Le norme generali per soddisfare alcuni requisiti delle aree edificabili.
1. Salubrità dei terreni edificabili
E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. 285/90 è altresì vietato, a scopo edificabile, l’uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni dall’ultima inumazione.
2. Protezione dall’umidità
Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l’umidità si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture sovrastanti.
Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d’acqua o vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali è possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall’umidità e dagli allagamenti.
Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acqua luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.
In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell’umidità per capillarità; inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine. La descrizione di detti accorgimenti deve essere contenuta nella documentazione progettuale allegata alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia.
3. Distanze e superficie scoperta
Per quanto concerne il rapporto fra superfici aperte e scoperte, la larghezza delle vie, l’arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l’altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi è fatto richiamo e rinvio ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone approvati ai sensi della vigente legislazione.
4. Sistemazione dell’area
Prima del rilascio della licenza d’uso tutta l’area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.
5. Divieto al riuso di materiali
Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario.
E’ altresì vietato per le colmate, l’uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati, definiti tali dalla normativa vigente in materia.
6. Intercapedini e vespai
I muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno. In tal caso dovranno essere costruite intercapedini munite di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti.
Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l’edificio deve essere protetto dall’umidità mediante idoneo vespaio con superfici di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell’aria (grigliati a pavimento).
Qualora la ventilazione si realizzi lungo le pareti perimetrali dell’edificio, l’area complessiva delle finestrelle può ridursi a 1/200 della superficie complessiva del vespaio.
Per i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, il piano del pavimento soprastante deve essere ad una quota maggiore di cm. 15, minimo, dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del marciapiede esistente.
7. Muri perimetrali
I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall’azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come previsto dal presente titolo.
Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all’aria, intrinsecamente asciutte.
Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.
8. Gronde e pluviali
Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.
Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili. Le tubazioni non devono avere né apertura né interruzioni di sorta nel loro percorso.
Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.
Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.
E’ fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.
9. Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere.
Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere. Nei sottotetti privi dei requisiti di abitabilità vanno rese impenetrabili con griglie o reti tutte le aperture di aerazione. Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l’aerazione tutte le aperture in genere.
Nel caso di vespai ventilati, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglia fitta di idoneo materiale che ne garantisca la funzionalità nel tempo.
Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la funzionalità nel tempo. All’interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell’edificio nell’attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell’edificio con quelle stradali. I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica devono essere posti, di norma, in canalizzazioni protette.
Notes:
Le indicazioni per le aree edificabili e le norme generali igienico-sanitarie per la sua edificazione, sopracitate, sono generali, ricordiamo che il quadro normativo di riferimento è il R.E. del Comune di intervento.
Rimangono tuttavia letture utili per un approccio sano al progetto.
dal REGOLAMENTO D’IGIENE DEL COMUNE DI MILANO
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