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Art. 119 Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°
luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unita’ immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno.

La detrazione di cui alla presente lettera e’ calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli
edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno
di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000
moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliari;
a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’
immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i
criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e
relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di microcogenerazione o a collettori solari, nonche’, esclusivamente
per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28
maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,lettera tt),
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e’ calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle
unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti
fino a otto unita’ immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per
il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli
edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari ed e’
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell’impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita’ immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi
autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di
impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di
accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree
non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28
maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni
emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle
individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre
2017, n. 186, nonche’, esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10
luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza
dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,
l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e’
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 30.000 ed e’ riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si
applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica
di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei
limiti di spesa previsti,per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente,a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al
citato comma 1. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei
vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi
di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli
interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo
comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti
minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro
complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di
cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno
due classi energetiche dell’edificio o delle unita’ immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi
autonomi dall’esterno, ovvero, se cio’ non sia possibile, il
conseguimento della classe energetica piu’ alta, da dimostrare
mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima
e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti
minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli
interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di
demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma
9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche
alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,l’aliquota delle
detrazioni spettanti e’ elevata al 110 per cento per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi
di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente
credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione
di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la
detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo
periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di
cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274
del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
4-bis.La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente
articolo e’ riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione
che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai
commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
legislazione vigente per i medesimi interventi.
5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi
alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d),del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di
cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di
spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo, sempreche’ l’installazione degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui
ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
predetto limite di spesa e’ ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di
potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e’ riconosciuta anche per
l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo
integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli
stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita’ di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e’
subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi
energetici (GSE),con le modalita’ di cui all’articolo 13, comma 3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non
autoconsumata insito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi
dell’articolo 42- bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e
non e’ cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea,
nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di
cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo
25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di
cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162
del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e
le modalita’ relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia
condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente
comma.
8. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e’ riconosciuta nella misura del
110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo, sempreche’ l’installazione sia eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli
interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’
di impresa, arti e professioni, su unita’ immobiliari, salvo quanto
previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonche’ dagli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti
Istituti, istituiti nella forma di societa’ che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di «in house
providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta’
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta’ indivisa, per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati
in godimento ai propri soci.
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e
nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche iscritte
nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai
lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare
delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi
realizzati sul numero massimo di due unita’ immobiliari, fermo
restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita’
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita’ e’
rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in
via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il
visto di conformita’ di cui al comma 11, secondo quanto disposto con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce
anche le modalita’ attuative del presente articolo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente
articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui
all’articolo121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita’
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
copia dell’asseverazione e’ trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita’ di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalita’ attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi
al fine della riduzione del rischio sismico e’ asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo
le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del
28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresi’ la
corrispondente congruita’ delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati.Il soggetto che rilascia il visto di conformita’
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b),del
presente articolo e’ rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei
limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal
tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto
e dell’effettiva realizzazione.Ai fini dell’asseverazione della
congruita’ delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a).Nelle more dell’adozione del
predetto decreto, la congruita’ delle spese e’ determinata facendo
riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini
delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base
al luogo di effettuazione degli interventi.
14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il
fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o
asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile,
con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000
euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello
Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall’attivita’ prestata. La non veridicita’ delle attestazioni o
asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto
al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e’ individuato
nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni
e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di
conformita’ di cui al comma 11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
unita’ immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9.
16. Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di
interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le
disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all’articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono
soppressi;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e’ ridotta al 50 per
cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli
interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al
presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento
per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o
con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica
ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la
posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione».
16-bis. L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita’
energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o
da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui
all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,
non costituisce svolgimento di attivita’ commerciale abituale. La
detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti
da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non
superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all’installazione
degli impianti di cui al comma 16-bis. L’aliquota di cui al medesimo
comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza
massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza
eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di
spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo,valutati in 63,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 1.294,3
milioni di euro per l’anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per
l’anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l’anno 2023, in 2.755,6
milioni di euro per l’anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per
l’anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l’anno 2026,in 27,6
milioni di euro per l’anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l’anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi
dell’articolo 265.

 

 

          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90
          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  14  (Detrazioni  fiscali   per   interventi   di
          efficienza energetica) 
              1. Le disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  48,
          della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e   successive
          modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento,
          anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
          2020. 
              2. La detrazione di cui al comma 1  si  applica,  nella
          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente: 
              a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
          condominiali di cui  agli  articoli  1117  e  1117-bis  del
          codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
          di cui si compone il singolo condominio,  sostenute  dal  6
          giugno 2013 al 31 dicembre 2021; 
              b) per l'acquisto e la posa in opera delle  schermature
          solari di cui all'allegato  M  al  decreto  legislativo  29
          dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al  31
          dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di
          60.000 euro. 
              b-bis)  per  l'acquisto  e  la   posa   in   opera   di
          micro-cogeneratori in sostituzione di  impianti  esistenti,
          sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,  fino  a
          un valore massimo della detrazione  di  100.000  euro.  Per
          poter beneficiare della suddetta detrazione gli  interventi
          in oggetto  devono  condurre  a  un  risparmio  di  energia
          primaria (PES), come definito all'allegato III del  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
          2011, pari almeno al 20 per cento. 
              2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta  al
          50 per cento per le spese, sostenute dal 1°  gennaio  2018,
          relative agli interventi di acquisto e  posa  in  opera  di
          finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto  prevista   dal
          regolamento delegato (UE) n.  811/2013  della  Commissione,
          del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di  cui
          al presente articolo  gli  interventi  di  sostituzione  di
          impianti di climatizzazione invernale con  impianti  dotati
          di caldaie a condensazione con  efficienza  inferiore  alla
          classe di cui  al  periodo  precedente.  La  detrazione  si
          applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione,  di  efficienza
          almeno pari alla classe A di prodotto prevista  dal  citato
          regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013,  e   contestuale
          installazione  di  sistemi  di  termoregolazione   evoluti,
          appartenenti  alle  classi  V,   VI   oppure   VIII   della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione. 
              2-bis. La detrazione nella misura del 50 per  cento  si
          applica altresi' alle spese sostenute  nell'anno  2020  per
          l'acquisto  e   la   posa   in   opera   di   impianti   di
          climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
          di calore alimentati da biomasse combustibili,  fino  a  un
          valore massimo della detrazione di 30.000 euro. 
              2-ter.  Per  le  spese  sostenute  per  interventi   di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo,  i
          soggetti che nell'anno precedente a quello di  sostenimento
          delle  spese  si  trovavano   nelle   condizioni   di   cui
          all'articolo 11, comma  2,  e  all'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), e comma 5, lettera a), del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  in  luogo  della
          detrazione   possono   optare   per   la    cessione    del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito.  Le  modalita'
          di attuazione delle disposizioni del  presente  comma  sono
          definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
          31  dicembre  2021  per  interventi   di   riqualificazione
          energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  che
          interessino  l'involucro  dell'edificio  con   un'incidenza
          superiore al 25  per  cento  della  superficie  disperdente
          lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
          1 spetta  nella  misura  del  70  per  cento.  La  medesima
          detrazione spetta, nella misura del 75 per  cento,  per  le
          spese  sostenute   per   interventi   di   riqualificazione
          energetica  relativi   alle   parti   comuni   di   edifici
          condominiali  finalizzati  a  migliorare   la   prestazione
          energetica invernale ed estiva e che conseguano  almeno  la
          qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  26   giugno   2015,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.  162
          del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente  comma
          sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese  non
          superiore a euro 40.000 moltiplicato per  il  numero  delle
          unita' immobiliari che compongono l'edificio. 
              2-quater.1. Per le spese relative  agli  interventi  su
          parti comuni di edifici condominiali ricadenti  nelle  zone
          sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
          del rischio  sismico  e  alla  riqualificazione  energetica
          spetta,   in   alternativa   alle    detrazioni    previste
          rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo  e
          dal comma  1-quinquies  dell'articolo  16,  una  detrazione
          nella  misura  dell'80  per  cento,  ove   gli   interventi
          determinino  il  passaggio  ad  una   classe   di   rischio
          inferiore,  o  nella  misura  dell'85  per  cento  ove  gli
          interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
          inferiori. La predetta detrazione  e'  ripartita  in  dieci
          quote annuali di pari importo e si applica su un  ammontare
          delle spese non superiore a euro 136.000  moltiplicato  per
          il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. 
              2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui  al
          comma 2-quater e' asseverata  da  professionisti  abilitati
          mediante l'attestazione della prestazione energetica  degli
          edifici prevista dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 26 giugno 2015 di cui al citato  comma  2-quater.
          L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo economico sostenibile (ENEA)  effettua  controlli,
          anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
          agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,  con
          procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanare  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
          disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
          la   decadenza   dal   beneficio,   ferma    restando    la
          responsabilita'   del   professionista   ai   sensi   delle
          disposizioni vigenti. Per le attivita' di  cui  al  secondo
          periodo, e' autorizzata in favore  dell'ENEA  la  spesa  di
          500.000 euro per l'anno 2017 e di 1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. 
              2-sexies. Per le  spese  sostenute  per  interventi  di
          riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
          luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi  da
          quelli indicati al  comma  2-ter,  possono  optare  per  la
          cessione del corrispondente credito ai fornitori che  hanno
          effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
          con la facolta' di successiva cessione del credito.  Rimane
          esclusa  la  cessione  ad  istituti   di   credito   e   ad
          intermediari finanziari. Le  modalita'  di  attuazione  del
          presente  comma  sono  definite   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. 
              2-septies. Le detrazioni di cui  al  presente  articolo
          sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le  case
          popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
          stesse finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti
          nella forma di societa' che rispondono ai  requisiti  della
          legislazione europea in materia di in house providing e che
          siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
          per  interventi  di  efficienza  energetica  realizzati  su
          immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per  conto  dei
          comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,  nonche'
          dalle cooperative di abitazione a proprieta'  indivisa  per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
              3.  La  detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente
          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 29, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
              3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per  gli
          interventi di ristrutturazione importante di primo  livello
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  26
          giugno 2015,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n.  162  del  15  luglio  2015,  recante
          adeguamento  del  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico, 26 giugno 2009 - Linee guida  nazionali  per  la
          certificazione  energetica,  per  le  parti  comuni   degli
          edifici condominiali, con un  importo  dei  lavori  pari  o
          superiore a 200.000 euro, il soggetto avente  diritto  alle
          detrazioni puo'  optare,  in  luogo  dell'utilizzo  diretto
          delle stesse, per un contributo di  pari  ammontare,  sotto
          forma di sconto sul corrispettivo  dovuto,  anticipato  dal
          fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo
          rimborsato sotto forma di credito d'imposta  da  utilizzare
          esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di
          pari  importo,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei
          limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
          2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi
          ha a sua volta facolta' di cedere il credito  d'imposta  ai
          propri fornitori di beni e servizi,  con  esclusione  della
          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi
          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
          di credito e ad intermediari finanziari. 
              3-bis. Al fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale di cui all'articolo 1, comma 349,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3-ter. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che  devono
          soddisfare   gli   interventi   che    beneficiano    delle
          agevolazioni di cui al presente articolo,  ivi  compresi  i
          massimali di  costo  specifici  per  singola  tipologia  di
          intervento,  nonche'  le  procedure  e  le   modalita'   di
          esecuzione di controlli a campione, sia documentali che  in
          situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare  il  rispetto
          dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
          more dell'emanazione dei decreti di cui al presente  comma,
          continuano  ad   applicarsi   il   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,  e  il
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  11  marzo
          2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del  18
          marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza  con  la
          legislazione  e  la  normativa  vigente   in   materia   di
          efficienza energetica, limitatamente ai relativi  contenuti
          tecnici, adegua il  portale  attualmente  in  essere  e  la
          relativa modulistica per la trasmissione dei  dati  a  cura
          dei  soggetti  beneficiari  delle  detrazioni  di  cui   al
          presente articolo. 
              3-quater.  Al  fine  di  agevolare  l'esecuzione  degli
          interventi di efficienza  energetica  di  cui  al  presente
          articolo,  e'  istituita,  nell'ambito  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
          102, una  sezione  dedicata  al  rilascio  di  garanzie  su
          operazioni di finanziamento degli stessi. A  tal  fine,  la
          dotazione del Fondo suddetto puo' essere integrata  fino  a
          25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a  carico
          del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25  milioni
          di euro  annui  per  il  periodo  2018-2020  a  carico  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
          emissione     di     CO2     destinati     ai      progetti
          energetico-ambientali di cui all'articolo  19  del  decreto
          legislativo  13  marzo  2013,  n.   30,   previa   verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente,  con  le
          modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso
          articolo 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
          presente comma, con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
          regolamentare da adottare entro novanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  dal
          Ministro  dello   sviluppo   economico   e   dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata,   sono
          individuati,  nel  rispetto  degli  equilibri  di   finanza
          pubblica, le priorita',  i  criteri,  le  condizioni  e  le
          modalita' di funzionamento, di  gestione  e  di  intervento
          della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
          sezione stessa.» 
              -  Il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  811/2013  della
          Commissione del 18 febbraio 2013 che integra  la  direttiva
          2010/30/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto  riguarda  l'etichettatura  indicante   il   consumo
          d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente,
          degli apparecchi di riscaldamento misti, degli  insiemi  di
          apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi  di
          controllo della temperatura e dispositivi  solari  e  degli
          insiemi di apparecchi di riscaldamento  misti,  dispositivi
          di controllo della  temperatura  e  dispositivi  solari  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
          6 settembre 2013, n. 239. 
              La Direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'
          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in  Europa  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
          11 giugno 2008, n. 152. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
          Direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza   energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  le
          direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE): 
              «Art. 2 Definizioni 
              1. Omissis 
              2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
              a)Accredia:    organismo    nazionale    italiano    di
          accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro
          dello  sviluppo  economico  22  dicembre  2009,  pubblicato
          nellaGazzetta Ufficialen. 20 del 26 gennaio 2010; 
              a-bis) aggregatore: un fornitore  di  servizi  che,  su
          richiesta, accorpa una pluralita'  di  unita'  di  consumo,
          ovvero di unita' di consumo e di unita' di produzione,  per
          venderli  o  metterli  all'asta  in   mercati   organizzati
          dell'energia; 
              b)ammodernamento  sostanziale  di   un   impianto:   un
          ammodernamento il cui costo di investimento e' superiore al
          50% dei costi di investimento di una nuova analoga unita'; 
              b-bis)  audit   energetico   o   diagnosi   energetica:
          procedura sistematica finalizzata  a  ottenere  un'adeguata
          conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio
          o  gruppo  di  edifici,  di  una   attivita'   o   impianto
          industriale o commerciale o di servizi pubblici o  privati,
          a individuare e quantificare le opportunita'  di  risparmio
          energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire  in
          merito ai risultati; 
              c)auditor energetico: persona fisica  o  giuridica  che
          esegue diagnosi energetiche; 
              d)CEI: comitato elettrotecnico italiano; 
              d-bis) cliente finale: cliente  che  acquista  energia,
          anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio; 
              e)coefficiente  di  edificazione:   rapporto   tra   la
          superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del
          terreno di un determinato territorio; 
              f)condominio:   edificio   con   almeno   due    unita'
          immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che
          sono anche comproprietari delle parti comuni; 
              g)consumo di energia finale:  tutta  l'energia  fornita
          per l'industria, i trasporti,  le  famiglie,  i  servizi  e
          l'agricoltura, con esclusione delle  forniture  al  settore
          della  trasformazione   dell'energia   e   alle   industrie
          energetiche stesse; 
              h)consumo di energia primaria: il consumo interno lordo
          di energia, ad esclusione degli usi non energetici; 
              i) contatore di fornitura:  apparecchiatura  di  misura
          dell'energia consegnata. Il  contatore  di  fornitura  puo'
          essere individuale, nel caso in cui misuri  il  consumo  di
          energia della singola unita' immobiliare,  o  condominiale,
          nel caso in  cui  misuri  l'energia,  con  l'esclusione  di
          quella elettrica, consumata da  una  pluralita'  di  unita'
          immobiliari, come  nel  caso  di  un  condominio  o  di  un
          edificio polifunzionale; 
              [l)contatore divisionale o individuale: apparecchiatura
          di misura  del  consumo  di  energia  del  singolo  cliente
          finale;] 
              m)conto  termico:  sistema  di   incentivazione   della
          produzione di  energia  termica  da  fonti  rinnovabili  ed
          interventi di efficienza energetica di  piccole  dimensioni
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  28
          dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  allaGazzetta  Ufficialen.  1del   2
          gennaio 2013; 
              n)contratto di rendimento energetico o  di  prestazione
          energetica (EPC): accordo contrattuale tra il  beneficiario
          o chi per esso esercita il potere negoziale e il  fornitore
          di una misura di miglioramento dell'efficienza  energetica,
          verificata  e  monitorata  durante  l'intera   durata   del
          contratto,  dove  gli  investimenti  (lavori,  forniture  o
          servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello  di
          miglioramento    dell'efficienza    energetica    stabilito
          contrattualmente  o  di  altri   criteri   di   prestazione
          energetica concordati, quali i risparmi finanziari; 
              o)criteri ambientali minimi (CAM):  criteri  ambientali
          minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto  del
          Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP; 
              p)edificio polifunzionale: edificio destinato  a  scopi
          diversi e  occupato  da  almeno  due  soggetti  che  devono
          ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata; 
              q)ENEA: Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; 
              r)energia  termica:  calore   per   riscaldamento   e/o
          raffreddamento, sia per uso industriale che civile; 
              s)energia:  tutte  le  forme  di  prodotti  energetici,
          combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia
          elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti
          all'articolo   2,    letterad),delregolamento    (CE)    n.
          1099/2008del Parlamento e  del  Consiglio  del  22  ottobre
          2008; 
              t)esercente l'attivita' di  misura  del  gas  naturale:
          soggetto  che  eroga   l'attivita'   di   misura   di   cui
          all'articolo 4, comma17 della deliberazione  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idricon.  11
          del 2007, e successive modificazioni; 
              u)esercente   l'attivita'   di   misura    dell'energia
          elettrica: soggetto che eroga l'attivita' di misura di  cui
          all'articolo 4, comma6 della  deliberazione  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idricon.  11
          del 2007, e successive modificazioni; 
              v)grande  impresa:  impresa  che  occupa  piu'  di  250
          persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro
          o il cui totale di bilancio annuo supera i  43  milioni  di
          euro; 
              z)GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; 
              aa)immobili della  pubblica  amministrazione  centrale:
          edifici o parti di edifici  di  proprieta'  della  pubblica
          amministrazione centrale, e da essa occupati; 
              bb)interfaccia di comunicazione: dispositivo  fisico  o
          virtuale che permette  la  comunicazione  fra  due  o  piu'
          entita' di tipo diverso; 
              cc)microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI:
          impresa che occupa meno di 250 persone,  il  cui  fatturato
          annuo non supera i 50 milioni di euro o il  cui  totale  di
          bilancio annuo non supera i 43  milioni  di  euro.  Per  le
          imprese per le  quali  non  e'  stato  approvato  il  primo
          bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
          della  contabilita'  ordinaria  o   dalla   redazione   del
          bilancio, o per le quali non e' stata presentata  la  prima
          dichiarazione dei redditi, sono considerati  esclusivamente
          il  numero  degli  occupati  ed   il   totale   dell'attivo
          patrimoniale risultanti alla stessa data; 
              dd)Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica
          (PAEE): documento redatto ai  sensi  dell'articolo  17  che
          individua gli orientamenti nazionali per il  raggiungimento
          degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica
          e dei servizi energetici; 
              ee)Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei
          consumi  nel   settore   della   pubblica   amministrazione
          (PANGPP): Piano predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma
          1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11
          aprile  2008,  pubblicato  nellaGazzetta  Ufficialen.   107
          dell'8 maggio 2008, cosi' come modificato dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, 10 aprile 2013, pubblicato nellaGazzetta  Ufficialen.
          102 del 3 maggio 2013; 
              ff)pubblica   amministrazione    centrale:    autorita'
          governative centrali  di  cui  all'allegato  IV  deldecreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
              gg) rete di teleriscaldamento e  teleraffreddamento  (o
          teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di  trasporto
          dell'energia termica da una  o  piu'  fonti  di  produzione
          verso una pluralita' di edifici o  siti  di  utilizzazione,
          realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a
          consentire a chiunque interessato,  nei  limiti  consentiti
          dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per
          l'approvvigionamento   di   energia    termica    per    il
          riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di
          lavorazione e per la  copertura  del  fabbisogno  di  acqua
          calda sanitaria; 
              hh)ripartizione regionale della quota minima di energia
          da produrre mediante energie rinnovabili (Burden  Sharing):
          suddivisione tra Regioni degli impegni per raggiungere  una
          quota minima di energia rinnovabile di cui  al  decreto  15
          marzo  2012  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  d'intesa   con   la   Conferenza
          Unificata, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale,n. 78  del  2
          aprile 2012; 
              ii)riscaldamento    e    raffreddamento     efficienti:
          un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che,  rispetto
          a uno scenario di riferimento che rispecchia le  condizioni
          abituali, riduce in modo misurabile  l'apporto  di  energia
          primaria necessaria  per  rifornire  un'unita'  di  energia
          erogata nell'ambito  di  una  pertinente  delimitazione  di
          sistema in  modo  efficiente  in  termini  di  costi,  come
          valutato nell'analisi costi-benefici  di  cui  al  presente
          decreto,   tenendo   conto   dell'energia   richiesta   per
          l'estrazione,   la   conversione,   il   trasporto   e   la
          distribuzione; 
              ll)riscaldamento    e    raffreddamento     individuali
          efficienti:  un'opzione   di   fornitura   individuale   di
          riscaldamento   e   raffreddamento   che,    rispetto    al
          teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti,  riduce
          in  modo  misurabile  l'apporto  di  energia  primaria  non
          rinnovabile necessaria per rifornire un'unita'  di  energia
          erogata nell'ambito  di  una  pertinente  delimitazione  di
          sistema o richiede lo stesso apporto  di  energia  primaria
          non  rinnovabile  ma  a  costo  inferiore,  tenendo   conto
          dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il
          trasporto e la distribuzione; 
              mm)servizio  energetico:  la   prestazione   materiale,
          l'utilita' o il vantaggio derivante dalla  combinazione  di
          energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano
          efficacemente l'energia, che possono includere le attivita'
          di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla
          prestazione del servizio, la cui  fornitura  e'  effettuata
          sulla base di un contratto e che in circostanze normali  ha
          dimostrato  di  portare  a  miglioramenti   dell'efficienza
          energetica e a risparmi energetici primari  verificabili  e
          misurabili o stimabili; 
              nn)sistema di contabilizzazione:  sistema  tecnico  che
          consente la misurazione dell'energia termica o  frigorifera
          fornita alle singole unita' immobiliari (utenze) servite da
          un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento  o
          tele   raffreddamento,   ai   fini   della    proporzionale
          suddivisione delle relative spese; 
              oo)sistema  di  gestione   dell'energia:   insieme   di
          elementi   che   interagiscono   o   sono    intercorrelati
          all'interno di un piano  che  stabilisce  un  obiettivo  di
          efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo; 
              pp)sistema  di  misurazione  intelligente:  un  sistema
          elettronico in grado di  misurare  il  consumo  di  energia
          fornendo maggiori informazioni rispetto ad  un  dispositivo
          convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando
          una forma di comunicazione elettronica; 
              qq)sistema di  termoregolazione:  sistema  tecnico  che
          consente all'utente di regolare la temperatura  desiderata,
          entro i limiti previsti dalla normativa vigente,  per  ogni
          unita' immobiliare, zona o ambiente; 
              qq-bis) sotto-contatore:  contatore  dell'energia,  con
          l'esclusione di quella elettrica, che e' posto a valle  del
          contatore  di  fornitura  di  una  pluralita'   di   unita'
          immobiliari per la misura  dei  consumi  individuali  o  di
          edifici, a loro volta formati da una pluralita'  di  unita'
          immobiliari, ed e'  atto  a  misurare  l'energia  consumata
          dalla singola unita' immobiliare o dal singolo edificio; 
              rr)Strategia energetica nazionale (SEN):  documento  di
          analisi e strategia  energetica  approvato  con  decreto  8
          marzo 2013 del Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale,n. 73 del 27 marzo
          2013; 
              ss)superficie  coperta  utile  totale:  la   superficie
          coperta di un immobile o di parte di  un  immobile  in  cui
          l'energia e' utilizzata per il  condizionamento  del  clima
          degli ambienti interni; 
              tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento  efficienti:
          sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che  usa,
          in alternativa, almeno: 
              a) il 50  per  cento  di  energia  derivante  da  fonti
          rinnovabili; 
              b) il 50 per cento di calore di scarto; 
              c) il 75 per cento di calore cogenerato; 
              d)  il  50  per  cento  di   una   combinazione   delle
          precedenti; 
              uu)tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unita'  di
          misura  dell'energia  pari  all'energia  rilasciata   dalla
          combustione di una tonnellata di petrolio  grezzo,  il  cui
          valore e' fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ; 
              vv)UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.» 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.  186  recante
          «Regolamento recante la  disciplina  dei  requisiti,  delle
          procedure  e  delle  competenze  per  il  rilascio  di  una
          certificazione  dei  generatori  di  calore  alimentati   a
          biomasse combustibili solide» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 dicembre 2017, n. 294. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
          «Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.  137»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45
          (Supplemento Ordinario n. 28). 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n.  192  (Attuazione  della
          Direttiva  2002/91/CE  relativa  al  rendimento  energetico
          nell'edilizia): 
              «Art. 6 (Attestato di prestazione energetica,  rilascio
          e affissione) 
              1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   l'attestato    di    prestazione
          energetica degli edifici e' rilasciato per gli edifici o le
          unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un  nuovo
          locatario e per  gli  edifici  indicati  al  comma  6.  Gli
          edifici  di  nuova  costruzione  e  quelli   sottoposti   a
          ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di
          prestazione energetica prima del rilascio  del  certificato
          di agibilita'. Nel caso di nuovo edificio,  l'attestato  e'
          prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
          costruzione   o   societa'   di   costruzione   che   opera
          direttamente. Nel caso di  attestazione  della  prestazione
          degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto,
          l'attestato   e'   prodotto   a   cura   del   proprietario
          dell'immobile. 
              2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili  a
          titolo gratuito o di nuova locazione di  edifici  o  unita'
          immobiliari, ove l'edificio o  l'unita'  non  ne  sia  gia'
          dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di
          prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i  casi,
          il proprietario deve  rendere  disponibile  l'attestato  di
          prestazione energetica al potenziale acquirente o al  nuovo
          locatario   all'avvio   delle   rispettive   trattative   e
          consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita  o
          locazione di un edificio prima della  sua  costruzione,  il
          venditore  o  locatario  fornisce  evidenza  della   futura
          prestazione energetica dell'edificio e produce  l'attestato
          di  prestazione  energetica  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta di rilascio del certificato di agibilita'. 
              3. Nei contratti di  compravendita  immobiliare,  negli
          atti di trasferimento di immobili a titolo  oneroso  e  nei
          nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
          immobiliari soggetti a registrazione e'  inserita  apposita
          clausola  con  la  quale  l'acquirente  o   il   conduttore
          dichiarano  di  aver  ricevuto   le   informazioni   e   la
          documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine  alla
          attestazione della prestazione  energetica  degli  edifici;
          copia dell'attestato di prestazione energetica deve  essere
          altresi' allegata al contratto,  tranne  che  nei  casi  di
          locazione di singole unita' immobiliari. In caso di  omessa
          dichiarazione o  allegazione,  se  dovuta,  le  parti  sono
          soggette al pagamento, in solido e in parti  uguali,  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  3.000  a  euro
          18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a  euro  4.000  per  i
          contratti di locazione di singole unita' immobiliari e,  se
          la durata della locazione non eccede i tre  anni,  essa  e'
          ridotta   alla   meta'.   Il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa  non   esenta   comunque   dall'obbligo   di
          presentare  al  Ministero  dello  sviluppo   economico   la
          dichiarazione o  la  copia  dell'attestato  di  prestazione
          energetica entro  quarantacinque  giorni.  L'Agenzia  delle
          entrate, sulla base di apposite  intese  con  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  individua,  nel  quadro  delle
          informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel
          sistema informativo dei contratti di cui al presente comma,
          quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio  di
          cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in
          via  telematica,  allo  stesso  Ministero  dello   sviluppo
          economico  per  l'accertamento  e  la  contestazione  della
          violazione. 
              4. L'attestazione  della  prestazione  energetica  puo'
          riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte  di
          un  medesimo  edificio.   L'attestazione   di   prestazione
          energetica riferita a piu' unita' immobiliari  puo'  essere
          prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione
          d'uso, la medesima  situazione  al  contorno,  il  medesimo
          orientamento e  la  medesima  geometria  e  siano  servite,
          qualora presente, dal medesimo impianto  termico  destinato
          alla climatizzazione invernale  e,  qualora  presente,  dal
          medesimo sistema di climatizzazione estiva. 
              5. L'attestato di  prestazione  energetica  di  cui  al
          comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni  a
          partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento
          di ristrutturazione o  riqualificazione  che  modifichi  la
          classe energetica dell'edificio o dell'unita'  immobiliare.
          La validita' temporale massima e' subordinata  al  rispetto
          delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di  controllo  di
          efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in
          particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali
          necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
          n. 74, e al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto  di  dette
          disposizioni, l'attestato di prestazione energetica  decade
          il 31 dicembre dell'anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          prevista la prima scadenza non rispettata per  le  predette
          operazioni di controllo di efficienza  energetica.  A  tali
          fini, i libretti di impianto previsti dai  decreti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1,  lettera  b),  sono  allegati,  in
          originale  o  in  copia,   all'attestato   di   prestazione
          energetica. 
              6.  Nel  caso  di  edifici  utilizzati   da   pubbliche
          amministrazioni e aperti al pubblico con  superficie  utile
          totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne  sia  gia'
          dotato, e' fatto obbligo  al  proprietario  o  al  soggetto
          responsabile della gestione,  di  produrre  l'attestato  di
          prestazione energetica entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in  vigore  della  presente  disposizione  e  di
          affiggere  l'attestato  di   prestazione   energetica   con
          evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo
          chiaramente visibile al pubblico. A partire  dal  9  luglio
          2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a  250
          m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli
          enti proprietari di  cui  all'articolo  3  della  legge  11
          gennaio 1996, n. 23. 
              6-bis. Il fondo di garanzia  di  cui  all'articolo  22,
          comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e'
          utilizzato entro i limiti delle risorse  del  fondo  stesso
          anche  per  la  copertura   delle   spese   relative   alla
          certificazione energetica e  agli  adeguamenti  di  cui  al
          comma 6 del presente articolo. 
              7. Per gli edifici aperti al pubblico,  con  superficie
          utile totale superiore a 500 m2,  per  i  quali  sia  stato
          rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui  ai
          commi 1 e  2,  e'  fatto  obbligo,  al  proprietario  o  al
          soggetto responsabile della gestione dell'edificio  stesso,
          di  affiggere  con  evidenza  tale  attestato  all'ingresso
          dell'edificio o in  altro  luogo  chiaramente  visibile  al
          pubblico. 
              8. Nel caso di offerta di vendita o  di  locazione,  ad
          eccezione  delle  locazioni  degli   edifici   residenziali
          utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i  corrispondenti
          annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione  commerciali
          riportano   gli   indici    di    prestazione    energetica
          dell'involucro  e  globale  dell'edificio   o   dell'unita'
          immobiliare e la classe energetica corrispondente. 
              9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi  alla
          gestione degli impianti termici o di climatizzazione  degli
          edifici pubblici, o nei quali figura  come  committente  un
          soggetto  pubblico,  devono  prevedere  la  predisposizione
          dell'attestato di prestazione  energetica  dell'edificio  o
          dell'unita' immobiliare interessati. 
              10. L'obbligo di dotare l'edificio di un  attestato  di
          prestazione energetica viene meno ove sia gia'  disponibile
          un   attestato   in   corso   di   validita',    rilasciato
          conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 
              11. L'attestato di  qualificazione  energetica,  al  di
          fuori di  quanto  previsto  all'articolo  8,  comma  2,  e'
          facoltativo ed e' predisposto al fine  di  semplificare  il
          successivo   rilascio   dell'attestato    di    prestazione
          energetica. A  tale  fine,  l'attestato  di  qualificazione
          energetica  comprende  anche  l'indicazione  di   possibili
          interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e  la
          classe  di  appartenenza   dell'edificio,   o   dell'unita'
          immobiliare, in  relazione  al  sistema  di  certificazione
          energetica in  vigore,  nonche'  i  possibili  passaggi  di
          classe  a  seguito  della  eventuale  realizzazione   degli
          interventi  stessi.  L'estensore  provvede  ad  evidenziare
          opportunamente  sul  frontespizio  del  documento  che   il
          medesimo   non   costituisce   attestato   di   prestazione
          energetica dell'edificio, ai sensi  del  presente  decreto,
          nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e'  stato  il  suo
          ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 
              12. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti
          e per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
          d'intesa con la  Conferenza  unificata,  sentito  il  CNCU,
          avvalendosi delle metodologie di  calcolo  definite  con  i
          decreti  di   cui   all'   articolo   4,   e'   predisposto
          l'adeguamento  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  26  giugno  2009,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 158 del  10  luglio  2009,  nel  rispetto  dei
          seguenti criteri e contenuti: 
              a)   la   previsione   di   metodologie   di    calcolo
          semplificate,  da  rendere  disponibili  per  gli   edifici
          caratterizzati  da   ridotte   dimensioni   e   prestazioni
          energetiche di modesta qualita', finalizzate  a  ridurre  i
          costi a carico dei cittadini; 
              b)  la  definizione  di  un  attestato  di  prestazione
          energetica   che   comprende   tutti   i   dati    relativi
          all'efficienza energetica dell'edificio che  consentano  ai
          cittadini di valutare e confrontare  edifici  diversi.  Tra
          tali dati sono obbligatori: 
              1) la prestazione energetica globale dell'edificio  sia
          in termini  di  energia  primaria  totale  che  di  energia
          primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 
              2) la classe energetica determinata attraverso l'indice
          di prestazione energetica globale  dell'edificio,  espresso
          in energia primaria non rinnovabile; 
              3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere  i
          consumi   energetici   per   il    riscaldamento    e    il
          raffrescamento,  attraverso  gli  indici   di   prestazione
          termica utile per la climatizzazione  invernale  ed  estiva
          dell'edificio; 
              4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
          efficienza energetica vigenti a norma di legge; 
              5) le emissioni di anidride carbonica; 
              6) l'energia esportata; 
              7)   le   raccomandazioni    per    il    miglioramento
          dell'efficienza energetica dell'edificio  con  le  proposte
          degli  interventi  piu'  significativi  ed   economicamente
          convenienti,  separando  la  previsione  di  interventi  di
          ristrutturazione importanti da quelli  di  riqualificazione
          energetica; 
              8) le informazioni  correlate  al  miglioramento  della
          prestazione  energetica,  quali  diagnosi  e  incentivi  di
          carattere finanziario; 
              c) la definizione di uno schema di annuncio di  vendita
          o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che
          renda uniformi le informazioni  sulla  qualita'  energetica
          degli edifici fornite ai cittadini; 
              d) la definizione di un sistema informativo comune  per
          tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per
          le  regioni  e  le  province  autonome,  che  comprenda  la
          gestione di un catasto degli edifici,  degli  attestati  di
          prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380  (Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia): 
              «Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi 
              1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
              a)  "interventi   di   manutenzione   ordinaria",   gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
              b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
          e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire  parti
          anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare  ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che non alterino la volumetria complessiva degli edifici  e
          non  comportino  modifiche  delle  destinazioni   di   uso.
          Nell'ambito degli interventi di manutenzione  straordinaria
          sono ricompresi anche quelli consistenti nel  frazionamento
          o accorpamento delle unita' immobiliari con  esecuzione  di
          opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici
          delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'   del   carico
          urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga   l'originaria
          destinazione d'uso; 
              c)   "interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
              d)  "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",   gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria [e sagoma] di quello preesistente,  fatte  salve
          le  sole  innovazioni  necessarie  per  l'adeguamento  alla
          normativa antisismica nonche' quelli volti al ripristino di
          edifici,  o  parti  di  essi,  eventualmente   crollati   o
          demoliti, attraverso la  loro  ricostruzione,  purche'  sia
          possibile accertarne la  preesistente  consistenza.  Rimane
          fermo che,  con  riferimento  agli  immobili  sottoposti  a
          vincoli ai sensi del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n.  42  e  successive  modificazioni,  gli  interventi   di
          demolizione e ricostruzione e gli interventi di  ripristino
          di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi  di
          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la
          medesima sagoma dell'edificio preesistente; 
              e)  "interventi  di  nuova  costruzione",   quelli   di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
              e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra  o
          interrati,  ovvero  l'ampliamento   di   quelli   esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
              e.2)  gli  interventi  di  urbanizzazione  primaria   e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
              e.3) la realizzazione di infrastrutture e di  impianti,
          anche per pubblici servizi, che comporti la  trasformazione
          in via permanente di suolo inedificato; 
              e.4) l'installazione di torri e tralicci  per  impianti
          radio-ricetrasmittenti e di ripetitori  per  i  servizi  di
          telecomunicazione; 
              e.5)  l'installazione  di  manufatti   leggeri,   anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulottes, campers, case mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto  per  la
          sosta e il soggiorno dei turisti,  previamente  autorizzate
          sotto il profilo urbanistico,  edilizio  e,  ove  previsto,
          paesaggistico, in conformita' alle normative  regionali  di
          settore; 
              e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
          degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
          e  al  pregio  ambientale  e  paesaggistico   delle   aree,
          qualifichino come interventi di nuova  costruzione,  ovvero
          che comportino la realizzazione di un volume  superiore  al
          20% del volume dell'edificio principale; 
              e.7)  la  realizzazione  di  depositi  di  merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
              f) gli "interventi  di  ristrutturazione  urbanistica",
          quelli   rivolti   a   sostituire    l'esistente    tessuto
          urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
          sistematico   di   interventi   edilizi,   anche   con   la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90: 
              «Art.  16  (Proroga  delle   detrazioni   fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili) 
              1. Ferme restando le ulteriori  disposizioni  contenute
          nell'articolo 16-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
          relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato
          articolo 16-bis, spetta una detrazione  dall'imposta  lorda
          fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
          a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
          al 50 per cento per le spese sostenute dal 26  giugno  2012
          al 31 dicembre 2020. 
              1-bis. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31
          dicembre  2021  per  gli  interventi  di  cui  all'articolo
          16-bis, comma 1, lettera i), del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate  dopo
          la data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
          su  edifici   ubicati   nelle   zone   sismiche   ad   alta
          pericolosita'  (zone  1  e  2)  di  cui  all'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20  marzo
          2003, pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  2003,  riferite  a
          costruzioni  adibite   ad   abitazione   e   ad   attivita'
          produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella
          misura del 50 per cento, fino ad un  ammontare  complessivo
          delle stesse spese non superiore a 96.000 euro  per  unita'
          immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
          cinque  quote  annuali  di  pari   importo   nell'anno   di
          sostenimento delle spese e in quelli successivi.  Nel  caso
          in cui gli interventi di cui al presente  comma  realizzati
          in ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di
          interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
          del limite massimo  delle  spese  ammesse  a  fruire  della
          detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
          stessi  anni  per  le  quali  si  e'  gia'   fruito   della
          detrazione. 
              1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2017  e  fino  al  31
          dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
          anche agli edifici ubicati nella  zona  sismica  3  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
          maggio 2003. 
              1-quater. Qualora dalla realizzazione degli  interventi
          di cui ai commi 1-bis e  1-ter  derivi  una  riduzione  del
          rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
          rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta  nella
          misura  del  70  per  cento  della  spesa  sostenuta.   Ove
          dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
          inferiori, la detrazione spetta nella  misura  dell'80  per
          cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, da adottare entro il 28 febbraio  2017,  sentito
          il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono  stabilite
          le linee guida per la classificazione  di  rischio  sismico
          delle costruzioni nonche' le modalita' per  l'attestazione,
          da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia  degli
          interventi effettuati. 
              1-quinquies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati sulle  parti  comuni  di  edifici
          condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo  e
          al secondo periodo del medesimo  comma  1-quater  spettano,
          rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e  dell'85
          per cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
          ammontare  delle  spese  non  superiore   a   euro   96.000
          moltiplicato per il  numero  delle  unita'  immobiliari  di
          ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere  dal  1º
          gennaio  2017,  in  luogo  della  detrazione   i   soggetti
          beneficiari   possono   optare   per   la   cessione    del
          corrispondente credito ai fornitori  che  hanno  effettuato
          gli interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la
          facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
          la cessione  ad  istituti  di  credito  e  ad  intermediari
          finanziari. Le modalita' di attuazione del  presente  comma
          sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente disposizione. 
              1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, tra le spese
          detraibili per la realizzazione degli interventi di cui  ai
          commi 1-ter, 1-quater  e  1-quinquies  rientrano  anche  le
          spese effettuate per la classificazione e verifica  sismica
          degli immobili. 
              1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi  da  1-bis  a
          1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
          le case popolari, comunque denominati, nonche'  dagli  enti
          aventi le stesse finalita' sociali dei  predetti  istituti,
          istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono   ai
          requisiti della legislazione europea in materia di in house
          providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del
          31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
          loro  proprieta'  ovvero  gestiti  per  conto  dei  comuni,
          adibiti ad edilizia residenziale  pubblica,  nonche'  dalle
          cooperative  di  abitazione  a  proprieta'   indivisa   per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
              1-septies. Qualora  gli  interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti  nelle  zone
          classificate  a  rischio  sismico  1,  2  e  3   ai   sensi
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante  demolizione
          e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
          rischio sismico, anche con variazione volumetrica  rispetto
          all'edificio  preesistente,  ove  le   norme   urbanistiche
          vigenti consentano tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di
          costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
          entro diciotto mesi dalla data di conclusione  dei  lavori,
          alla successiva alienazione  dell'immobile,  le  detrazioni
          dall'imposta di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          medesimo  comma  1-quater  spettano  all'acquirente   delle
          unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
          cento e dell'85 per cento del prezzo della  singola  unita'
          immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
          e, comunque, entro un ammontare massimo  di  spesa  pari  a
          96.000 euro per ciascuna  unita'  immobiliare.  I  soggetti
          beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
          luogo della detrazione, per la cessione del  corrispondente
          credito alle imprese che hanno  effettuato  gli  interventi
          ovvero ad  altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
          successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
          a istituti di credito e intermediari finanziari. 
              1-octies. Per gli  interventi  di  adozione  di  misure
          antisismiche di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto
          avente  diritto  alle  detrazioni  puo'  optare,  in  luogo
          dell'utilizzo diretto delle stesse, per  un  contributo  di
          pari ammontare, sotto forma  di  sconto  sul  corrispettivo
          dovuto, anticipato dal  fornitore  che  ha  effettuato  gli
          interventi e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di
          credito   d'imposta   da   utilizzare   esclusivamente   in
          compensazione, in cinque quote annuali di pari importo,  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
          volta facolta' di cedere il  credito  d'imposta  ai  propri
          fornitori  di  beni  e  servizi,   con   esclusione   della
          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi
          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
          di credito e ad intermediari finanziari. 
              2. Ai contribuenti che fruiscono  della  detrazione  di
          cui al comma 1, limitatamente agli interventi  di  recupero
          del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
          2019, e' altresi' riconosciuta una detrazione  dall'imposta
          lorda,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
          ulteriori spese documentate sostenute  nell'anno  2020  per
          l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
          non inferiore  ad  A+,  nonche'  A  per  i  forni,  per  le
          apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta
          energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
          ristrutturazione. La detrazione di cui al  presente  comma,
          da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote  annuali
          di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
          spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
          non  superiore  a  10.000  euro,   considerato,   per   gli
          interventi effettuati  nell'anno  2019  ovvero  per  quelli
          iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al  netto
          delle spese sostenute nell'anno 2019 per  le  quali  si  e'
          fruito della detrazione.  Ai  fini  della  fruizione  della
          detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente  comma
          sono computate indipendentemente dall'importo  delle  spese
          sostenute per i lavori di  ristrutturazione  che  fruiscono
          delle detrazioni di cui al comma 1. 
              2-bis. Al fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi  di  cui  al  presente
          articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia  di
          detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
          edifici, sono trasmesse  per  via  telematica  all'ENEA  le
          informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
          informazioni  pervenute  e  trasmette  una  relazione   sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986 n. 917: 
              «Art. 15 (Detrazioni per oneri) 
              1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  19
          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
              a) gli interessi passivi e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
              b) gli interessi passivi, e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione  principale  entro  un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non  superiore  a
          4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
          effettuato nell'anno  precedente  o  successivo  alla  data
          della stipulazione del contratto di  mutuo.  Non  si  tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto e' estinto e ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la
          detrazione  spetta  a  condizione  che   entro   tre   mesi
          dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di
          intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e
          che entro un anno dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. La detrazione  spetta  non
          oltre il periodo d'imposta nel corso del quale  e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di  lavoro.  Non  si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso  l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori   di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
              b-bis)  dal  1°  gennaio  2007  i   compensi   comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
              c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
          mila   (129,11   euro).   Dette   spese   sono   costituite
          esclusivamente  dalle  spese  mediche   e   di   assistenza
          specifica, diverse da  quelle  indicate  nell'articolo  10,
          comma  1,  lettera  b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per
          prestazioni  specialistiche  e  per  protesi   dentarie   e
          sanitarie in genere,  nonche'  dalle  spese  sostenute  per
          l'acquisto di alimenti a  fini  medici  speciali,  inseriti
          nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo
          7 del decreto del Ministro della  sanita'  8  giugno  2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  154  del  5  luglio
          2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.  Ai
          fini della detrazione  la  spesa  sanitaria  relativa  all'
          acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o
          da scontrino fiscale  contenente  la  specificazione  della
          natura, qualita' e quantita' dei beni e  l'indicazione  del
          codice fiscale del destinatario.  Le  spese  riguardanti  i
          mezzi necessari  all'accompagnamento,  alla  deambulazione,
          alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici  e
          informatici rivolti a  facilitare  l'autosufficienza  e  le
          possibilita'  di   integrazione   dei   soggetti   di   cui
          all'articolo 3 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  si
          assumono  integralmente.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la
          locomozione dei soggetti indicati nel  precedente  periodo,
          con ridotte o impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si
          comprendono  i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di   cui,
          rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b),  c)
          ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche  se  prodotti  in
          serie e adattati in  funzione  delle  suddette  limitazioni
          permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli  adattati
          alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
          automatico, purche'  prescritto  dalla  commissione  medica
          locale di cui all'articolo 119 del decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285.  Tra  i  mezzi  necessari  per   la
          locomozione dei non vedenti sono compresi i  cani  guida  e
          gli  autoveicoli  rispondenti   alle   caratteristiche   da
          stabilire con decreto del Ministro  delle  finanze.  Tra  i
          mezzi necessari  per  la  locomozione  dei  sordomuti  sono
          compresi gli autoveicoli rispondenti  alle  caratteristiche
          da stabilire con decreto del  Ministro  delle  finanze.  La
          detrazione spetta una sola volta in un periodo  di  quattro
          anni,  salvo  i  casi  in   cui   dal   Pubblico   registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni (18.075,99 euro) o, nei casi in cui risultasse  che
          il suddetto veicolo sia stato rubato e non  ritrovato,  nei
          limiti della spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni
          (18.075,99 euro) da cui va  detratto  l'eventuale  rimborso
          assicurativo. e' consentito, alternativamente, di ripartire
          la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti  e
          di pari  importo.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione d'imposta  o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono  a  formarlo.  La  medesima  ripartizione  della
          detrazione in quattro quote  annuali  di  pari  importo  e'
          consentita, con riferimento alle altre spese  di  cui  alla
          presente lettera, nel caso in cui queste  ultime  eccedano,
          complessivamente,  il  limite  di  lire  30  milioni  annue
          (15.493,71  euro).  Si  considerano,  altresi',  rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
              c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo  di  euro
          500, limitatamente alla parte che eccede euro  129,11.  Con
          decreto del Ministero delle  finanze  sono  individuate  le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
              c  ter)  le  spese   sostenute   per   i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
              d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
          di persone, per importo non  superiore  a  euro  1.550  per
          ciascuna di esse; 
              e) le  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          universitaria presso universita' statali e non statali,  in
          misura non superiore, per le  universita'  non  statali,  a
          quella  stabilita   annualmente   per   ciascuna   facolta'
          universitaria con decreto  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da  emanare  entro  il  31
          dicembre, tenendo conto degli importi medi  delle  tasse  e
          contributi dovuti alle universita' statali; 
              e-bis)  le   spese   per   la   frequenza   di   scuole
          dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della  scuola
          secondaria  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di
          istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
          n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
          superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
          2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro  a  decorrere
          dall'anno 2019 per alunno o  studente.  Per  le  erogazioni
          liberali alle  istituzioni  scolastiche  per  l'ampliamento
          dell'offerta formativa rimane fermo  il  beneficio  di  cui
          alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
          cui alla presente lettera; 
              e-ter) le spese sostenute in favore  dei  minori  o  di
          maggiorenni,   con   diagnosi   di    disturbo    specifico
          dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola
          secondaria di secondo grado, per  l'acquisto  di  strumenti
          compensativi e di sussidi tecnici  e  informatici,  di  cui
          alla   legge   8   ottobre   2010,   n.   170,    necessari
          all'apprendimento,   nonche'   per   l'uso   di   strumenti
          compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che
          assicurino ritmi graduali  di  apprendimento  delle  lingue
          straniere, in presenza di un certificato medico che attesti
          il collegamento funzionale tra i sussidi  e  gli  strumenti
          acquistati  e  il  tipo  di   disturbo   dell'apprendimento
          diagnosticato; 
              e-quater) le spese, per  un  importo  non  superiore  a
          1.000  euro,  sostenute   da   contribuenti   con   reddito
          complessivo non superiore a 36.000  euro  per  l'iscrizione
          annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e
          18 anni a conservatori di musica,  a  istituzioni  di  alta
          formazione   artistica,   musicale   e   coreutica   (AFAM)
          legalmente riconosciute ai sensi della  legge  21  dicembre
          1999, n. 508, a scuole  di  musica  iscritte  nei  registri
          regionali  nonche'  a  cori,  bande  e  scuole  di   musica
          riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio
          e la pratica della musica; 
              f) i premi per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero  di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di
          recesso dal contratto, per un importo complessivamente  non
          superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla
          data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530  a  decorrere
          dal periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2014  e,  a
          decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro  1.291,14,
          limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto
          il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
          della vita quotidiana, al netto dei predetti  premi  aventi
          per  oggetto  il  rischio  di  morte   o   di   invalidita'
          permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al
          31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e' elevato  a  euro
          750 relativamente ai premi  per  assicurazioni  aventi  per
          oggetto il rischio di morte finalizzate alla  tutela  delle
          persone con disabilita' grave come  definita  dall'articolo
          3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  accertata
          con le modalita'  di  cui  all'articolo  4  della  medesima
          legge. Con decreto del  Ministero  delle  finanze,  sentito
          l'Istituto per la  Vigilanza  sulle  Assicurazioni  Private
          (Isvap) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono
          rispondere i contratti che assicurano  il  rischio  di  non
          autosufficienza. Per i  percettori  di  redditi  di  lavoro
          dipendente e  assimilato,  si  tiene  conto,  ai  fini  del
          predetto  limite,  anche  dei  premi  di  assicurazione  in
          relazione ai quali il datore di  lavoro  ha  effettuato  la
          detrazione in sede di ritenuta; 
              f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto  il
          rischio di  eventi  calamitosi  stipulate  relativamente  a
          unita' immobiliari ad uso abitativo; 
              g) le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
              h) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'articolo 1 della  legge  1  giugno  1939,  n.
          1089, e nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          settembre  1963,  n.  1409,  ivi  comprese  le   erogazioni
          effettuate per l'organizzazione in Italia e  all'estero  di
          mostre e di esposizioni di rilevante interesse  scientifico
          culturale delle cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le
          ricerche eventualmente a tal fine  necessari,  nonche'  per
          ogni   altra   manifestazione   di   rilevante    interesse
          scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
          ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
          catalogazione,  e  le  pubblicazioni   relative   ai   beni
          culturali.   Le   iniziative   culturali   devono    essere
          autorizzate,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore del Consiglio nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
          conto consuntivo. Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  indicati  nella
          presente lettera e  controlla  l'impiego  delle  erogazioni
          stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile  al
          donatario, essere prorogati una sola volta.  Le  erogazioni
          liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
          affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,  o  delle
          regioni e degli  enti  locali  territoriali,  nel  caso  di
          attivita' o manifestazioni in cui essi  siano  direttamente
          coinvolti, e sono destinate ad un fondo da  utilizzare  per
          le attivita' culturali previste per l'anno  successivo.  Il
          Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
          il 31 marzo di ciascun  anno,  al  centro  informativo  del
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          l'elenco  nominativo  dei   soggetti   erogatori,   nonche'
          l'ammontare  delle  erogazioni  effettuate  entro   il   31
          dicembre dell'anno precedente; 
              h-bis) il costo specifico o,  in  mancanza,  il  valore
          normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad  apposita
          convenzione, ai soggetti e per le  attivita'  di  cui  alla
          lettera h); 
              i) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
              i-bis) 
              i ter) le erogazioni liberali in denaro per un  importo
          complessivo in ciascun periodo d'imposta  non  superiore  a
          1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e   associazioni
          sportive dilettantistiche, a condizione che  il  versamento
          di tali erogazioni sia eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 . 
              i quater) 
              i-quinquies) le spese, per un importo non  superiore  a
          210   euro,   sostenute   per   l'iscrizione   annuale    e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
              i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
          di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
          relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti  di
          assegnazione in godimento o locazione, stipulati  con  enti
          per  il   diritto   allo   studio,   universita',   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative dagli studenti iscritti ad un corso  di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa vigente nello Stato in  cui  l'immobile  e'
          situato, dagli studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea
          presso un'universita' ubicata nel territorio di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; 
              i-sexies.01)  limitatamente  ai  periodi  d'imposta  in
          corso al 31  dicembre  2017  e  al  31  dicembre  2018,  il
          requisito della distanza di cui alla lettera  i-sexies)  si
          intende rispettato anche all'interno della stessa provincia
          ed e' ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in
          zone montane o disagiate. 
              i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
          un importo non superiore  a  8.000  euro,  e  il  costo  di
          acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione  finale,  per
          un importo  non  superiore  a  20.000  euro,  derivanti  da
          contratti di locazione finanziaria su  unita'  immobiliari,
          anche da costruire, da  adibire  ad  abitazione  principale
          entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di  eta'
          inferiore  a  35  anni  con  un  reddito  complessivo   non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
          la detrazione spetta alle condizioni di  cui  alla  lettera
          b); 
              i-sexies.2) le spese di cui alla lettera  isexies.  1),
          alle condizioni ivi indicate e per  importi  non  superiori
          alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
          eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa; 
              i-septies) le spese, per un  importo  non  superiore  a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro; 
              i-octies)  le  erogazioni  liberali  a   favore   degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  degli
          istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e  universitaria  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante  gli   altri   sistemi   di   pagamento   previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
              i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
          comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              i-decies)  le  spese  sostenute  per  l'acquisto  degli
          abbonamenti  ai  servizi  di  trasporto  pubblico   locale,
          regionale e interregionale per un importo non  superiore  a
          250 euro. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.
          412  (Regolamento  recante  norme  per  la   progettazione,
          l'installazione,  l'esercizio  e  la   manutenzione   degli
          impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
          consumi di energia, in attuazione  dell'art.  4,  comma  4,
          della legge 9 gennaio 1991, n. 10): 
              «Art. 1 - Definizioni. 
              1. Ai fini dell'applicazione del  presente  regolamento
          si intende: 
              a)  per  "edificio",  un   sistema   costituito   dalle
          strutture edilizie esterne che  delimitano  uno  spazio  di
          volume definito, dalle strutture interne  che  ripartiscono
          detto  volume  e  da  tutti   gli   impianti,   dispositivi
          tecnologici ed arredi che si trovano  al  suo  interno;  la
          superficie esterna che delimita un edificio puo'  confinare
          con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente  esterno,
          il terreno, altri edifici; 
              b) per "edificio di proprieta' pubblica",  un  edificio
          di  proprieta'  dello  Stato,  delle  Regioni,  degli  Enti
          Locali, nonche' di altri Enti  Pubblici,  anche  economici,
          destinato sia allo svolgimento delle  attivita'  dell'Ente,
          sia ad altre attivita' o usi, compreso quello di abitazione
          privata; 
              c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un  edificio
          nel quale si svolge,  in  tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          istituzionale di Enti pubblici; 
              d) per "edificio di nuova  costruzione",  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il  quale
          la richiesta di concessione edilizia sia  stata  presentata
          successivamente  alla  data  di  entrata  in   vigore   del
          regolamento stesso; 
              e)  per  "climatizzazione  invernale",   l'insieme   di
          funzioni  atte  ad  assicurare,  durante  il   periodo   di
          esercizio   dell'impianto    termico    consentito    dalle
          disposizioni del presente regolamento, il  benessere  degli
          occupanti  mediante   il   controllo,   all'interno   degli
          ambienti, della temperatura  e,  ove  presenti  dispositivi
          idonei, della umidita', della portata di  rinnovo  e  della
          purezza dell'aria; 
              f) per  "impianto  termico",  un  impianto  tecnologico
          destinato alla climatizzazione degli ambienti con  o  senza
          produzione di acqua calda per usi  igienici  e  sanitari  o
          alla sola produzione centralizzata di acqua calda  per  gli
          stessi  usi,  comprendente   i   sistemi   di   produzione,
          distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi
          di regolazione e di controllo; sono quindi  compresi  negli
          impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
          mentre non sono  considerati  impianti  termici  apparecchi
          quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,  scaldacqua
          unifamiliari; 
              g) per "impianto termico di  nuova  installazione",  un
          impianto  termico  installato  in  un  edificio  di   nuova
          costruzione  o  in  un  edificio  o  porzione  di  edificio
          antecedente privo di impianto termico; 
              h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto  termico",
          le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso  e
          manutenzione degli  apparecchi  e  componenti  che  possono
          essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di
          corredo  agli  apparecchi  e  componenti   stessi   e   che
          comportino l'impiego di  attrezzature  e  di  materiali  di
          consumo d'uso corrente; 
              i)  per   "manutenzione   straordinaria   dell'impianto
          termico", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento
          dell'impianto a quello  previsto  dal  progetto  e/o  dalla
          normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte,
          a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi
          di  parti,  ripristini,   revisione   o   sostituzione   di
          apparecchi o componenti dell'impianto termico; 
              j) per "proprietario  dell'impianto  termico",  chi  e'
          proprietario, in tutto o in parte,  dell'impianto  termico;
          nel  caso   di   edifici   dotati   di   impianti   termici
          centralizzati amministrati in  condominio  e  nel  caso  di
          soggetti diversi dalle persone fisiche gli  obblighi  e  le
          responsabilita'  posti  a  carico  del   proprietario   del
          presente  regolamento  sono  da  intendersi  riferito  agli
          Amministratori; 
              l) per "ristrutturazione di un impianto  termico",  gli
          interventi  rivolti  a   trasformare   l'impianto   termico
          mediante un insieme sistematico di opere che comportino  la
          modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione  che  di
          distribuzione del calore;  rientrano  in  questa  categoria
          anche   la   trasformazione   di   un   impianto    termico
          centralizzato in impianti termici  individuali  nonche'  la
          risistemazione   impiantistica   nelle    singole    unita'
          immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di
          un   impianto   termico   individuale    previo    distacco
          dall'impianto termico centralizzato; 
              m) per "sostituzione di un generatore  di  calore",  la
          rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di  un
          altro nuovo  destinato  ad  erogare  energia  termica  alle
          medesime utenze; 
              n)  per  "esercizio  e  manutenzione  di  un   impianto
          termico",  il  complesso   di   operazioni   che   comporta
          l'assunzione di responsabilita' finalizzata  alla  gestione
          degli   impianti   includente:   conduzione,   manutenzione
          ordinaria e straordinaria e controllo, nel  rispetto  delle
          norme in materia di sicurezza, di contenimento dei  consumi
          energetici e di salvaguardia ambientale; 
              o)  per  "terzo  responsabile  dell'esercizio  e  della
          manutenzione dell'impianto termico", la  persona  fisica  o
          giuridica che, essendo in possesso dei  requisiti  previsti
          dalle normative vigenti  e  comunque  di  idonea  capacita'
          tecnica,  economica,   organizzativa,   e'   delegata   dal
          proprietario ad assumere la responsabilita' dell'esercizio,
          della manutenzione e dell'adozione delle misure  necessarie
          al contenimento dei consumi energetici; 
              p)   per   "contratto   servizio    energia",    l'atto
          contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi
          necessari  a  mantenere  le  condizioni  di  comfort  negli
          edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di  uso
          razionale dell'energia,  di  sicurezza  e  di  salvaguardia
          dell'ambiente, provvedendo nel  contempo  al  miglioramento
          del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; 
              q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti
          di cui ai punti successivi, quelli dichiarati  e  garantiti
          dal costruttore per il regime di funzionamento continuo; 
              r) per "potenza termica del focolare" di un  generatore
          di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore  del
          combustibile impiegato  e  della  portata  di  combustibile
          bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; 
              s) per "potenza termica convenzionale" di un generatore
          di calore, la potenza termica del focolare diminuita  della
          potenza  termica  persa  al  camino;  l'unita'  di   misura
          utilizzata e' il kW; 
              t) per "potenza termica  utile"  di  un  generatore  di
          calore, la quantita' di calore  trasferita  nell'unita'  di
          tempo al fluido termovettore, corrispondente  alla  potenza
          termica  del  focolare  diminuita  della  potenza   termica
          scambiata dall'involucro del generatore  con  l'ambiente  e
          della potenza termica persa al camino; l'unita'  di  misura
          utilizzata e' il kW; 
              u)  per  "rendimento  di  combustione",   sinonimo   di
          "rendimento termico  convenzionale"  di  un  generatore  di
          calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale  e
          la potenza termica del focolare; 
              v) per "rendimento termico utile" di un  generatore  di
          calore, il rapporto tra  la  potenza  termica  utile  e  la
          potenza termica del focolare; 
              w) per  "temperatura  dell'aria  in  un  ambiente",  la
          temperatura  dell'aria  misurata   secondo   le   modalita'
          prescritte dalla norma tecnica UNI 5364; 
              z) per  "gradi-giorno"  di  una  localita',  la  somma,
          estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale
          di   riscaldamento,   delle   sole   differenze    positive
          giornaliere    tra    la     temperatura     dell'ambiente,
          convenzionalmente fissata a 20 °C, e la  temperatura  media
          esterna giornaliera; l'unita' di misura  utilizzata  e'  il
          grado-giorno (GG).» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  16-bis
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
              «Art. 16-bis Detrazione delle spese per  interventi  di
          recupero del  patrimonio  edilizio  e  di  riqualificazione
          energetica degli edifici 
              1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  36
          per cento delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare
          complessivo delle stesse non superiore a  48.000  euro  per
          unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente  rimaste  a
          carico dei contribuenti che possiedono o  detengono,  sulla
          base  di  un  titolo  idoneo,  l'immobile  sul  quale  sono
          effettuati gli interventi: 
              a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
          di cui all'articolo 1117 del codice civile; 
              b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380,   effettuati   sulle   singole   unita'    immobiliari
          residenziali  di  qualsiasi  categoria   catastale,   anche
          rurali, e sulle loro pertinenze; 
              c)  necessari  alla  ricostruzione  o   al   ripristino
          dell'immobile danneggiato a seguito di  eventi  calamitosi,
          ancorche'  non  rientranti  nelle  categorie  di  cui  alle
          lettere a) e b) del presente comma,  sempreche'  sia  stato
          dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione; 
              d) relativi alla realizzazione di autorimesse  o  posti
          auto pertinenziali anche a proprieta' comune; 
              e)  finalizzati  alla   eliminazione   delle   barriere
          architettoniche,   aventi   ad    oggetto    ascensori    e
          montacarichi, alla realizzazione  di  ogni  strumento  che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di tecnologia piu'  avanzata,  sia  adatto  a  favorire  la
          mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le  persone
          portatrici di handicap in situazione di gravita', ai  sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104; 
              f)  relativi  all'adozione  di  misure  finalizzate   a
          prevenire il rischio del compimento  di  atti  illeciti  da
          parte di terzi; 
              g) relativi alla  realizzazione  di  opere  finalizzate
          alla   cablatura    degli    edifici,    al    contenimento
          dell'inquinamento acustico; 
              h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate  al
          conseguimento  di  risparmi  energetici   con   particolare
          riguardo all'installazione di impianti basati  sull'impiego
          delle fonti  rinnovabili  di  energia.  Le  predette  opere
          possono  essere  realizzate  anche  in  assenza  di   opere
          edilizie    propriamente    dette,    acquisendo     idonea
          documentazione  attestante  il  conseguimento  di  risparmi
          energetici  in  applicazione  della  normativa  vigente  in
          materia; 
              i) relativi all'adozione  di  misure  antisismiche  con
          particolare riguardo all'esecuzione di opere per  la  messa
          in  sicurezza   statica,   in   particolare   sulle   parti
          strutturali,  per   la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica  del
          patrimonio edilizio, nonche'  per  la  realizzazione  degli
          interventi   necessari   al   rilascio    della    suddetta
          documentazione. Gli  interventi  relativi  all'adozione  di
          misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la  messa
          in sicurezza statica devono essere realizzati  sulle  parti
          strutturali degli edifici o complessi di edifici  collegati
          strutturalmente  e  comprendere  interi  edifici   e,   ove
          riguardino i centri storici, devono essere  eseguiti  sulla
          base  di  progetti  unitari  e  non   su   singole   unita'
          immobiliari; 
              l) di bonifica dall'amianto e di  esecuzione  di  opere
          volte ad evitare gli infortuni domestici. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 13  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  (Attuazione
          della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla   promozione
          dell'energia  elettrica  prodotta  da   fonti   energetiche
          rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'): 
              «Art. 13 Questioni  riguardanti  la  partecipazione  al
          mercato elettrico 
              1. - 2. Omissis 
              3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta  da
          impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili   di   potenza
          inferiore  a  10  MVA,  nonche'  da  impianti  di   potenza
          qualsiasi  alimentati  dalle  fonti   rinnovabili   eolica,
          solare,  geotermica,  del  moto  ondoso,   maremotrice   ed
          idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima  fonte,  agli
          impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
          Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere
          stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
          15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
          nonche' della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  ed  il  gas  28   ottobre   1997,   n.   108/97,
          limitatamente agli impianti nuovi,  potenziati  o  rifatti,
          come  definiti  dagli  articoli  1  e  4   della   medesima
          deliberazione,  essa  e'   ritirata,   su   richiesta   del
          produttore, dal gestore di rete alla  quale  l'impianto  e'
          collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il  gas
          determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
          di cui al presente comma facendo riferimento  a  condizioni
          economiche di mercato. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   42-bis   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
              «Art. 42-bis Autoconsumo da fonti rinnovabili 
              1. Nelle more del completo recepimento della  direttiva
          (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11   dicembre   2018,   sulla   promozione    dell'uso
          dell'energia da  fonti  rinnovabili,  in  attuazione  delle
          disposizioni  degli  articoli  21  e  22   della   medesima
          direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo  collettivo
          da   fonti   rinnovabili   ovvero   realizzare    comunita'
          energetiche  rinnovabili  secondo  le  modalita'   e   alle
          condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio
          di tali realizzazioni  e'  funzionale  all'acquisizione  di
          elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia
          di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE)  2018/2001
          e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme  comuni  per
          il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
          direttiva 2012/27/UE. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di
          energia   elettrica   possono   associarsi   per   divenire
          autoconsumatori  di  energia   rinnovabile   che   agiscono
          collettivamente ai sensi  dell'articolo  21,  paragrafo  4,
          della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero  possono  realizzare
          comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22
          della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3
          e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4,  lettera  a),
          del presente articolo. 
              3. I clienti finali si associano ai sensi del  comma  2
          nel rispetto delle seguenti condizioni: 
              a) nel caso di autoconsumatori di  energia  rinnovabile
          che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei
          familiari sono associati nel solo caso in cui le  attivita'
          di cui alle lettere a) e b) del comma 4  non  costituiscono
          l'attivita' commerciale o professionale principale; 
              b) nel caso di comunita' energetiche, gli  azionisti  o
          membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese,  enti
          territoriali    o    autorita'    locali,    comprese    le
          amministrazioni  comunali,   e   la   partecipazione   alla
          comunita'  di  energia  rinnovabile  non  puo'   costituire
          l'attivita' commerciale e industriale principale; 
              c) l'obiettivo principale dell'associazione e'  fornire
          benefici ambientali,  economici  o  sociali  a  livello  di
          comunita' ai suoi azionisti o membri o alle aree locali  in
          cui opera la comunita', piuttosto che profitti finanziari; 
              d)  la  partecipazione   alle   comunita'   energetiche
          rinnovabili e' aperta a tutti  i  consumatori  ubicati  nel
          perimetro di cui al comma 4, lettera  d),  compresi  quelli
          appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. 
              4.   Le   entita'   giuridiche   costituite   per    la
          realizzazione di comunita' energetiche ed eventualmente  di
          autoconsumatori che agiscono  collettivamente  operano  nel
          rispetto delle seguenti condizioni: 
              a) i soggetti partecipanti producono energia  destinata
          al  proprio  consumo  con  impianti  alimentati  da   fonti
          rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200  kW,
          entrati in esercizio dopo la  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto ed entro  i
          sessanta giorni successivi alla data di entrata  in  vigore
          del  provvedimento  di  recepimento  della  direttiva  (UE)
          2018/2001; 
              b)  i  soggetti  partecipanti   condividono   l'energia
          prodotta utilizzando la rete  di  distribuzione  esistente.
          L'energia condivisa e' pari al minimo, in  ciascun  periodo
          orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in  rete
          dagli impianti a fonti rinnovabili  e  l'energia  elettrica
          prelevata dall'insieme dei clienti finali associati; 
              c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo istantaneo,
          che puo' avvenire  anche  attraverso  sistemi  di  accumulo
          realizzati nel perimetro di cui alla lettera  d)  o  presso
          gli edifici o condomini di cui alla lettera e); 
              d) nel caso di  comunita'  energetiche  rinnovabili,  i
          punti di prelievo dei consumatori e i punti  di  immissione
          degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su  reti
          elettriche  di  bassa  tensione  sottese,  alla   data   di
          creazione  dell'associazione,  alla  medesima   cabina   di
          trasformazione media tensione/ bassa tensione; 
              e) nel caso di autoconsumatori di  energia  rinnovabile
          che agiscono collettivamente, gli stessi si  trovano  nello
          stesso edificio o condominio. 
              5.  I   clienti   finali   associati   in   una   delle
          configurazioni di cui al comma 2: 
              a)  mantengono  i  loro  diritti  di  cliente   finale,
          compreso quello di scegliere il proprio venditore; 
              b)   possono   recedere   in   ogni    momento    dalla
          configurazione di  autoconsumo,  fermi  restando  eventuali
          corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato  per
          la  compartecipazione  agli  investimenti  sostenuti,   che
          devono comunque risultare equi e proporzionati; 
              c) regolano i rapporti tramite un contratto di  diritto
          privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere  a)
          e b) e che individua  univocamente  un  soggetto  delegato,
          responsabile del riparto dell'energia condivisa. I  clienti
          finali partecipanti  possono,  inoltre,  demandare  a  tale
          soggetto la  gestione  delle  partite  di  pagamento  e  di
          incasso  verso  i  venditori  e  il  Gestore  dei   servizi
          energetici (GSE) Spa. 
              6.  Sull'energia  prelevata  dalla  rete  pubblica  dai
          clienti finali, compresa quella condivisa di cui  al  comma
          4, lettera b), del  presente  articolo,  si  applicano  gli
          oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo6, comma 9,
          secondo periodo, del decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.
          244, convertito, con modificazioni, dallalegge 27  febbraio
          2017, n. 19. 
              7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni  di
          autoconsumo di  cui  al  comma  2,  gli  impianti  a  fonti
          rinnovabili inseriti in  tali  configurazioni  accedono  al
          meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma  9.
          Non e'  consentito  l'accesso  agli  incentivi  di  cui  al
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  4  luglio
          2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  186  del  9
          agosto 2019, ne' al meccanismo  dello  scambio  sul  posto.
          Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali  previste
          dall'articolo16-bis, comma 1, lettera h), del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge   di   conversione   del   presente   decreto,
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA)  adotta  i  provvedimenti  necessari  a   garantire
          l'immediata  attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo. La medesima Autorita', inoltre: 
              a)  adotta  i  provvedimenti  necessari  affinche'   il
          gestore del sistema di distribuzione e  la  societa'  Terna
          Spa cooperino per consentire,  con  modalita'  quanto  piu'
          possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del
          presente articolo, con particolare riguardo alle  modalita'
          con le quali sono rese disponibili le  misure  dell'energia
          condivisa; 
              b)  fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   6,
          individua,  anche  in  via  forfetaria,  il  valore   delle
          componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche'
          di quelle connesse al costo della  materia  prima  energia,
          che  non  risultano  tecnicamente  applicabili  all'energia
          condivisa, in quanto energia istantaneamente  autoconsumata
          sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale
          ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ; 
              c) provvede affinche', in conformita' a quanto disposto
          dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un  sistema  di
          monitoraggio continuo delle  configurazioni  realizzate  in
          attuazione del presente articolo; in tale  ambito,  prevede
          l'evoluzione dell'energia soggetta  al  pagamento  di  tali
          oneri e delle diverse componenti tariffarie  tenendo  conto
          delle   possibili    traiettorie    di    crescita    delle
          configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attivita' di
          monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno  complessivo
          delle diverse componenti. Per tali finalita'  l'ARERA  puo'
          avvalersi delle societa' del gruppo GSE Spa; 
              d) individua modalita' per favorire  la  partecipazione
          diretta dei comuni e delle pubbliche  amministrazioni  alle
          comunita' energetiche rinnovabili. 
              9. Entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto  del   Ministro   dello   sviluppo   economico   e'
          individuata una tariffa incentivante per  la  remunerazione
          degli  impianti  a   fonti   rinnovabili   inseriti   nelle
          configurazioni sperimentali di cui al comma 2,  sulla  base
          dei seguenti criteri: 
              a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed e'
          volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e  l'utilizzo  di
          sistemi di accumulo; 
              b)  il  meccanismo  e'  realizzato  tenendo  conto  dei
          principi di semplificazione e di  facilita'  di  accesso  e
          prevede un sistema di reportistica e  di  monitoraggio  dei
          flussi economici ed energetici a cura  del  GSE  Spa,  allo
          scopo di acquisire elementi utili per la  riforma  generale
          del  meccanismo  dello  scambio  sul  posto,   da   operare
          nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; 
              c) la tariffa incentivante e' erogata  per  un  periodo
          massimo  di  fruizione  ed  e'  modulata  fra  le   diverse
          configurazioni incentivabili per garantire la  redditivita'
          degli investimenti, tenuto conto  di  quanto  disposto  dal
          comma 6; 
              d)  il   meccanismo   e'   realizzato   tenendo   conto
          dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della
          necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto
          a quelli dei meccanismi vigenti; 
              e) e' previsto  un  unico  conguaglio,  composto  dalla
          restituzione delle componenti di cui al  comma  8,  lettera
          b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa
          incentivante di cui al presente comma. 
              10. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 11  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28  (Attuazione  della
          Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
          da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica   e   successiva
          abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE): 
              «Art.  11   Obbligo   di   integrazione   delle   fonti
          rinnovabili negli edifici  di  nuova  costruzione  e  negli
          edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 
              1. - 3. Omissis 
              4.  Gli  impianti  alimentati  da   fonti   rinnovabili
          realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di  cui
          all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi
          statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili,
          limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il
          rispetto dei medesimi obblighi.  Per  i  medesimi  impianti
          resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di  garanzia
          e di rotazione. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   25-bis   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto   2014,   n.   116
          (Disposizioni urgenti per il settore  agricolo,  la  tutela
          ambientale  e  l'efficientamento  energetico  dell'edilizia
          scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
          imprese, il contenimento dei costi gravanti  sulle  tariffe
          elettriche,  nonche'  per  la  definizione   immediata   di
          adempimenti derivanti dalla normativa europea» 
              «Art. 25-bis  -  Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          scambio sul posto 
              1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          effetti decorrenti dal 1º  gennaio  2015,  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico  provvede
          alla revisione della disciplina  dello  scambio  sul  posto
          sulla base delle seguenti direttive: 
              a) la soglia di  applicazione  della  disciplina  dello
          scambio sul posto e' elevata a 500 kW per  gli  impianti  a
          fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere  dal
          1º gennaio 2015,  fatti  salvi  gli  obblighi  di  officina
          elettrica; 
              b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza  non
          superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio  al
          1º gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi di  cui
          all'articolo 24  sull'energia  elettrica  consumata  e  non
          prelevata dalla rete; 
              c) per gli impianti operanti in regime di  scambio  sul
          posto, diversi  da  quelli  di  cui  alla  lettera  b)  del
          presente comma, si applica l'articolo 24, comma 3". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-ter  del  citato
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90: 
              «Art. 16-ter - Detrazioni fiscali per l'acquisto  e  la
          posa in opera di infrastrutture  di  ricarica  dei  veicoli
          alimentati ad energia elettrica 
              1.  Ai  contribuenti  e'  riconosciuta  una  detrazione
          dall'imposta lorda, fino a concorrenza del  suo  ammontare,
          per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al  31
          dicembre 2021 relative all'acquisto e alla posa in opera di
          infrastrutture  di  ricarica  dei  veicoli  alimentati   ad
          energia elettrica, ivi inclusi  i  costi  iniziali  per  la
          richiesta di potenza addizionale fino ad un  massimo  di  7
          kW. La detrazione di cui al presente  comma,  da  ripartire
          tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo, spetta nella misura del 50 per cento  delle  spese
          sostenute ed e' calcolata su un ammontare  complessivo  non
          superiore a 3.000 euro. 
              2. Le infrastrutture di ricarica  di  cui  al  comma  1
          devono essere dotate di uno o piu'  punti  di  ricarica  di
          potenza standard  non  accessibili  al  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 1, lettere  d)  e  h),  del  decreto
          legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. 
              3.  La  detrazione  si   applica   anche   alle   spese
          documentate  rimaste  a  carico   del   contribuente,   per
          l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica
          di  cui  al  comma  1  sulle  parti  comuni  degli  edifici
          condominiali di cui  agli  articoli  1117  e  1117-bis  del
          codice civile.» 
              - Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460  reca:
          «Riordino  della  disciplina  tributaria  degli  enti   non
          commerciali  e  delle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita' sociale» 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 11 agosto
          1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato),  dell'art.  7
          della legge 7  dicembre  2000,  n.  383  (Disciplina  delle
          associazioni di promozione sociale) con la precisazione  ce
          il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117  ha  disposto  (con  l'art.
          102, comma 4) che "Le disposizioni di cui  all'articolo  6,
          della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e
          10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonche' il  decreto
          del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  14
          novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data
          di operativita' del  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore, ai sensi dell'articolo 53": 
              «Art. 6 Registri delle organizzazioni  di  volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome 
              1. Le  regioni  e  le  province  autonome  disciplinano
          l'istituzione e  la  tenuta  dei  registri  generali  delle
          organizzazioni di volontariato. 
              2. L'iscrizione ai registri  e'  condizione  necessaria
          per accedere ai contributi pubblici nonche'  per  stipulare
          le  convenzioni  e  per  beneficiare   delle   agevolazioni
          fiscali, secondo le disposizioni di  cui,  rispettivamente,
          agli articoli 7 e 8. 
              3. Hanno diritto ad essere  iscritte  nei  registri  le
          organizzazioni di volontariato che abbiano i  requisiti  di
          cui all'articolo 3 e che  alleghino  alla  richiesta  copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
          aderenti. 
              4. Le regioni e  le  province  autonome  determinano  i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
          verificare  il  permanere  dei  requisiti   e   l'effettivo
          svolgimento dell'attivita' di volontariato da  parte  delle
          organizzazioni iscritte. Le regioni e le province  autonome
          dispongono la cancellazione dal registro con  provvedimento
          motivato. 
              [5. Contro il provvedimento di diniego  dell'iscrizione
          o contro  il  provvedimento  di  cancellazione  e'  ammesso
          ricorso, nel termine di trenta giorni dalla  comunicazione,
          al tribunale amministrativo regionale, il quale  decide  in
          camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine per il deposito  del  ricorso,  uditi  i  difensori
          delle parti che ne abbiano fatto  richiesta.  La  decisione
          del tribunale e' appellabile,  entro  trenta  giorni  dalla
          notifica della stessa, al  Consiglio  di  Stato,  il  quale
          decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.] 
              6. Le regioni e le province autonome inviano ogni  anno
          copia aggiornata dei  registri  all'Osservatorio  nazionale
          per il volontariato, previsto dall'articolo 12. 
              7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono  tenute
          alla  conservazione  della  documentazione  relativa   alle
          entrate di cui all'articolo 5, comma 1,  con  l'indicazione
          nominativa dei soggetti eroganti.» 
              «Art. 7 Registri 
              1. Presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  per  gli  affari  sociali  e'  istituito   un
          registro nazionale al quale  possono  iscriversi,  ai  fini
          dell'applicazione della presente legge, le associazioni  di
          promozione sociale a carattere nazionale  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti  da
          almeno un anno. 
              Alla tenuta del registro si provvede con  le  ordinarie
          risorse finanziarie, umane e strumentali  del  Dipartimento
          per gli affari sociali. 
              2. Per associazioni di promozione sociale  a  carattere
          nazionale si intendono quelle  che  svolgono  attivita'  in
          almeno cinque regioni  ed  in  almeno  venti  province  del
          territorio nazionale. 
              3.   L'iscrizione   nel   registro   nazionale    delle
          associazioni a carattere nazionale comporta il  diritto  di
          automatica iscrizione nel registro  medesimo  dei  relativi
          livelli  di  organizzazione  territoriale  e  dei   circoli
          affiliati, mantenendo a tali soggetti i  benefici  connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano istituiscono, rispettivamente,  registri  su  scala
          regionale e provinciale, cui possono  iscriversi  tutte  le
          associazioni in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
          2,  che  svolgono  attivita',  rispettivamente,  in  ambito
          regionale o provinciale.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 23 luglio 1999, n.  242  (Riordino  del
          Comitato  olimpico  nazionale  italiano  -  CONI,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 5 Compiti del consiglio nazionale 
              1. - 1-bis. Omissis 
              2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti: 
              a) adotta lo statuto e  gli  altri  atti  normativi  di
          competenza,  nonche'   i   relativi   atti   di   indirizzo
          interpretativo ed applicativo; 
              b) stabilisce i principi fondamentali ai  quali  devono
          uniformarsi,  allo  scopo  del   riconoscimento   ai   fini
          sportivi, gli statuti delle federazioni sportive  nazionali
          delle  discipline  sportive  associate,   degli   enti   di
          promozione  sportiva  e  delle  associazioni   e   societa'
          sportive; 
              c)   delibera   in   ordine   ai    provvedimenti    di
          riconoscimento,  ai  fini   sportivi,   delle   federazioni
          sportive  nazionali,   delle   societa'   ed   associazioni
          sportive,  degli  enti  di   promozione   sportiva,   delle
          associazioni benemerite  e  di  altre  discipline  sportive
          associate al  CONI  e  alle  federazioni,  sulla  base  dei
          requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a  tal  fine
          anche della rappresentanza e del carattere  olimpico  dello
          sport,  dell'eventuale  riconoscimento  del  CIO  e   della
          tradizione sportiva della disciplina; 
              d) stabilisce, in armonia  con  l'ordinamento  sportivo
          internazionale  e  nell'ambito  di   ciascuna   federazione
          sportiva nazionale o della disciplina  sportiva  associata,
          criteri  per   la   distinzione   dell'attivita'   sportiva
          dilettantistica da quella professionistica; 
              e) stabilisce i criteri e le modalita' per  l'esercizio
          dei controlli sulle federazioni sportive  nazionali,  sulle
          discipline sportive associate e sugli  enti  di  promozione
          sportiva riconosciuti; 
              e-bis) stabilisce i criteri e le modalita' di esercizio
          dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali
          sulle societa' sportive di cui all'articolo  12della  legge
          23 marzo 1981, n. 91. Allo scopo di garantire  il  regolare
          svolgimento dei  campionati  sportivi  il  controllo  sulle
          societa' di cui alla citatalegge n. 91 del 1981puo'  essere
          svolto in via sostitutiva dal CONI in  caso  di  verificata
          inadeguatezza dei  controlli  da  parte  della  federazione
          sportiva nazionale; 
              e ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il
          commissariamento delle  federazioni  sportive  nazionali  o
          delle discipline  sportive  associate,  in  caso  di  gravi
          irregolarita'  nella  gestione  o   di   gravi   violazioni
          dell'ordinamento sportivo da parte degli organi  direttivi,
          ovvero   in   caso   di   constatata   impossibilita'    di
          funzionamento dei medesimi, o nel caso  in  cui  non  siano
          garantiti   il   regolare   avvio   e   svolgimento   delle
          competizioni sportive nazionali; 
              f)  approva  gli  indirizzi   generali   sull'attivita'
          dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
          ratifica le delibere della giunta nazionale  relative  alle
          variazioni di bilancio; 
              g) esprime parere sulle questioni  ad  esso  sottoposte
          dalla giunta nazionale; 
              h) svolge  gli  altri  compiti  previsti  dal  presente
          decreto e dallo statuto.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  35  del  citato
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
              «Art. 35 - Responsabili dei centri 
              1. Il responsabile dell'assistenza fiscale  dei  centri
          costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32,  comma  1,
          lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente: 
              a) rilascia un visto  di  conformita'  dei  dati  delle
          dichiarazioni  predisposte  dal   centro,   alla   relativa
          documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
          nonche'  di  queste  ultime  alla  relativa  documentazione
          contabile; 
              b)   assevera   che   gli   elementi    contabili    ed
          extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
          rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di  settore
          corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
          e da altra documentazione idonea. 
              2. Il responsabile dell'assistenza fiscale  dei  centri
          costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32,  comma  1,
          lettere d), e) e f): 
              a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di
          conformita' dei dati  delle  dichiarazioni  unificate  alla
          relativa documentazione; 
              b) rilascia, a seguito  della  attivita'  di  cui  alla
          lettera c) del  comma  3  dell'articolo  34,  un  visto  di
          conformita'  dei  dati  esposti  nelle  dichiarazioni  alla
          relativa documentazione. 
              3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del  comma
          3  dell'articolo  3  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  luglio  1998,  n.   322,   abilitati   alla
          trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su
          richiesta dei  contribuenti,  il  visto  di  conformita'  e
          l'asseverazione di cui ai commi 1  e  2,  lettera  a),  del
          presente articolo relativamente alle dichiarazioni da  loro
          predisposte.» 
              - Il testo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 25. 
              -  Il  testo  dell'articolo  32  dello  citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 82. 
              - Il decreto del Ministero delle Infrastrutture  e  dei
          trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 reca «Linee guida per  la
          classificazione  del  rischio  sismico  delle   costruzioni
          nonche'  le  modalita'  per  l'attestazione,  da  parte  di
          professionisti abilitati, dell'efficacia  degli  interventi
          effettuati». 
              La legge 24 novembre 1981, n 689 recante «Modifiche  al
          sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          329 del 30 novembre 1981. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  14  della  citata
          legge 24 novembre 1981, n. 689: 
              «Art. 14 - Contestazione e notificazione 
              1. La violazione,  quando  e'  possibile,  deve  essere
          contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
          persona che sia obbligata  in  solido  al  pagamento  della
          somma dovuta per la violazione stessa. 
              2. Se non e' avvenuta la  contestazione  immediata  per
          tutte  o  per  alcune  delle  persone  indicate  nel  comma
          precedente, gli estremi  della  violazione  debbono  essere
          notificati agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica entro  il  termine  di  90  giorni  e  a  quelli
          residenti  all'estero  entro  il  termine  di  360   giorni
          dall'accertamento. 
              3.  Quando  gli  atti  relativi  alla  violazione  sono
          trasmessi  all'autorita'   competente   con   provvedimento
          dell'autorita' giudiziaria,  i  termini  di  cui  al  comma
          precedente decorrono dalla data della ricezione. 
              4. Per la forma della contestazione immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo`  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio d'opposizione. 
              6. L'obbligazione di pagare  la  somma  dovuta  per  la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.»
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