“Complicare è facile, semplificare è difficile” Bruno Munari
L’Esame di Stato per l’esercizio professionale, non verrà abolito, ma semplificato, complicando la vita per i futuri laureandi in Architettura.
Estratto:
Art. 3.
(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)
1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all’articolo 1 e
delle lauree professionalizzanti di cui all’articolo 2 comprendono lo svolgimento di
una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio
interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato
per l’abilitazione all’esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice
dell’esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati
dalle rappresentanze nazionali dell’ordine o del collegio professionale di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi
di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il
decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro
vigilante sull’ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze
nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e
di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei
crediti formativi universitari di cui all’articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di
ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1
e 2 della presente legge.
Art. 4.
(Ulteriori titoli universitari abilitanti)
1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che
consentono l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni
per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere
resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale
competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei
collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale
competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.
2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali,
con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree
abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano
valore abilitante all’esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio
pratico-valutativo interno ai corsi.
I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni
nazionali.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme
generali regolatrici della materia:
a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 1,
comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell’adeguamento alle disposizioni
di cui alla presente legge;
b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo
e della prova pratica valutativa;
c) determinazione dell’ambito dell’attività professionale in relazione alle rispettive
classi di laurea;
d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o
collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi
con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui
alla lettera b);
f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell’esame finale.
4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono
abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui
ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi.
5. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo.
Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.
Seguiranno contributi