione.
  4. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37 comma 1 del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del
  5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell’ente concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.
  6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
  7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e dell’elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema di programma triennale
  8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:
  10. la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
  11. l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
  12. l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
  13. l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
  14. la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori
  15. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell’ente
  16. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell’ente concedente al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della
  17. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, può chiedere alle Amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti
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Articolo 6.

Svolgimento del dibattito pubblico.

  1. Dalla pubblicazione di cui all’art. 3, comma 2, decorrono i termini di conclusione di cui all’art. 40, comma 5, del
  2. Il titolare del potere di indire il dibattito pubblico può prorogarne una sola volta e per la durata massima di due mesi il termine di conclusione di cui al comma precedente, in caso di comprovata e motivata necessità.
  3. Gli enti legittimati ai sensi dell’art. 40, comma 4, del codice, nel termine ivi stabilito, possono presentare osservazioni e proposte con le modalità stabilite dal responsabile del dibattito pubblico in conformità alle previsioni dell’art. 4, comma 3, lett. a).

 

 

Articolo 7.

Conclusione del dibattito pubblico.

  1. Nel termine di cui all’art. 40, comma 5, del codice, il responsabile del dibattito pubblico presenta alla stazione appaltante o all’ente concedente la relazione conclusiva sull’andamento dell’intera procedura, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente, nonché sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall’intervento, che contiene:
    1. la descrizione delle attività svolte nel corso del dibattito pubblico;
    2. la sintesi dei temi, in modo imparziale, trasparente e oggettivo, delle posizioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito;
    3. la descrizione delle questioni aperte e maggiormente problematiche rispetto alle quali si chiede alla stazione appaltante o all’ente concedente di prendere posizione nella relazione conclusiva, di cui all’articolo 4, comma 3, lettera e), con l’eventuale indicazione delle proposte ritenute meritevoli di

 

  1. La stazione appaltante o l’ente concedente, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, adotta il proprio documento conclusivo, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), del quale viene data comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e sui siti istituzionali delle amministrazioni locali interessate dall’intervento, nonché al Dipartimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. c).
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Tabella 1

 

TIPOLOGIE DI OPERE SOGLIE DIMENSIONALI
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a

quattro o più corsie.

Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al

netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza. Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di

IVA del complesso dei contratti previsti.

Aeroporti. Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro

al netto di IVA del complesso dei contratti previsti

Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l’esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse. Opere che comportano una superficie interessata dall’intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Interventi per la difesa del mare e delle coste. Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del

complesso dei contratti previsti.

 

 

Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi. Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di

euro del complesso dei contratti previsti.

Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità

di grande comunicazione.

Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Elettrodotti aerei. Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV

e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.

Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole. Impianti con altezza superiore a 30 metri o che

determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi.

Opere che prevedano o possano prevedere trasferi- mento d’acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti

a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m 3 /s.
Infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico. Opere e infrastrutture che comportano investimenti

complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti

Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche. Opere che comportano investimenti complessivi

superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

 

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