Dal Regolamento  d’Igiene del Comune di Milano

Volume d’aria

Il volume minimo d’aria disponibile per individuo non può essere inferiore a 25 mc., con il vincolo che l’altezza libera tra pavimento e intradosso finito del soffitto non sia inferiore a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

VENTILAZIONE NATURALE

Aerazione naturale o diretta

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire di aereazione naturale adeguata alla sua destinazione.

Riscontro d’aria

Deve essere garantito il riscontro d’aria effettivo per tutte le unità immobiliari anche mediante cavedi, ad esclusione degli alloggi per un utente virtuale.

 

VENTILAZIONE MECCANICA

Aerazione attivata: condizionamento – ventilazione meccanica

In sostituzione dell’aerazione naturale è ammessa quella di tipo attivato con sistemi permanenti ed adeguati alla destinazione d’uso dei locali, in conformità alla normativa tecnica vigente.

Per aerazione attivata si intende il condizionamento o la ventilazione meccanica. E’ ammessa nei seguenti casi:

1)   locali destinati ad uffici; locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;

2)  locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e locali per spettacoli (quali ad es. cinema, teatri e simili, camere oscure);

3)   locali bagno di alloggi per un utente virtuale o se nell’unità immobiliare esista un bagno dotato di WC e aerato naturalmente.

Di norma la ventilazione meccanica è consentita solo per i servizi igienici e, ad integrazione di quella naturale, può essere consentita previo parere della USSL, in esercizi commerciali per particolari esigenze.

 

Condizionamento

A) Caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell’aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrotermiche, di velocità e di purezza dell’area idonee ad assicurare il benessere delle persone o le seguenti caratteristiche:

Leggi anche   Legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali"

1)  il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona/ora. I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purchè l’impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell’aria;

2)   temperatura di 19 +/- 1°C con U.R. di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27° C con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l’aria interna ed esterna non inferiore a 7°C;

3)   la purezza dell’aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell’aria dell’ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l’impianto di condizionamento;

4)   La velocità dell’aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m 2.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell’Autorità Sanitaria con particolare riferimento agli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, ecc.

B) Prese di aria esterna

Le prese d’aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un’altezza di almeno m 3 dal suolo se si trovano all’interno di cortili ed almeno m 6 se su spazi pubblici. La distanza dei camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell’aria usata per il condizionamento.

 Aerazione di tipo indiretto

L’aereazione può essere di tipo indiretto senza che sia necessario l’impiego di dispositivi di attivazione solo nei seguenti casi:

a)    locali non destinati alla permanenza di persone (quali ad es.: i ripostigli, le cantine, i sottotetti);

Leggi anche   Legge 6 agosto 1967, n. 765 | Legge Ponte

b)   spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all’interno delle singole unità immobiliari (quali ad es. i corridoi).

 Apertura di serramenti

Le parti apribili dei serramenti occorrenti per la ventilazione naturale degli ambienti mediante aria esterna, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non possono essere inferiori a 1/10 del piano di calpestio dei locali medesimi. Sono escluse dal calcolo le porte di accesso alle unità immobiliari, se non a diretto contatto con l’esterno dell’edificio e dotate di opportune parti apribili, ad eccezione dei locali adibiti ad attività commerciali aperti al pubblico. Le parti apribili computate nei calcoli per la verifica dei rapporti di aerazione devono essere esclusivamente verticali, qualora in copertura. Il comando che le attiva deve essere posto ad altezza d’uomo.

La conservazione delle minori superfici aeranti esistenti è consentibile a condizione che non vengano peggiorati i rapporti di aerazione già esistenti

La superficie finestrata che garantisce il ricambio d’aria può essere ridotta a 1/12 del piano di calpestio negli ambienti dotati di serramento apribile da pavimento all’intradosso finito del soffitto.

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