L’edilizia residenziale può comprendere alcune attività soggette alla verifica del Vigili del Fuoco, ai sensi del D.P.R. 151 del 01/08/11.
Tra queste:
- L’attività 74
- Impianti per la produzione del calore, alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW;
- L’attività 75
- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili treni, tram ecc. di superficie coperta superiore a 1000 m2;
- L’attività 77
- Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m;
La prevenzione incendi nell’edilizia residenziale è comunque caratterizzata da rischi noti a priori, con una dinamicità moderata. Questo permette, per quanto concerne i nuovi edifici, l’applicazione del Decreto ministeriale del 10 marzo 1998 fin dalla progettazione oppure, nel caso di edifici costruiti, la gestione di fonti di rischio “stabili”, uguali a se stesse nel tempo.
Questa particolarità del settore non solleva i proprietari e gestori di immobili dalle elementari norme in merito alla prevenzione incendi, quali la redazione dei piani di evacuazione, la manutenzione ordinaria dei presidi antincendio e l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi per le attività specifiche.
NORMATIVA
D.M. 12/4/1996
“Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici alimentati da combustibili gassosi”
(PDF, 296 KB)
D.M 28/4/2005
“Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi”
(PDF, 153 KB)
D.M. 1/2/86
“Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”
(PDF, 234 KB)
D.M. 16/5/87
“Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”
(PDF, 112 KB)