Il Decreto sugli Standard Urbanistici riguarda i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e inoltre vengono definiti i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art.17 della legge 6 agosto 1967 n°765 ( Legge Ponte).
Con questo decreto vengono fissati i valori dei limiti introdotti dalla Legge Ponte per quanto riguarda gli indici e gli standard urbanistici; vengono altresì definite le zone territoriali omogenee in cui si applicano tali limiti.
Per abitante (per comuni superiori a 10.000 abitanti):
4,50 mq destinati all’istruzione
2,00 mq destinati alle attrezzature di interesse comune
9,00 mq destinati agli spazi pubblici attrezzati
2,50 mq destinati a parcheggi