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Accordo di programma #urbanistica

Atto amministrativo, istituito con legge 142/1990, promosso da Presidente delle Regione, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, e sottoscritto da tutti gli enti pubblici interessati alla definizione e alla realizzazione integrata e coordinata di opere, interventi o programmi di interventi. Qualora l’oggetto dell’accordo di programma sia in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, esso ne costituisce variante, che in ogni caso deve essere approvata dal Consiglio comunale del Comune interessato, a pena di decadenza (vedi D.Lgs. 267/2000).

Sono riconducibili ad esso gli accordi urbanistici presenti con la proposta della Legge sull’Urbanistica “LUPI” del 2014.

Accordi urbanistici

1. Sono definiti accordi urbanistici gli accordi tra parti pubbliche e privati, i cui contenuti incidono sulla pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica. Le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi urbanistici sia nella fase di definizione che di attuazione degli strumenti di pianificazione. Gli accordi si attivano
anche su istanza dei privati.

2. Gli accordi urbanistici rispondono ai principi di proporzionalità, parità di tratta
mento, adeguata trasparenza delle condizioni dell’accordo e dei benefici pubblici
e privati connessi, specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico che li
giustifica, pubblicità, concorrenza.

3. Le leggi regionali disciplinano gli accordi di cui al comma 1 nel rispetto dei principi
indicati al medesimo comma, stabilendone il relativo procedimento di adozione e
l’organo alla stessa competente, i criteri di selezione dei privati laddove vi siano,
anche potenzialmente, più soggetti interessati alla conclusione dell’accordo. Gli
atti di proposta e adozione degli accordi sono soggetti alle forme di pubblicità
degli strumenti urbanistici che integrano o attuano.

 

http://www.iuav.it/Facolta/facolt–di/OSSERVATOR/pianificaz/pianificaz3/index.htm

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